| LEGGE 23
dicembre 1997, n. 454.
Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalità.
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità
e del trasporto combinato)
1. La presente legge si
propone di consentire al comparto dell'autotrasporto
nazionale di evolvere verso forme e modalità di
servizio più evolute e competitive e di
incrementare il trasporto combinato. A tal fine la
presente legge ha la finalità di favorire la
ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto
italiano attraverso un complesso di interventi volti
ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché
la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo
in tal modo una riduzione di capacità di carico
complessiva. La presente legge si propone inoltre di
favorire un maggiore grado di sicurezza nella
circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto
ambientale in coerenza con le normative dell'Unione
europea in materia.
2. Ai fini della presente
legge si intende:
a) per autotrasporto di cose
per conto di terzi, l'attività di cui all'articolo
40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) per albo degli
autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298;
c) per impresa di
autotrasporto, la persona fisica o giuridica
iscritta nel registro delle imprese o nell'albo
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, che esercita l'attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi e che é
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
d) per autorizzazioni, le
autorizzazioni di cui all'articolo 41 della legge 6
giugno 1974, n. 298;
e) per raggruppamento, le
strutture societarie costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I o del libro V, Titolo X, capo II,
sezioni II e II- bis , del codice civile;
f) per trasporto combinato,
il trasporto di merci per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore
effettuano la parte iniziale o terminale del
tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per
via navigabile interna o per mare.
3. Per il conseguimento di
maggiori e più adeguati livelli di sicurezza
stradale e di protezione dell'ambiente dalle
emissioni inquinanti originate dal trasporto
stradale di cose, nonché per determinare, sulla
base del Piano generale dei trasporti e dei suoi
aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico
che le imprese di autotrasporto effettuano mediante
ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto
combinato strada-ferrovia, strada-mare e
strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della
navigazione adotta con proprio decreto un piano
complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999
delle risorse per la concessione di benefíci a
favore delle imprese e dei raggruppamenti di
imprese. Tali benefíci sono destinati alle seguenti
finalità:
a) investimenti innovativi
delle imprese di autotrasporto e connesse forme di
garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi
o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del
50 per cento delle risorse complessive;
b) incentivazione all'esodo
volontario delle imprese di trasporto monoveicolari,
nei limiti del 18 per cento delle risorse
complessive;
c) incentivazione delle
aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei
servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento
delle risorse complessive;
d) finanziamento dei mezzi
adibiti alla gestione del trasporto combinato, per
l'acquisto delle attrezzature necessarie alla
movimentazione delle unità di carico specifiche
destinate al trasporto combinato per ferrovia, per
mare e per vie navigabili interne, nonché
agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del
17 per cento delle risorse complessive.
4. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974,
n. 298, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener
conto dell'evoluzione economica e strutturale del
settore, le funzioni del comitato centrale per
l'albo delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi sono integrate dalle seguenti:
a) il comitato centrale
opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza
del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) il comitato centrale
collabora direttamente con il Ministro dei trasporti
e della navigazione per la definizione degli
obiettivi e delle priorità dell'azione
amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e
dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta
anche la propria consulenza su tutte le questioni
afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il
rispetto della normativa comunitaria e degli altri
obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia
alla Unione europea e ad altri accordi
internazionali;
c) il comitato centrale
esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle
direttive in materia di autotrasporto di cose prima
della loro adozione da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonché sulla
predisposizione della relativa normativa di
attuazione, in conformità ai princípi di cui
all'articolo 92 del trattato CEE;
d) il comitato centrale
propone al Ministero dei trasporti e della
navigazione la normativa ed i provvedimenti
amministrativi relativi al funzionamento delle
commissioni esaminatrici, alle modalità di
svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per
l'accesso alla professione di autotrasportatore, in
modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e
l'accertamento della professionalità conformemente
alla normativa comunitaria;
e) il comitato centrale
coordina l'attività dei segretari dei comitati
provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale
propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione, che provvede con proprio decreto, i
criteri per l'accertamento della rappresentatività
delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini
della designazione dei rappresentanti nei comitati
centrale e provinciali;
g) il comitato centrale cura
le attività formative interessanti l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle
somme a tal fine destinate dal comitato centrale
medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali
dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello
Stato e degli enti territoriali, nonché i
contributi volontariamente versati da organismi
privati e da acquisire con la procedura di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
h) il comitato centrale
utilizza le quote di cui all'articolo 2 della legge
27 maggio 1993, n. 162, versate dagli
autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per
l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8
e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla
presente legge, nonché per l'espletamento di tutti
gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa
contabile per l'amministrazione delle quote versate
dagli autotrasportatori é stabilita con
provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di
spesa e gli altri provvedimenti relativi allo
svolgimento dell'attività del comitato centrale
sono assunti e formalizzati a seguito della
deliberazione dello stesso comitato, con
provvedimento adottato dal presidente o dal
vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni
provvede il Ministero dei trasporti e della
navigazione utilizzando le risorse iscritte nel
relativo bilancio.
