DEL TRASPORTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1678 Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga,
verso corrispettivo (i diritti derivanti dal
contratto di trasporto si prescrivono in un anno o
in diciotto mesi (2951), a trasferire persone o cose
da un luogo a un altro.
Art. 1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che per concessione amministrativa esercitano
servizi di linea per il trasporto di persone o di
cose sono obbligati ad accettare le richieste di
trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari
della impresa, secondo le condizioni generali
stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e
rese note al pubblico (1737, 2951). I trasporti
devono essere eseguiti secondo l'ordine delle
richieste; in caso di più richieste simultanee,
deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali
concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a
parità di condizioni a chiunque ne faccia
richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse
dalle condizioni generali, qualunque deroga alle
medesime è nulla, e alla clausola difforme è
istituita la norma delle condizioni generali.
Art. 1680 Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano
anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria
e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano
derogate dal codice della navigazione (Nav. 396,
468, 940, 964) e dalle leggi speciali.
DEL TRASPORTO DI COSE
Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere
forniti dal vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore
il nome del destinatario e il luogo di destinazione,
la natura, il peso, la quantità e il numero delle
cose da trasportare e gli altri estremi necessari
per eseguire il trasporto. Se per l'esecuzione del
trasporto occorrono particolari documenti, il
mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui
consegna le cose da trasportare. Sono a carico del
mittente i danni che derivano dall'omissione o
dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata
consegna o irregolarità dei documenti.
Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve
rilasciare una lettera di vettura con la propria
sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate
nell'articolo precedente e le condizioni convenute
per il trasporto. Su richiesta del mittente, il
vettore deve rilasciare un duplicato della lettera
di vettura con la propria sottoscrizione, o, se non
gli è stata rilasciata lettera di vettura, una
ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato
della lettera di vettura e la ricevuta di carico
possono essere rilasciate con la clausola all'ordine
(1961).
Art. 1685 Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e
chiedere la restituzione delle cose, ovvero
ordinarne la consegna a un destinatario diverso da
quello originariamente indicato o anche disporre
diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese
e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente
un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta
di carico, il mittente non può disporre delle cose
consegnate per il trasporto, se non esibisce al
vettore il duplicato o la ricevuta per farvi
annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere
sottoscritte dal vettore. Il mittente può disporre
delle cose trasportate dal momento in cui esse sono
passate a disposizione del destinatario.
Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione
del trasporto
Se l'inizio o la continuazione del trasporto
sono impediti o soverchiamente ritardati per causa
non imputabile al vettore, questi deve chiedere
immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo
alla custodia delle cose consegnategli. Se le
circostanze rendono impossibile la richiesta di
istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono
attuabili, il vettore può depositare le cose a
norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido
deterioramento, può farle vendere a norma dell'art.
1515. Il vettore deve informare prontamente il
mittente del deposito o della vendita. Il vettore ha
diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è
stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento
del prezzo a proporzione del percorso compiuto,
salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta
alla perdita totale delle cose derivate da caso
fortuito.
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a
disposizione del destinatario nel luogo, nel termine
e con le modalità indicati dal contratto o, in
mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve
eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve
dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose
trasportate. Se dal mittente è stata rilasciata una
lettera di vettura, il vettore deve esibirla al
destinatario.
Art. 1688 Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati più
termini parziali, è determinato dalla somma di
questi.
Art. 1689 Diritti del destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso
il vettore spettano al destinatario dal momento in
cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il
termine in cui sarebbero dovute arrivare, il
destinatario ne richiede la consegna al vettore. Il
destinatario non può esercitare i diritti nascenti
dal contratto se non verso pagamento al vettore dei
crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da
cui le cose trasportate sono gravate (2761). Nel
caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia
controverso, il destinatario deve depositare la
differenza contestata presso un istituto di credito.
