La camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per i trasporti di merci su strada soggetti
al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo
III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l’ammontare
del risarcimento per perdita o avaria delle cose
trasportate non può superare il massimale previsto
dall’articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai
relativi regolamenti di esecuzione. Con sentenza
della Corte Costituzionale n. 420/91 è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale nella
parte in cui la Legge non prevede un meccanismo di
aggiornamento del massimale prescritto per
l’ammontare del risarcimento e nella parte in cui
non eccettua dalla limitazione della responsabilità
del vettore per i danni derivati da perdita o avaria
delle cose trasportate in caso di dolo o colpa
grave.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti
dall’obbligo delle tariffe a forcella,
l’ammontare del risarcimento non può essere
superiore, salvo diverso patto scritto antecedente
alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000
per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.
Art. 2
L’ammontare del risarcimento per danni
prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli
destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati
ad uso privato, sia per bagagli a mano che per
quelli consegnati, non può essere superiore a
quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo
dalla legge 16 aprile 1954, n. 202. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Auronzo di Cadore, addì 22 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, il Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Note all’art. 1, comma 1: - La legge 6 giugno
1974, n. 298, reca: “Istituzione dell’albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose
e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada”. Il titolo III
ha per argomento : “Istituzione di un sistema di
tariffa a forcella per i trasporti di merci su
strada”.
Il testo dell’art. 13, n. 4, di detta legge è il
seguente: “I requisiti e le condizioni per
l’iscrizione nell’albo sono i seguenti:
(Omissis). 4) avere stipulato contratto di
assicurazione per la responsabilità civile
dipendente dall’uso degli autoveicoli e per i
danni alle cose da trasportare, con i massimali
prescritti nel regolamento di esecuzione, che
comunque non possono essere inferiori a quelli
previsti in altre disposizioni legislative in vigore
“.- Con decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1976, n. 32, é stato approvato uno dei
regolamenti di esecuzione della legge n. 298/1974
.L’art. 10 di tale decreto dà esecuzione
all’art. 13, comma 1, n. 4), della legge devono
essere stipulati con i massimali indicati nei
successivi commi. Per l’assicurazione per la
responsabilità civile dipende dall’uso dei
veicoli i massimali sono pari a quelli obbligatori
stabiliti dalle leggi in vigore. Per i danni alle
cose da trasportare é prescritto un massimale
unico, qualunque sia la natura e il valore delle
cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni
chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli
impiegati da ciascuna impresa nell’autotrasporto
di cose per conto di terzi”.
Nota all’art. 2 : La legge 16 aprile 1954, n. 202,
reca: “Modificazioni ai limiti di somma stabiliti
dal codice della navigazione in materia di trasporto
marittimo ed aereo, di assicurazione e di
responsabilità per danni a terzi sulla superficie e
per danni da urto cagionati dall’aeromobile”.
AGGIORNAMENTO (DECRETO LEGGE 82/1993)
Art. 7
1. L’art.1 della legge 22 agosto 1985, n. 450,
è sostituito dal seguente:
“Art.1: Per i trasportatori di merci su strada
soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al
titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o
comunque di merci inviate da un mittente a uno
stesso destinatario la cui massa superi le 5
tonnellate, l’ammontare del risarcimento per
perdita o avaria delle cose trasportate non può
essere superiore a 500 lire per chilogrammo di
portata utile del veicolo. E’ comunque consentito
alle parti di prevedere forme di risarcimento
maggiore mediante stipula di assicurazione
integrative.
2. Per i trasporti di merce su strada esenti
dall’obbligo delle tariffe a forcella, o comunque
di merci inviate da un mittente a uno stesso
destinatario la cui massa non superi le 5
tonnellate, l’ammontare del risarcimento non può
essere superiore, salvo diverso patto scritto
antecedente alla consegna delle merci al vettore, a
lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o
avariato.
3. In caso di perdita o avaria delle cose
trasportate derivanti da un atto o da una omissione
del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi
ausiliari, commessi con dolo o grave colpa, anche
nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro
vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi
1 e 2 sono raddoppiati.
4. I limiti di risarcibilità di cui al
presente articolo sono periodicamente adeguati alla
variazione di valore della moneta con decreto del
Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, tenendo conto degli aumenti
tariffari avvenuti nel periodo considerato”.
2. Ai fini dell’adeguamento dei limiti di
risarcibilità di cui all’art.1 della legge 22
agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore
della moneta è calcolata con riferimento alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Si segnala ai nostri lettori che il testo del
Decreto Legge è suscettibile di variazione in sede
di conversione in Legge |