5. I componenti del comitato
centrale e dei comitati regionali e provinciali per
l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al
titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in
carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono prorogati nel loro mandato fino al
centottantesimo giorno successivo alla predetta
data.
6. Tutte le persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi con qualsiasi mezzo e
tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere
iscritte all'albo degli autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto
del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei
trasporti e della navigazione riferisce annualmente
e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge, sul
conseguimento degli obiettivi programmatici volti al
riequilibrio della domanda di trasporto tra strada,
ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione
degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e
sulla rispondenza degli interventi attuati alle
normative dell'Unione europea.
Art. 2.
(Investimenti innovativi e formazione professionale)
1. Per lo sviluppo
dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione
del trasporto combinato e, in tale contesto, degli
investimenti innovativi e per la formazione
professionale, gli interventi previsti dal presente
articolo sono destinati al finanziamento agevolato
delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei
programmi e delle apparecchiature finalizzati
all'introduzione di tecnologie innovative funzionali
allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto
combinato, ed all'innovazione della gestione
dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa
orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi
compresi i sistemi satellitari e telematici che
consentano la gestione unitaria ed il controllo
della merce durante ogni singola fase del trasporto,
nonché dell'assistenza specialistica necessaria per
il conseguimento della certificazione di qualità
secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000
ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative é
riservato il 10 per cento delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
b) la partecipazione alla
realizzazione di aree attrezzate e di immobili per
l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero
l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei
suddetti immobili, con priorità per gli interventi
in aree interportuali o in centri intermodali già
individuati nei piani urbanistici; alla
realizzazione di piattaforme intermodali per la
movimentazione delle merci e delle unità di carico,
compresi i sistemi informatici per ottimizzare la
logistica e le procedure gestionali dell'impresa,
nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni
immobili per l'attività di autoriparazione dei
propri veicoli e degli impianti di trattamento e
smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette
iniziative, che potranno essere ammesse in quanto
conformi alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie in materia di libera concorrenza e
coerenti con un razionale sviluppo del trasporto
combinato, é riservato il 38 per cento delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
a);
c) la riconversione e
modifica del parco veicolare circolante, mediante
l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un
miglioramento delle condizioni di sicurezza
stradale, limitatamente alla sostituzione dei
veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data
di entrata in vigore della presente legge, e per
consentire una sensibile riduzione della capacità
di carico complessiva e una riduzione nonché il
miglioramento dell'impatto ambientale in modo da
conseguire standard piú elevati di quelli previsti
dalla normativa comunitaria; nonché mediante
l'acquisizione di unità di trasporto intermodale,
in particolare di quelle specificamente destinate al
trasporto combinato in regime di normative ADR/RID
per il trasporto di merci pericolose e ATP per il
trasporto di prodotti deperibili, al fine della
ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto
stradale in favore dell'intermodalità. Alle
suddette iniziative é riservato il 46 per cento
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3,
lettera a);
d) interventi di adeguamento
per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli
immatricolati da oltre cinque anni alla data di
entrata in vigore della presente legge. Per tali
interventi puó essere concesso un contributo fino
al 25 per cento del costo totale documentato dalle
aziende interessate. Alle suddette iniziative é
riservato il 4 per cento delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) la formazione
professionale degli operatori e dei loro dipendenti,
finalizzata ad acquisire competenze e capacità
professionali adeguate alla gestione dei nuovi
modelli di impresa e delle nuove tecnologie di
movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di
trasporto e degli impianti intermodali, anche
utilizzando a tale scopo le risorse attivabili
mediante il cofinanziamento dell'Unione europea.
Alle suddette iniziative é riservato il 2 per cento
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3,
lettera a).
2. A favore delle operazioni
di cui al comma 1, realizzate nel triennio
1997-1999, possono essere concessi mutui al tasso di
interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento,
con rate di ammortamento per capitale ed interessi
costanti, con le seguenti caratteristiche:
a) per le operazioni di cui
al comma 1, lettera a), mutui quinquennali fino al
75 per cento dell'investimento, nel limite massimo
di lire 550 milioni;
b) per le operazioni di cui
al comma 1, lettera b), per gli immobili nonché per
le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati
mutui decennali fino al 60 per cento
dell'investimento, nel limite massimo di lire 2
miliardi e per le attrezzature ed i sistemi
informatici e telematici mutui quinquennali fino al
60 per cento dell'in vestimento, nel limite massimo
di lire 1 miliardo;
c) per le operazioni di cui
al comma 1, lettera c) , mutui quinquennali fino al
70 per cento dell'investimento, nel limite massimo
di lire 1 miliardo;
d) per le iniziative di cui
al comma 1, lettera d) , possono essere concessi
contributi a copertura delle spese documentate. Sono
ammesse anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) ,
possono essere concessi alla medesima impresa anche
per piú operazioni a condizione che prima
dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata
rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno
dei mutui già in essere.