(Art. 251)
Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario è irreperibile ovvero
rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle
cose trasportate, il vettore deve domandare
immediatamente istruzioni al mittente e si applicano
le istruzioni dell'art. 1686. Se sorge controversia
tra più destinatari o circa il diritto del
destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di
questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere
le cose trasportate, il vettore può depositarle a
norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido
deterioramento, può farle vendere a norma dell'art.
1515 per conto dell'avente diritto.
Il vettore deve informare prontamente il mittente
del deposito o della vendita.
Art. 1691 Lettera di
vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato
della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di
carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto
verso il vettore si trasferiscono mediante girata
del titolo (2009). In tal caso il vettore è
esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo
delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato
un domiciliatario nel luogo di destinazione, e
l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di
vettura o dalla ricevuta di carico. Il possessore
del duplicato della lettera di vettura all'ordine o
della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire
il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle
cose trasportate.
Art. 1692 Responsabilità del vettore nei
confronti del mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario
senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da
cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito
della somma controversa, è responsabile verso il
mittente dell'importo degli assegni dovuti al
medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il
pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso
il destinatario.
Art. 1693 Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e
dell'avaria delle cose consegnate per il trasporto,
dal momento in cui le riceve a quello in cui le
riconsegna al destinatario, se non prova che la
perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito,
dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro
imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello
del destinatario. Se il vettore accetta le cose da
trasportare senza riserve, si presume che le cose
stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694 Presunzione di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni
di caso fortuito per eventi e normalmente, in
relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto,
dipendono da caso fortuito (Trans. 182).
Art. 1695 Calo naturale
Per le cose che, data la loro particolare natura,
sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel
peso o nella misura, il vettore risponde solo delle
diminuzioni che oltrepassano il calo naturale,a meno
che il mittente o il destinatario provi che la
diminuzione non è avvenuta in conseguenza della
natura delle cose o che per le circostanze del caso
non poteva giungere alla misura accertata. Si deve
tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o
di avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola
secondo il prezzo corrente delle cose trasportate
nel luogo e nel tempo della riconsegna (1515).
Art. 1697 Accertamento della perdita e
dell'avaria
Il destinatario ha diritto di far accertare a sue
spese, prima della riconsegna, l'identità e lo
stato delle cose trasportate. Se la perdita o
l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le
spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la
perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti
dall'art. 696 del codice di procedura civile.
Art. 1698 Estinzione dell'azione nei confronti
del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate
col pagamento di quanto è dovuto al vettore
estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne
il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono
salve le azioni per perdita parziale o per avaria
non riconoscibili al momento della riconsegna, purché
in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena
conosciuto e non oltre otto giorni dopo il
ricevimento (Trans. 182).
Art. 1699 Trasporto con spedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose
trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di
vettori successivi, senza farsi rilasciare dal
mittente una lettera di vettura diretta fino al
luogo di destinazione, per il trasporto oltre le
proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere
(1739).
Art. 1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più
vettori successivi con unico contratto, i vettori
rispondono in solido per l'esecuzione del contratto
dal luogo originario di partenza fino al luogo di
destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un
fatto non proprio può agire in regresso contro gli
altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se
risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel
percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al
risarcimento integrale; in caso contrario, al
risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti
proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che
provino che il danno non è avvenuto nel proprio
percorso.
Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori
successivi
I vettori successivi hanno diritto di far
dichiarare, nella lettera di vettura o in atto
separato, lo stato delle cose da trasportare al
momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di
dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in
buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte
dell'ultimo vettore
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti
per la riscossione dei rispettivi crediti che
nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio
del privilegio sulle cose trasportate (2761). Se
egli ometta tale riscossione o l'esercizio del
privilegio, è responsabile verso i vettori
precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione
contro il destinatario.
DEL MANDATO
Art. 1703 Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte
si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per
conto dell'altra.
Art. 1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di
agire in nome del mandante, si applicano anche le
norme del capo VI del titolo II di questo libro
(1387-1400).
