DECRETO LEGGE
29 marzo 1993, n. 82
( in Gazz. Uff., 29 marzo, n. 73).
Misure urgenti per il
settore dell’autotrasporto di cose per conto di
terzi.
Art. 1
1. All’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Chiunque affida l’effettuazione di un
autotrasporto di cose per conto di terzi a chi
esercita abusivamente l’attività di cui
all’art. 1 o ai soggetti di cui all’art. 46
della presente legge, è punito con l’ammenda da
lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì
al sequestro della merce trasportata, di cui può
essere disposta la confisca con la sentenza di
condanna.
Ai fini di cui al presente articolo, al
momento della conclusione del contratto di
autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di
chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia
del contratto di trasporto da consegnare al
committente, pena la nullità del contratto stesso,
i dati relativi agli estremi dell’attestazione di
iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al
trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai
competenti comitati provinciali dell’Albo
nazionale degli autotrasportatori di cui alla
presente legge, da cui risulti il possesso dei
prescritti requisiti di legge».
Art. 2
1. Per i contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto
di autotrasporto di cose per conto di terzi,
per i quali è previsto il sistema di tariffe a
forcella, istituito al titolo III della legge 6
giugno 1974, n. 298, si applica il termine di
prescrizione quinquennale.
2. Il termine di prescrizione applicabile a
contratti in cui alla prestazione di autotrasporto
di cose per conto di terzi sia prevista
congiuntamente ad altra prestazione, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è quello del contratto nel quale
la prestazione di autotrasporto di cose per conto di
terzi è ricompresa. In tali casi il termine di
prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
tra committente e vettore.
Art. 3
1. L’ultimo comma
dell’art. 8 delle norme di esecuzione approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 9
gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non
è ammessa la stipulazione di alcun tipo di
contratto che preveda l’effettuazione di
autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o
condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli
stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e
successivi provvedimenti attuativi, e a quelli
derivanti dagli accordi collettivi previsti
dall’art. 13 del decreto del Ministro dei
trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342
del 14 dicembre 1982.
Art. 4
1. L’impresa di
autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta
all’Albo di cui all’art. 1 della legge 6 giugno
1974, n. 298, che si avvale del procedimento di
ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del
codice di procedura civile per il pagamento di
crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella,
istituito dal titolo III della citata legge n.298
del 1974, deve documentare l’avvenuta esecuzione
del trasporto e produrre il conteggio tariffario,
vistato dal competente comitato provinciale del
suddetto albo, con l’indicazione di tutti gli
elementi utili per il calcolo della tariffa e
dell’eventuale conguaglio richiesto.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il giudice su
istanza del ricorrente, concede la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi
dell’art. 642 del codice di procedura civile.
Testo risultante a seguito della conversione(L
27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)
All’art. 4, al comma 2, la parola: «concede» è
sostituita dalle seguenti: «tenuto conto anche
delle eventuali contestazioni in ordine
all’esecuzione del trasporto, può concedere».
Art. 5
1. Gli impianti per la
distribuzione di carburanti per uso di autotrazione
utilizzati esclusivamente per autoveicoli di
proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli
ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili, che siano destinati
esclusivamente al prelevamento del carburante
occorrente agli automezzi dell’impresa, non sono
soggetti all’osservanza delle norme contenute nel
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola
autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da
parte del prefetto ovvero della regione
territorialmente competenti, previo mero
accertamento dell’avvenuto espletamento degli
altri adempimenti eventualmente necessari in base
alla normativa vigente ai fini urbanistici,
ambientali, di sicurezza e fiscali.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di
cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono
considerati automezzi dell’impresa anche quelli
dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad
uso personale.
3. L’autorizzazione deve contenere il divieto di
cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o
gratuito, con l’avvertenza che in caso di
inosservanza l’autorizzazione sarà revocata,
salva l’applicazione delle sanzioni penali di cui
all’art. 16, comma quarto, del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034.
4. Per l’esercizio degli impianti per uso
industriale resta ferma l’osservanza degli
obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n.
271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.
5. E’ abrogato l’art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.
1269.
Art. 6
1. Il tecnico responsabile
per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia da nominarsi, comunicandone il
nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al
Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da parte dei soggetti obbligati
ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il
personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero
tra professionisti o tecnici esterni
all’organizzazione di tale soggetto.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste
dall’art. 34, comma8, della legge n. 10 del 1991
sono applicate dagli uffici provinciali
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, in caso di omessa o ritardata
comunicazione della nomina di cui all’art. 19
della medesima legge, esclusivamente per le
violazioni successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia
direttamente sia tramite altri organismi
tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all’art. 19
della legge n. 10 del 1991 nominati dalle aziende
del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta
per l’espletamento dei compiti per essi previsti
dalla medesima legge.
