|
ARTICOLO
168 del CODICE STRADALE
Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada
materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono
considerati materiali pericolosi quelli appartenenti
alle classi indicate negli allegati all’accordo
europeo relativo al trasporto internazionale su
strada di merci pericolose di cui alla legge 12
agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all’etichettaggio,
all’imballaggio, al carico, allo scarico e allo
stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del
trasporto delle merci pericolose ammesse al
trasporto in base agli allegati all’accordo di cui
al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro
dei Trasporti. Il Ministro dei Trasporti può altresì
prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si
rendano necessari per il trasporto di singole merci
o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per
le merci che presentino pericolo di esplosione o di
incendio le prescrizioni di cui al primo ed al
secondo periodo sono stabilite con decreto del
Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Interno. Gli addetti al carico ed allo
scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento
stradale per autoveicoli, debbono a ciò essere
abilitati; il Ministro dei Trasporti, con propri
decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, le necessarie
misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto
internazionale su strada è ammesso dagli accordi
internazionali, possono essere trasportate su
strade, all’interno dello Stato, alle medesime
condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo
di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l’obbligo per gli interessati di munirsi delle
licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti
dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreto del Ministro dei Trasporti, di
concerto con i Ministri dell’Interno,
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
e della Sanità, possono essere classificate merci
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie
ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma I
ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi
decreti sono indicate le condizioni nel rispetto
delle quali le singole merci elencate possono essere
ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a
quelle di cui al comma 3 può altresì essere
imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando all’autorità competente, nonché
i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o
radioattive si applicano le norme dell’art. 5
della legge 31 dicembre 1962, n.1860, modificato
dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive
modifiche.
6. Il Ministro dei Trasporti provvede con
propri decreti al recepimento delle direttive
comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto
su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un
complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico
risulta superiore a quella indicata sulla carta di
circolazione, è soggetto alle sanzioni
amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza
regolare autorizzazione, quando sia prescritta,
ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela
della sicurezza, negli stessi provvedimenti di
autorizzazione, è punito con l’arresto sino a 8
mesi e con l’ammenda da lire cinquecentomila a due
milioni . All’accertamento del reato conseguono le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione
della carta di circolazione e della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei
mesi, a norma rispettivamente del capo I, sezione II,
del capo II, sezione II del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni
contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti di
concerto con il Ministro dell’Interno, di cui al
comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4,è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire due milioni. A tale
violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
e della carta di circolazione da uno a quattro mesi,
a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti
commi si applicano le disposizioni dell’art. 167,
comma 10.
CERTIFICATO di
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DECRETO 30/12/1992 n. 571
Regolamento di attuazione della direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee n.89/684/CEE del
21/12/1989 riguardante la formazione professionale
di taluni conducenti di veicoli che trasportano
merci pericolose su strada.
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Con il presente regolamento viene data
attuazione alla direttiva del Consiglio delle
Comunità Europee n. 89/684/CEE del 21/12/1989
riguardante la formazione professionale di taluni
conducenti che effettuano trasporti nazionali ed
internazionali su strada di merci pericolose
mediante:
a) veicoli di massa max autorizzata superiore a 3,5
tonnellate che trasportano merci pericolose in
quantità superiore ai limiti previsti nel marginale
10011 dell’A.D.R.; per le materie ed oggetti
esplosivi si tiene invece conto di tutti i veicoli,
qualunque sia la loro massa massima autorizzata;
b) veicoli cisterna o unità di trasporto che
comprendono cisterne o contenitori cisterna aventi
capacità di oltre 3000 litri e/o una massa massima
autorizzata superiore a 3,5 tonnellate allorché detti veicoli o unità di trasporto trasportino
merci pericolose od effettuino un percorso su strada
dopo aver scaricato merci pericolose senza che le
cisterne o i contenitori cisterna siano stati puliti
o degassati.
2. Le norme di cui al presente regolamento
non si applicano ai veicoli appartenenti alle Forze
Armate o posti sotto la responsabilità di queste.
Art. 2 - Certificato di formazione professionale
1. I conducenti di veicoli di cui all’art.1
devono aver conseguito
alle scadenze di cui al comma
2, il certificato di formazione professionale, il
cui rilascio è subordinato alla partecipazione ad
un apposito corso di formazione e al superamento del
relativo esame, previsto all’art.3
2. Le scadenze sono così fissate:
a) 1 luglio 1993 per il trasporto di merci
pericolose con i veicoli cisterna e le unità di
trasporto di cui al comma 1, lettera b),
dell’art.1, nonché per il trasporto di materie ed
oggetti esplosivi;
b) 1 luglio 1995, per qualsiasi altro trasporto di
merci pericolose di cui all’art.1.
3. Il certificato è valido cinque anni. La
sua validità può essere prorogata per periodi di
cinque anni, allorché il titolare del certificato:
a) nell’anno che precede la scadenza di validità
del certificato, ha seguito l’apposito corso di
aggiornamento di cui all’art.3 ed ha superato il
relativo esame;
b) ovvero può provare, con documentazione atta a
consentire i necessari riscontri, di avere
esercitato la propria attività senza interruzioni
dal momento del rilascio o dell’ultima proroga del
suo certificato.
Sono ammesse sospensioni di attività stagionali,
ferie od altre interruzioni di lavoro non superiori
a sei mesi per periodo di dodici mesi.
Art. 3 - Corso di formazione professionale ed
esame
1. E’ istituito il corso di formazione
professionale per i conducenti di veicoli di cui
all’art.1
2. Per l’ammissione al corso è necessario
essere in possesso della patente di guida
corrispondente al tipo di veicolo previsto dal
certificato che si intende conseguire, secondo
quanto indicato nell’art.5.
3. Il corso di formazione professionale deve:
a) comportare lo svolgimento del programma previsto
nell’allegato 2 del presente regolamento, e di cui
lo stesso costituisce parte integrante;
b) comportare una frequenza minima di trenta ore per
il primo conseguimento e di venti ore, qualora
trattasi di aggiornamento;
c) essere svolto a cura di organizzazioni o enti
legalmente costituiti ed accreditati, a tal fine, da
apposita commissione istituita presso la Direzione
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti
in concessione (MCTC), come da successivo art.4;
d) dette organizzazioni o enti devono precisare i
nominativi dei docenti, i quali devono essere in
possesso di in laurea chimica o ingegneria e devono
possedere comprovata esperienza nel settore delle
merci pericolose da almeno cinque anni. Inoltre per
l’effettuazione delle lezioni inerenti il
comportamento da adottare in condizioni di emergenza
per il primo soccorso, deve essere specificato il
nominativo del medico docente ed i relativi titoli.
Lo svolgimento del corso deve essere supportato da
idoneo materiale didattico, ed in particolare da
attrezzature necessarie per integrare le lezioni
teoriche con esercitazioni pratiche.
( vedi anche )
CONTRASSEGNI
di PERICOLO e CLASSIFICAZIONE A.D.R.
Norme
ADR
|