Art. 1705 Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti
compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto
conoscenza del mandato (camb. 9; ass.12). I terzi
non hanno alcun rapporto col mandante.
Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario,
può esercitare i diritti di credito derivanti dalla
esecuzione del mandato, salvo che ciò possa
pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario
dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili
acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito
in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai
terzi per effetto del possesso di buona fede
(1147,1153 80 L.F.). Se le cose acquistate del
mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti
in pubblici registri (815), il mandatario è
obbligato a trasferirle al mandante. In caso
d'inadempimento, si osservano le norme relative alla
esecuzione dell'obbligo di contrarre (1218 s., 2652
n. 2, 2932; Trans. 183 ).
Art. 1707 Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le
loro ragioni sui beni che, in esecuzione del
mandato, il mandatario ha acquistati in nome
proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di
crediti, il mandato risulti da scrittura avente data
incerta (2704) anteriore al pignoramento, ovvero,
trattandosi di beni immobili o di beni mobili
iscritti in pubblici registri, sia anteriore al
pignoramento la trascrizione dell'atto di
ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a
conseguirlo (2652 n. 2; Trans. 183).
Art. 1708 Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali
è stato conferito, ma anche quelli che sono
necessari al loro compimento (1711).
Il mandato generale non comprendono gli atti che
eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono
indicati espressamente (camb. 12; ass. 15).
Art. 1709 Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del
compenso, se non è stabilita dalle parti, è
determinata in base alle tariffe professionali o
agli usi; in mancanza è determinata dal giudice
(1733, 1740).
DELLE OBBLIGAZIONI DEL
MANDATARIO
Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato
con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se
il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa
è valutata con minor rigore (1768). Il mandatario
è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca
(1724) o la modificazione del mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel
mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a
carico del mandatario, se il mandante non lo
ratifica (1399, 1712). Il mandatario può
discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non
possano essergli comunicate in tempo, facciano
ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante
avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al
mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del
mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello
richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi,
importa approvazione, anche se il mandatario si è
discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti
del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del
suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto
a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto
non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve
rispondere per dolo o per colpa grave.
Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli
interessi legali (1284) sulle somme riscosse per
conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno
in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la
spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni
ricevute.
Art. 1715 Responsabilità per le obbligazioni dei
terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che
agisce in proprio nome non risponde verso il
mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte
dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il
caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse
essergli nota all'atto della conclusione del
contratto.
Art. 1716 Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più
persone designate a operare congiuntamente non ha
effetto, se non è accettato da tutte. Se nel
mandato non è dichiarato che i mandatari devono
agire congiuntamente, ciascuno di essi può
concludere l'affare. In questo caso il mandante,
appena avvertito della conclusione, deve darne
notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto
a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal
ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato
congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso
il mandante (1294).
Art. 1717 Sostituto del
mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato,
sostituisce altri a se stesso, senza esservi
autorizzato o senza che ciò sia necessario per la
natura dell'incarico, risponde dell'operato della
persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato
la sostituzione senza indicare la persona, il
mandatario risponde soltanto quando è in colpa
nella scelta (1856). Il mandatario risponde delle
istruzioni che ha impartite al sostituto. Il
mandante può agire direttamente contro la persona
sostituita dal mandatario.
Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei
diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle
cose che gli sono state spedite per conto del
mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di
fronte al vettore, se le cose presentano segni di
deterioramento o sono giunte con ritardo (1693). Se
vi è urgenza, il mandatario può procedere alla
vendita delle cose a norma dell'art. 1515. Di questi
fatti, come pure del mancato arrivo della merce,
egli deve dare immediato avviso al mandante. Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche
se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli
dal mandante, sempre che tale incarico rientri
nell'attività professionale del mandatario.
DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE
Art. 1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del
mandato
Il mandante, salvo - patto contrario, è tenuto a
somministrare al mandatario i mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle
obbligazioni che a tal fine il mandatario ha
contratte in proprio nome.