Art. 7
1. L’art. 1 della legge 22
agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:
«Art. 1.---- 1. Per i trasporti di merci su strada
soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al
titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o
comunque di merci inviate da un mittente ad uno
stesso destinatario la cui massa superi le 5
tonnellate, l’ammontare del risarcimento per
perdita o avaria delle cose trasportate non può
essere superiore a 500 lire per chilogrammo di
portata utile del veicolo. E’ comunque consentito
alle parti di prevedere forme di risarcimento
maggiore mediante stipula di assicurazioni
integrative.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti
dall’obbligo delle tariffe a forcella, o comunque
di merci inviate da un mittente ad uno stesso
destinatario la cui massa non superi le 5
tonnellate, l’ammontare del risarcimento non può
essere superiore, salvo diverso patto scritto
antecedente alla consegna delle merci al vettore, a
lire 12.000 al chilogrammo di peso lordo perduto o
avariato.
3. In caso di perdita o avaria delle cose
trasportate derivanti da un atto o da una omissione
del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi
ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche
nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro
vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi
1 e 2 sono raddoppiati.
4. I limiti di risarcibilità di cui al
presente articolo sono periodicamente adeguati alla
variazione di valore della moneta con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, tenendo conto degli aumenti
tariffari avvenuti nel periodo considerato.»
2. Ai fini dell’adeguamento dei limiti di
risarcibilità di cui all’art. 1 della legge 22
agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore
della moneta è calcolata con riferimento alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Testo risultante a seguito della conversione
(L 27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)
All’art. 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole:
«sono raddoppiati» sono sostituite dalle seguenti:
«non si applicano».
Art. 8
1. A decorrere dal periodo
di imposta relativo all’anno 1992, gli importi di
lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di
deduzione forfetaria di spese non documentate, dal
comma 8 dell’art. 79 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 4 dell’art. 13 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 e a
lire 50.000.
Art. 9
1. Con regolamento da
emanarsi, ai sensi dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei
Trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sarà disciplinato il sistema di
gestione delle spese per il funzionamento dei
comitati per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974,
n. 298, ristrutturando anche le relative segreterie,
tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 31
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
saranno riformulate le attribuzioni del comitato
centrale e stabilita la struttura del relativo
organo di amministrazione e gestione dell’attività
associativa, con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il sistema di versamento del
contributo annuo degli autotrasportatori iscritti
all’Albo nazionale, attualmente regolato
dall’art. 63, primo comma, (1) della citata legge
n. 298 del 1974, e il sistema di gestione delle
quote degli iscritti all’Albo da utilizzare
esclusivamente per fare fronte al funzionamento del
comitato centrale, dei comitati regionali e dei
comitati provinciali per l’Albo;
b) attribuire al comitato centrale autonoma
capacità di decidere annualmente l’importo del
contributo di cui alla lettera a), dovuto dagli
autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e
alla portata dei veicoli, nonché alla capacità
d’impartire disposizioni ai comitati provinciali e
regionali in materia di rendicontazione delle spese
sostenute per il loro funzionamento;
c) attribuire al comitato centrale autonoma
capacità di decidere annualmente l’importo di
ulteriori quote partecipative dovute dagli
autotrasportatori iscritti all’Albo, in rapporto
al numero, al tipo9 e alla portata dei veicoli per
lo svolgimento delle attività associative e p0er la
corresponsione delle indennità accessorie, da
destinarsi in base alle leggi o decreti vigenti per
i pubblici dipendenti, per il personale
dell’organo di amministrazione dello stesso
comitato centrale, nonché per l’assolvimento
degli oneri derivanti dalla eventuale assunzione
diretta di personale.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sarà determinata
la composizione del comitato centrale e
dei comitati provinciali, assicurando la maggioranza
dei componenti ai rappresentanti delle associazioni
degli autotrasportatori, e sarà stabilito il numero
dei componenti riservato alle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo.
3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con il presente articolo, ed in particolare le norme
di cui all’art. 3, primo comma, lettera d),
all’art. 4, primo comma, lettera f), e all’art.
8, primo comma, lettera h), della legge 6 giugno
1974, n. 298.
(1) (Così rettificato in Gazz. Uff., 1. aprile
1993, n. 76)
L’art. 9 è soppresso.
Art. 10
1. Il comma 1 dell’art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito
dal seguente:
«1. L’esercizio dell’attività di
autoriparazione, con carattere strumentale o
accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti
in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché
alle imprese di autotrasporto di merci per
conto terzi iscritte all’Albo di cui all’art. 1
della legge 6 giugno 1974, n. 298.».
