ESTRATTO
DELLE NORME SULL'AFFRANCATURA POSTALE
- D.P.R. del 29/03/1973 n. 156 (Codice Postale)
- D.P.R. del 29/05/1982 n. 655 (Regolamento di
esecuzione del Codice Postale e delle
Telecomunicazioni)
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II - CORRISPONDENZE E PACCHI
CAPO I - CORRISPONDENZE
Art. 39 - Contravvenzioni all'esclusività postale
Chiunque faccia incetta, trasporti o
distribuisca, direttamente od a mezzo di terze
persone, corrispondenze in contravvenzione all'art.
1 del presente decreto è punito con l'ammenda
eguale a venti volte l'importo della tassa di
affrancatura, col minimo di lire ottocento (1). Alla
stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni
a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto
od il recapito. Quando la contravvenzione è
commessa da un agente addetto al servizio postale,
nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un
terzo. Le corrispondenze trasportate in
contravvenzione sono sequestrate e consegnate
immediatamente ad un ufficio postale, con la
contemporanea elevazione del verbale di
contravvenzione. Art. 205 Reg., art. 42 Reg.
(1) Vedasi disposizioni correlative sub. ar. 13.
Corrispondenze in CORSO particolare (Fuori dai
canali Postali) .
Art. 41 lett. B del Codice Postale.
Art. 41 - Eccezioni all'esclusività
La disposizione dell'art. 39 non si applica:
b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di
corrispondenze epistolari, per le quali sia stato
soddisfatto il diritto postale mediante impronte di
macchina affrancatrice o mediante francobolli
debitamente annullati da un ufficio postale o
direttamente dal mittente mediante apposizione con
inchiostro indelebile della data d'inizio del
trasporto stesso (2);
(2) La lettera b) estende la discriminazione del
reato di contravvenzione all'esclusività postale
anche alla raccolta (oltre al trasporto e alla
distribuzione) della corrispondenza per la quale sia
stato soddisfatto il diritto postale. L'art. 22 del
Regolamento, per la parte in cui considera incetta
l'accettazione e la raccolta di corrispondenze di più
mittenti 'anche per essere spedita a mezzo della
posta deve ritenersi incompatibile con
l'intervenuta precisazione legislativa sulla
legittimità e della raccolta di corrispondenze
destinate al trasporto in corso particolare. Nessuna
lesione dell'esclusività postale può ravvisarsi
nella raccolta di corrispondenze per le quali sia
stato soddisfatto il diritto postale, e cioè sia
stato realizzato quell'interesse a tutela del quale
la legge istituisce l'esclusività (art.1) e la
presidia (art.39) con l'incriminazione penale di chi
vi contravvenga (Cons. di Stato - 2a Sez. 191/73).
Pieghi SOGGETTI ad affrancatura obbligatoria
da parte del Mittente:
LETTERA:
- Si dice lettera una qualsiasi busta od involucro,
aperta o chiusa, contenente comunicazioni di
carattere personale ed attuale (Art. 24 del Reg.
Postale)
REGOLAMENTO DELLE NORME GENERALI E SERVIZI DELLE
CORRISPONDENZE
TITOLO I - CORRISPONDENZE
CAPO II - ESCLUSIVITA'
Art. 24 - Definizione di corrispondenza epistolare
Agli effetti dell'art. 1 del codice postale, si
considera corrispondenza epistolare qualsiasi invio
chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio
aperto che contenga comunicazioni aventi carattere
attuale e personale.
- Le buste o gli involucri devono essere affrancate
in base al peso secondo le tariffe vigenti per
l'interno, a mezzo macchina affrancatrice o con
francobolli da annullare con la data del giorno in
cui vengono affidate per il trasporto (Art. 41 lett.