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Art. 1720 Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le
anticipazioni con gli interessi legali (1284) dal
giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il
compenso che gli spetta (1709). Il mandante deve
inoltre risarcire i danni che il mandatario ha
subito a causa dell'incarico (2761).
Art. 1721
Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti
pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con
precedenza sul mandante e sui creditori di questo
(2761,2756).
DELL'ESTINZIONE DEL MANDATO
Art. 1722 Cause di estinzione
Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del
termine o per il compimento, da parte del
mandatario, dell'affare per il quale è stato
conferito (1712); 2) per revoca da parte del
mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la
morte, l'interdizione o l'inabilitazione del
mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che
ha per oggetto il compimento di atti relativi
all'esercizio di una impresa non si estingue, se
l'esercizio dell'impresa è continuato (Fall. 78),
salvo il diritto di recesso delle parti o degli
eredi (1330; Trans. 184; camb. 22; ass. 15).
Art. 1723 Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato (1725); ma, se
era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei
danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il
mandato conferito anche nell'interesse del
mandatario, salvo che sia diversamente stabilito o
ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue
per la morte o per la sopravvenuta incapacità del
mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso
affare o il compimento di questo da parte del
mandante importano revoca del mandato, e producono
effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al
mandatario (1335).
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso (1709), conferito
per un tempo determinato o per un determinato
affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se
è fatta prima della scadenza del termine o del
compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta
causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la
revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora
non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra
una giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con
unico atto e per un affare d'interesse comune, la
revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da
tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta
causa.
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al
mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il
mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che
rinunzia senza giusta causa è tenuto al
risarcimento, qualora non abbia dato un congruo
preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere
fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento
grave da parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacità del mandante o del
mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per
incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario
che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi
è pericolo nel ritardo. Quando il mandato si
estingue per morte o per sopravvenuta incapacità
del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo
rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del
mandato, devono avvertire prontamente il mandante e
prendere intanto nell'interesse di questo i
provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di
estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di
conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei
confronti del mandante o dei suoi eredi.
Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a più
mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più
persone designate a operare congiuntamente, si
estingue anche se la causa di estinzione concerne
uno solo dei mandatari.
DELLA SPEDIZIONE
Art. 1737 - Nozione
Il contratto di spedizione è un mandato col quale
lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in
nome proprio o per conto del mandante, un contratto
di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Art. 1738 - Revoca
Finchè lo spedizioniere abbia concluso il contratto
di trasporto col vettore, il mittente può revocare
l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere
delle spese sostenute e corrispondendogli un equo
compenso per l'attività prestata.
Art. 1739 - Obblighi
dello spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità
di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto
ad osservare le istruzioni del committente e, in
mancanza, a operare secondo il migliore interesse
del medesimo. Salvo che gli sia stato diversamente
ordinato e salvo gli usi contrari, lo spedizioniere
non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle
cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di
tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere
accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art. 1740 - Diritti dello spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo
spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si
determina, in mancanza di convenzione, secondo le
tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli
usi del luogo in cui avviene la spedizione.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni
accessorie eseguite dallo spedizioniere sono
liquidate sulla base dei documenti giustificati, a
meno che il rimborso e i compensi siano stati
preventivamente convenuti in una somma globale
unitaria.
Art. 1741 - Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri od altrui
assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in
parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
DEL DEPOSITO
Art. 1766 - Nozione
Il deposito è contratto con quale una parte
riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di
custodire e di restituirla in natura.
Art. 1767 - Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla
qualità professionale del depositario o da altre
circostanze si debba desumere una diversa volontà
delle parti.
Art. 1768 - Diligenza della custodia
Il depositario deve usare nella custodia la
diligenza del buon padre di famiglia (1176, 1800,
2151). Se il deposito è gratuito, la responsabilità
per colpa è valutata con minor rigore.