Art. 11
1. Ai fini
dell’assicurazione INAIL a decorrere dal 1°
gennaio 1993 per le imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, nell’ipotesi in cui si sia
verificato in un anno un unico9 infortunio, la
relativa maggiorazione del tasso di premio, a
modifica di quanto previsto dall’art. 20 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 18 giugno 1998, ha effetto
limitatamente ad un anno.
2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica
nel caso di più infortuni in un anno.
Art. 12
1. Le imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi non sono
tenute, per quanto concerne il solo personale
viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui
all’art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
limitatamente ai casi di menomazioni che comportino
pregiudizi alla guida.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
ai soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria, ai sensi dell’art. 1 della citata
legge n. 482 del 1968, appartenenti alle categorie
degli orfani o delle vedove dei caduti in guerra o
per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e
dei profughi.
Testo risultante a seguito della conversione
(L 27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)
Art. 13
1. In aggiunta ai limiti di
spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per
l’anno 1992, rispettivamente previsti dall’art.
9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n.
261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 1990, n. 331, e dall’art. 9-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, è ulteriormente prevista la spesa di 90
miliardi per l’anno 1992
2. Per l’anno 1992 il decreto indicato nell’art.
13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del
Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993,
pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
1993.
3. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a lire 90 miliardi per
l’anno 1992, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri per
l’anno medesimo, all’uopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
come determinata per il medesimo anno con al tabella
C della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 14
1. All’art. 10, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
aggiunga, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) che effettuano trasporti di animali
vivi.».
2. Le norme contenute nell’art. 10 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entrano
in vigore dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data
restano in vigore le precedenti disposizioni in
materia di veicoli eccezionali.
Testo risultante a seguito della conversione
(L 27.05.1993 n. 162 ALL UNICO)
All’art. 14, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell’art. 10
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Fino a tale data, si applicano le disposizioni in
materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente
al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli
effetti prodotti dal medesimo art. 10 nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di
entrata in vigore del presente decreto».
Art. 15
1. Per l’anno 1993 è
autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di
consentire, entro il limite di tale stanziamento, a
parziale copertura dell’incremento dei costi di
trasporto, la concessione di un credito di imposta a
favore delle imprese nazionali autorizzate
all’esercizio dell’autotrasporto di merci per
conto di terzi, nonché di un contributo per le
imprese di autotrasporto di paesi membri della CEE,
rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione
per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle
percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle
due categorie di autotrasportatori di cose per conto
di terzi di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per
conto terzi, iscritti all’Albo di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo
disponibile, come individuato dal decreto di cui al
comma 2, è adottato ai sensi dell’art. 13, comma
2 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle
finanze, allo scopo di consentire la concessione di
un credito di imposta da valere ai fini del
pagamento dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché in sede
di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai
sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei
dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.
4. Per gli autotrasportatori di paesi membri della
CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di
cui al decreto previsto dal comma 2, apposito
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro delle finanze, al fine di consentire la
concessione di un contributo rapportato ai consumi
di gasolio per autotrazione per i percorsi
effettuati nel territorio italiano, nell’ammontare
e con le modalità che saranno stabilite nello
stesso decreto.
5. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a lire 370 miliardi per
l’anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lo stesso anno all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento riguardante il
Ministero dei trasporti.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 16
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle camere per la conversione in
legge.
LEGGE 27 maggio 1993, n. 162
(in Gazz. Uff. 28 maggio, n. 123)
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n.
82, recante misure urgenti per il settore
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 marzo
1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, è
convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio
1993, n. 19.
Art. 2
1. Con regolamento da
emanare, ai sensi dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge, sarà disciplinato il sistema di
gestione delle spese derivanti dal funzionamento del
comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori e delle relative spese sostenute
per i comitati provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere
che le somme versate dagli autotrasportatori saranno
utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi
provinciali, nonché la misura delle quote dovute
dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al
tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì
disciplinate le modalità di pagamento delle quote
di cui al comma 2 e della rendicontazione delle
spese sostenute dai comitati provinciali per
l’Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei
comitati provinciali sarà rideterminata con decreto
del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge, assicurando la
maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle
associazioni degli autotrasportatori e delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1993, N. 82
All’art. 4, al comma
2, la parola: «concede» è sostituita dalle
seguenti: «tenuto conto anche delle eventuali
contestazioni in ordine all’esecuzione del
trasporto, può concedere».
All’art. 7, al comma 1, al capoverso 3, le
parole: «sono raddoppiati» sono sostituite dalle
seguenti: «non si applicano».
L’art. 9 è soppresso
L’art. 12 è soppresso
All’art. 14, il comma 2 è sostituito dal
seguente: «2. Le disposizioni contenute
nell’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le
disposizioni in materia di veicoli eccezionali
vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono
comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal
medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del
presente decreto». |