B del Codice Postale). Pieghi NON SOGGETTI ad
affrancatura da parte del Mittente se trasportati da
terzi (Corrieri):
MANOSCRITTI:
Trattasi di buste od involucri con contenuto NON
attuale e personale ( Art. 58 del Reg. Postale) che
di norma si identificano in: Polizze, Bilanci,
Patenti, Tessere, Diplomi, Cambiali, Inventari,
Passaporti, Tesi di laurea, Dati statistici, Bozze
di stampa, Assegni incassati, Registri di cassa,
Lettere di vetture, Fatture commerciali, Planimetrie
e disegni tecnici, Lettere e cartoline archiviate,
Biglietti numerati e nominativi.
CAPO VII - CARTE MANOSCRITTE
Art. 58 - Carte Manoscritte
Sono considerate carte manoscritte i documenti,
gli atti e le carte in genere scritti o disegnati a
mano od a macchina, in tutto od in parte, a
condizione che non abbiano carattere di
corrispondenza attuale e personale e non possano
essere considerati come stampe. Sono considerate
carte manoscritte anche le lettere aperte e le
cartoline di Stato o dell'industria privata ed in
genere qualsiasi altra corrispondenza epistolare,
anche se realizzata a mezzo di formulari predisposti
a stampa, che abbiano già avuto un precedente corso
ed abbiano, pertanto, perduto il carattere di
corrispondenza attuale, assumendo quello di semplici
documenti;
- L'oggetto del manoscritto deve essere inserito in
buste od involucri aperti o chiusi in modo da poter
essere facilmente verificabili o identificabili.
- Il manoscritto non facilmente verificabile o
identificabile è trattato come lettera ed
affrancato come tale (Art. 59 del Reg. Postale).
Art. 59 - Modalità di spedizione delle carte
manoscritte
Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto
fasce mobili od entro involucri aperti o facilmente
apribili. Quando non siano confezionate in modo da
potersi verificare sono trattate come lettere. Sono
egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere,
quando questa risulti inferiore a quella delle carte
manoscritte. I pieghi di carte manoscritte di peso o
di dimensioni maggiori di quelli prescritti non
hanno corso.
STAMPE:
- Sono considerate Stampe le impressioni o le
riproduzioni ottenute su carta, cartone o altro
materiale comunemente usato per la stampa, mediante
qualsiasi procedimento tecnico... (Art. 61 del Reg.
Postale). Le Stampe si identificano di massima in:
Libri, Disegni, Giornali, Registri, Fotografie,
Opuscoli, Cataloghi, Rotocalchi, Bozze d stampa,
Circolare a stampa, Modulistica varia a stampa,
Tabulati meccanografici non trattati.
CAPO VIII - STAMPE
Art. 61. Definizione delle stampe
Sono considerate stampe le impressioni o le
riproduzioni ottenute su carta, cartone o altra
materia comunemente usata per la stampa, mediante
qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle
ottenute con il decalco, coi timbri a carattere
fissi o mobili e con la macchina per scrivere. Sono
ammesse allo stesso trattamento le bozze di stampa,
le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le
incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le
carte geografiche e le schede meccanografiche non
trattate; le schede meccanografiche trattate,
invece, sono considerate lettere. Sono esclusi dal
trattamento delle stampe i francobolli o modelli di
affrancatura, anche se annullati, come pure tutte le
stampe che costituiscono il segno rappresentativo di
un valore. E' però consentito di applicare marche
da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e sui
conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti
in materia di bollo, come pure di accludervi
francobolli per una ulteriore spedizione o per il
rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con
cartoline postali, fasce o buste, affrancate o meno,
con o senza l'indicazione dell'indirizzo del
mittente.
Art. 62 - Stampe periodiche e non periodiche
Ai fini del presente regolamento le stampe sono
ripartite in due categorie: periodiche e non
periodiche. Sono stampe periodiche, ed ammesse a
fruire della riduzione di tariffa prevista dal primo
comma dell'art. 56 del codice postale, quelle che,
oltre a rispondere agli altri requisiti del presente
capo:
a) si pubblicano regolarmente e con lo stesso titolo
a periodi non eccedenti i sei mesi tra un numero e
l'altro;
b) non costituiscono opere determinate;
c) sono sottoposte alle speciali disposizioni della
legge sulla stampa e sono tali da poter durare
indefinitivamente;
d) presentano un contenuto diverso da un numero
all'altro.
Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse,
ai sensi del precedente comma, come periodiche.
Art. 63 - Stampe che non hanno corso
Le stampe non periodiche, o considerate come tali,
di peso o di dimensioni maggiori di quelli
prescritti non hanno corso. Nessun limite di peso e
di dimensioni è fissato per la spedizione delle
stampe periodiche affrancate in abbonamento.
- Le Stampe, come i Manoscritti, vanno spediti in sottofascia
o in buste ed involucri facilmente verificabili o
identificabili.
- Le Stampe non facilmente verificabili o
identificabili sono considerate lettere e pertanto,
assoggettate ad affrancatura.
Sia i Manoscritti che le Stampe possono essere
accompagnati da una lettera avente carattere attuale
e personale; in tal caso va affrancata solo la
lettera, secondo le tariffe vigenti (Prot. DCSP/1/1/1740/R.C./76).
E' opportuno evidenziare per le Corrispondenze
Bancarie che i pieghi contenenti esclusivamente
'VALORI' NON sono soggetti ad affrancatura da parte
del Mittente.Esse possono essere trasportate anche
in buste chiuse, non verificabili, salvo il diritto
dell'Amministrazione P.T. di pretenderne l'apertura
in un Ufficio Postale per accertarne il contenuto (Art.
25 lett. A del Reg. Postale).
Art. 25 - Eccezioni all'esclusività postale
Fra le eccezioni all'esclusività postale
previste dall'art. 41, lettere d) ed e), del codice
postale sono compresi:
1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di
corrispondenze epistolari nell'ambito dei comuni ove
non esistono uffici postali;
2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze
epistolari da un comune sprovvisto di ufficio
postale all'ufficio postale di un comune limitrofo;
3) il trasporto, eseguito dalle imprese di linee
ferroviarie e tranviarie in servizio pubblico della
corrispondenza epistolare riguardante esclusivamente
l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive
linee, comprese quelle in corso di costruzione, che
sia scambiata fra i loro uffici, situati lungo le
linee medesime e della corrispondenza epistolare
della stessa natura, scambiata con altre imprese di
linee ferroviarie, con le quali abbiano servizio
cumulativo, o con uffici governativi;
4) il trasporto eseguito dalle imprese di linee
automobilistiche o di navigazione marittima, interna
od aerea, sovvenzionate dallo Stato, della
corrispondenza epistolare concernente esclusivamente
l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonché
di quella relativa al servizio cumulativo,
scambiata tra di loro o con le società ferroviarie
o con uffici governativi. Sono altresì consentiti:
a) il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi,
contenenti esclusivamente valori, con o senza
distinta, fatti eseguire dalle banche, salva la
facoltà dell'Amministrazione di pretenderne la
apertura in un ufficio postale per accertare che non
contengano corrispondenze epistolari;
b) il trasporto di corrispondenze epistolari
impostate a bordo di navi o di aeromobili in
navigazione purché, all'atto dell'arrivo o di
ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le
corrispondenze stesse siano consegnate al più
vicino ufficio postale;
c) il trasporto e la distribuzione delle
corrispondenze epistolari ufficiali delle
rappresentanze diplomatiche italiane all'estero
registrate sul ruolo di bordo delle navi o degli
aeromobili in arrivo in Italia.
Art. 26 - Definizione di incetta
Salvo quanto disposto dall'art. 41 del codice
postale e dal precedente art. 25, per incetta si
intende la raccolta o l'accettazione di
corrispondenze epistolari di più mittenti al fine
di spedirle, trasportarle, distribuirle o farle
distribuire all'interno o al di fuori del territorio
della Repubblica. Nessuno può collocare cassette di
impostazione in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
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