Art. 1769 - Responsabilità del depositario
incapace
Il depositario incapace è responsabile della
conservazione della cosa nei limiti in cui può
essere tenuto a rispondere per fatti illeciti (2043
s.). In ogni caso il depositante ha diritto di
conseguire la restituzione della cosa finché questa
si trova presso il depositario; altrimenti può
pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto
a vantaggio di quest'ultimo (849, 1443, 2039).
Art. 1770 - Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa
depositata né darla in deposito ad altri, senza il
consenso del depositante (1782). Se circostanza
urgenti lo richiedono, il depositario può
esercitare la custodia in modo diverso da quello
convenuto, dandone avviso al depositante appena è
possibile.
Art. 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo
di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa (1246 n.2)
appena il depositante la richiede,salvo che sia
convenuto un termine nell'interesse del depositario.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo
che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia
convenuto un termine di interesse del depositante
(1184). Anche se non è stato convenuto un termine,
il giudice può concedere al depositante un termine
congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772 - Pluralità di depositanti e di
depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ad essi
non si accordano circa la restituzione, questa deve
farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità
giudiziaria. La stessa norma si applica quando a un
solo depositante succedono più eredi, se la cosa
non è divisibile (720).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà
di chiedere la restituzione a quello tra essi che
detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia
agli altri.
Art. 1773 - Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse
di un terzo e questi ha comunicato al depositante e
al depositario la sua adesione (1411), il
depositario non può liberarsi restituendo la cosa
al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774 - Luogo di restituzione e spese
relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della
cosa deve farsi nel
luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per
la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 - Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti
della cosa che egli abbia percepito (821).
Art. 1776 - Obblighi dell'erede del depositario
L'erede del depositario, il quale ha alienato in
buona fede la cosa che
ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato
soltanto a restituire , il corrispettivo ricevuto.
Se questo non è stato ancora pagato, il depositante
subentra nel diritto dell'alienante (2038, 2900).
Art. 1777 - Persona a cui deve essere restituita
la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al
depositante o alla persona indicata per riceverla, e
non può esigere che il depositante provi di esserne
proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi
rivendica la proprietà della cosa o pretende di
avere diritti su di essa, deve, sotto pena del
risarcimento del danno, denunziare la controversia
al depositante, e può ottenere di essere estromesso
(109 c.p.c.) dal giudizio indicando la persona del
medesimo (1586, 166, 269 c.p.c.). In questo caso
egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire
la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal
giudice, a spese del depositante (1779).
Art. 1778 - Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un
reato e gli è nota la persona alla quale è stata
sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso
di sè (712 c.p.). Il depositario è liberato se
restituisce la cosa al depositante decorsi dieci
giorni dalla denunzia senza che gli sia stata
notificata opposizione (2906).
Art. 1779 - Cosa propria del depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se
risulta che la cosa gli appartiene e che il
depositante non ha su di essa alcun diritto.
Art. 1780 - Perdita non imputabile della
detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario,
in conseguenza di un fatto a lui non imputabile,
egli è liberato dall'obbligazione di restituire la
cosa, ma deve sotto pena di risarcimento del danno
denunziare immediatamente al depositante il fatto
per cui ha perduto la detenzione
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in
conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia
conseguito, e subentra nei diritti spettanti a
quest'ultimo.
Art. 1781 - Diritti del depositario
Il depositante è obbligato delle spese fatte per
conservare la cosa, a tenerlo indenne dalle perdite
cagionate dal deposito e a pagargli il compenso
pattuito (1767, 2761).
Art. 1782 - Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di
denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per
il depositario di servirsene, questi ne acquista la
proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante
della stessa specie e qualità (1834). In tal caso
si osservano, in quanto applicabili, le norme
relative al mutuo (1813).
DEL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI
Art. 1787 Responsabilità dei magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della
conservazione delle merci depositate, a meno che si
provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata
da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da
vizi di esse o dell'imballaggio.
