LEGGE 27
MAGGIO 1993, N. 162
(IN GAZZ. UFF. 28 MAGGIO, N. 123)
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n.
82, recante misure urgenti per il settore
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante
misure urgenti per il settore dell’autotrasporto
di cose per conto di terzi, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio
1993, n. 19.
Art. 2
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge, sarà disciplinato il si-stema di
gestione delle spese derivanti dal funzionamento del
comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori e delle relative spese sostenute
per i comitati provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere
che le somme versate dagli autotrasportatori saranno
utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi
provinciali, nonché la misura delle quote dovute
dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al
tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì
disciplinate le modalità di pagamento delle quote
di cui al comma 2 e della rendicontazione delle
spese sostenute dai comitati provinciali per
l’Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei
comitati provinciali sarà rideterminata con decreto
del Ministro dei trasporti, da ema-nare entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando
la maggioranza dei componenti ai rappresentanti
delle associazioni degli autotrasportatori e delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1993, N. 82
All’art. 4, al comma 2, la parola: “concede”
è sostituita dalle se-guenti: “tenuto conto anche
delle eventuali contestazioni in ordine
all’esecuzione del trasporto, può concedere”.
All’art. 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole:
“sono raddoppiati” sono sostituite dalle
seguenti: “non si applicano”.
L’art. 9 è soppresso
L’art. 12 è soppresso
All’art. 14, il comma 2 è sostituito dal
seguente: “2. Le disposizioni contenute
nell’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le
disposizioni in materia di veicoli eccezionali
vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono
comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal
medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del
presente decreto”.
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