Art. 1788 Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci
depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Art. 1789 Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante,
possono procedere alla vendita delle merci, quando,
al termine del contratto, le merci non sono ritirate
o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi
di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso
un anno dalla data del deposito, e in ogni caso
quando le merci sono minacciate di deperimento. Per
la vendita si osservano le modalità stabilite
dall'art. 1515. Il ricavato della vendita, dedotte
le spese e quanto altro spetta ai magazzini
generali, deve essere tenuto a disposizione degli
aventi diritto.
Art. 1790 Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante,
devono rilasciare una fede di deposito delle merci
depositate. La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio
(43) del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e
gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti
doganali e se essa è stata assicurata (2742).
Art. 1791 Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno,
sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste
dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere
staccate da un unico registro a matrice, da
conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono
intestarsi al nome del depositante o di un terzo da
questo designato, e sono trasferibili, sia
congiuntamente sia separatamente, mediante girata
(2009).
Art. 1793 Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota
di pegno alla riconsegna delle cose depositate; egli
ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese,
le cose depositate siano divise, in più partite e
che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di
deposito distinta con la nota dei pegni in
sostituzione del titolo complessivo. Il possessore
della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle
cose depositate. Il possessore della sola fede di
deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose
depositate, se non osserva le condizioni indicate
dall'art. 1795; egli può valersi della facoltà
concessa dell'art. 1788.
Art. 1794 Prima girata della nota di pegno
La prima girata della sola nota di pegno deve
indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché
la scadenza.
La girata corredata delle dette indicazioni deve
essere trascritta sulla fede di deposito e
controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica
l'ammontare del credito vincola, a favore del
possessore di buona fede, tutto il valore delle cose
depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al
terzo possessore della fede di deposito, che abbia
pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei
confronti del diretto contraente e del possessore di
mala fede della nota di pegno (2033).
Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di
deposito
Il possessore della sola fede di deposito può
ritirare le cose depositate anche prima della
scadenza del debito per cui furono costituite in
pegno, depositando presso i magazzini generali la
somma dovuta alla scadenza al creditore
pignoratizio.Sotto la responsabilità dei magazzini
generali, quando si tratta di merci fungibili, il
possessore della sola fede di deposito può ritirare
anche parte delle merci, depositando presso i
magazzini generali una somma proporzionale
all'ammontare del debito garantito dalla nota di
pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796 Diritti del possessore della nota di
pegno insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia
stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato
il pretesto a norma della legge cambiaria (Camb. 68
s.), può far vendere le cose depositate in
conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da
quello della scadenza (2742). Il girante che ha
pagato volontariamente il possessore della nota di
pegno è surrogato (1203) nei diritti di questo, e
può procedere alla vendita delle cose depositate
decorsi otto giorni dalla scadenza.
Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire
contro il girante, se prima non ha proceduto alla
vendita del pegno. I termini per esercitare l'azione
di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti
dalla legge cambiaria (Camb. 49) e decorrono dal
giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose
depositate. Il possessore della nota di pegno decade
dall'azione di regresso contro i giranti, se alla
scadenza non leva il protesto o se, entro quindici
giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita
delle cose depositate. Egli conserva tuttavia
l'azione contro i giranti della fede di deposito e
contro il debitore. Questa azione si prescrive in
tre anni.
DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI PRIVILEGI
DEI PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI MOBILI
Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del
depositario e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto
e quelli per le spese d'imposta anticipate dal
vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché
queste rimangano presso di lui. I crediti
derivanti dall'esecuzione del mandato hanno
privilegio sulle cose trasportate finché queste
rimangono presso di lui. I crediti derivanti
dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle
cose del mandante che il mandatario che detiene per
l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal
deposito o dal sequestro convenzionale a favore dal
depositario o del sequestrario hanno parimenti
privilegio sulle cose che questi detengono per
effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a
questi privilegi le disposizioni del secondo e del
terzo comma dell'art. 2756 (2778).
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di
trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti
dal contratto di spedizione e dal contratto di
trasporto. La prescrizione si compie con il decorso
di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine
fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a
destinazione della persona o, in caso di sinistro,
dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è
avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna
della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono
parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
linea indicati dall'art. 1679.
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