4. Il Comitato di cui
all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese
di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente
articolo sulla base della istruttoria eseguita dai
soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, nei
limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) della tipologia della
impresa richiedente, dando priorità alle imprese e
raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese
artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore
dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e);
b) dei benefíci, rapportati
ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, con particolare
riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza
del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dando priorità ai veicoli a minore
impatto di inquinamento;
c) dell'incidenza
nell'investimento programmato delle misure destinate
a favorire l'intermodalità ed il trasporto
combinato;
d) degli effetti
occupazionali permanenti indotti dall'investimento
programmato, secondo la relazione di cui
all'articolo 6, comma 1;
e) del rapporto tra
finanziamento richiesto e valore globale
dell'investimento.
5. I soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, incaricati
dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che
l'investimento prospettato dall'impresa possa essere
ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento
agevolativo, compatibile con le agevolazioni
previste dalla presente legge. In tal caso il
Comitato di cui all'articolo 8 prospetterà al
richiedente tale possibilità e indicherà la parte
di investimento che mediante la presente legge potrà
essere finanziata. Analogamente si procederà ove il
finanziamento richiesto sia superiore a quello
accordabile con la presente legge.
6. Il Comitato di cui
all'articolo 8 é autorizzato ad utilizzare parte
delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, per
finalità diverse qualora si dimostri l'impossibilità
di utilizzare tali risorse per le finalità di spesa
originarie.
Art. 3.
(Incentivazione all'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione
volontaria dell'offerta di trasporto)
1. Per l'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla
razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed
alla riduzione della capacità di trasporto
complessiva, sono concessi contributi a favore di
imprenditori che rinuncino volontariamente
all'attività di autotrasporto.
2. La liquidazione dei
contributi é subordinata congiuntamente:
a) alla cessazione
definitiva dell'attività sia direttamente che
indirettamente;
b) alla cancellazione dal
registro delle imprese o dall'albo delle imprese
artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed
alla conseguente revoca e restituzione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della
legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione
dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per
dieci anni e inibirà all'interessato di figurare
quale socio, direttamente o indirettamente, in
aziende che siano iscritte o che intendano
iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei
contributi gli imprenditori che si trovino nelle
seguenti condizioni:
a) esercitino
l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza
lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un
solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di
massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con
un'autorizzazione al trasporto di merci della quale
gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) nei sei mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge
presentino domanda di cessazione dell'attività e
contestuale richiesta di cancellazione dall'albo
degli autotrasportatori, con effetto dalla data di
ammissione al contributo;
c) procedano alla
restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo
41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
4. Il Comitato di cui
all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati
provinciali per l'albo degli autotrasportatori,
l'ammissione degli imprenditori ai benefíci di cui
al presente articolo, nei limiti delle risorse
autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita
dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto
conto dell'età e del periodo di attività.
5. Il contributo é
riconosciuto nella misura forfetaria di lire 60
milioni per ciascun operatore titolare di una
autorizzazione per un veicolo di massa complessiva
non superiore a 26 tonnellate che escluda la
possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire
110 milioni per ciascun operatore titolare di
autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44
tonnellate, ed é erogato in unica soluzione entro e
non oltre centottanta giorni dalla deliberazione
favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, gli importi di cui al
presente comma sono equiparati ai redditi indicati
all'articolo 16, comma 1, lettera g) , del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
6. Le finalità del presente
articolo possono essere perseguite anche con
interventi per la riduzione volontaria dell'offerta
di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative
previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere destinate
le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario
di cui al presente articolo, nonché quelle che
risultino non utilizzate per le finalità previste
dall'articolo 4 per l'aggregazione delle imprese di
autotrasporto.
7. Le imprese nazionali
autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di
terzi che, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad
una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento
del tonnellaggio accordato, si impegnino a non
acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di
cinque anni e presentino, nel termine di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un piano di investimenti triennali per il
miglioramento della qualità del servizio possono
iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del
relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al
100 per cento del valore totale dei titoli
autorizzativi posseduti alla data di entrata in
vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.
8. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dei trasporti e della navigazione con
proprio regolamento determina i criteri e le modalità:
a) per il calcolo del saldo
attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle
percentuali di tonnellaggio cui le imprese
rinunciano;
b) per la redazione dei
piani di investimenti triennali, con indicazione
delle singole componenti dei piani stessi.
9. I piani di investimenti
diretti al miglioramento della qualità del servizio
di autotrasporto sono presentati al Comitato di cui
all'articolo 8 che, entro trenta giorni dalla
ricezione dei piani, forma una graduatoria dei
medesimi ai fini dell'ammissione ai benefíci.
Art. 4.
(Incentivi per l'aggregazione delle imprese di
autotrasporto al fine di operare nel comparto dei
servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di
trasporto stradale)
1. Per i processi di
aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente
finalizzati ad operare nel comparto dei servizi
intermodali e del trasporto combinato, tali anche da
realizzare una riduzione della capacità di carico
complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e
delle condizioni di sicurezza della circolazione,
maggiori e piú adeguati livelli di efficienza
gestionale mediante una migliore utilizzazione
dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso
un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità
di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi
contributi per l'impianto delle nuove strutture
societarie, per gli investimenti connessi al
progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi
del personale occupato nelle nuove strutture
risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
sentiti il comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori e le competenti Commissioni
parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure
per la concessione dei benefíci tenuto conto di
quanto previsto dal comma 2 e della necessità di
assicurare che i progetti di aggregazione non
risultino distorsivi della libera concorrenza e
producano una effettiva riduzione della capacità di
trasporto.
2. Possono beneficiare dei
contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
c) , e al comma 1 del presente articolo:
a) le imprese che risultano
da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da
parte di imprese di autotrasporto. Possono essere
conferiti, oltre alle aziende o a complessi
aziendali, anche altri beni materiali o immateriali
ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e
non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefíci per
più di una volta in un
biennio. Sono escluse le imprese risultanti da
fusioni o conferimenti tra società appartenenti al
medesimo gruppo, controllate o collegate;
b) le imprese che si
associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a
raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare
del contributo anche le imprese che hanno effettuato
operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti
la data di entrata in vigore della presente legge;
c) i raggruppamenti di
imprese già esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che associano nuove
imprese che non abbiano effettuato analoghi
raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data
medesima. Analogamente possono beneficiare delle
agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a
fondersi tra loro.
3. Alle imprese risultanti
dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi
contributi per la partecipazione dei propri
dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione
e aggiornamento professionale fino al 50 per cento
del costo di partecipazione e comunque per importi
non superiori a 100 milioni di lire per ciascun
corso.
4. Il Comitato di cui
all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese
di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi
di cui al presente articolo sulla base della
istruttoria eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse
autorizzate, tenuto conto:
a) del numero di imprese
monoveicolari che partecipano al raggruppamento,
degli effetti occupazionali indotti e dei benefíci,
rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;
b) del numero di imprese
monoveicolari che siano coinvolte nei processi di
fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti
occupazionali indotti e dei benefíci rapportati ai
costi dei processi di cui al comma 1.
Art. 5.
(Interventi e agevolazioni per il trasporto
combinato ferroviario, marittimo e per vie
navigabili interne)
1. A favore delle iniziative
previste all'articolo 1, comma 3, lettera d) ,
possono essere concessi mutui quinquennali fino al
60 per cento dell'investimento, nel limite massimo
di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui é riservato
il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo
articolo 1, comma 3, lettera d).
2. Per il periodo 1997-1999
sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle
imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi
e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo
degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a
Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza
comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92
del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il
trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via
navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura
forfettaria correlata alla lunghezza della tratta
ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi
di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle
suddette iniziative é riservato il 30 per cento
delle risorse previste all'articolo 1, comma 3,
lettera d). Il Ministro dei trasporti e della
navigazione definisce con proprio decreto, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le norme attuative del
presente comma, compresa l'istituzione di una
apposita lettera di vettura per il trasporto
combinato.
3. Il tragitto stradale
iniziale o terminale effettuato nel quadro di un
trasporto combinato é esentato dal sistema di
tariffa a forcella previsto dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui
all'articolo 13- bis delle disposizioni approvate
con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre
1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e
successive modificazioni.
4. I minori introiti
derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono
rimborsati alle società di navigazione e alle
società ferroviarie, sulla base delle domande
corredate da apposita rendicontazione annuale.
Art. 6.
(Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni)
1. La domanda di ammissione
ai benefíci di cui alla presente legge deve essere
presentata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, e per conoscenza al Comitato di cui all'articolo
8, e deve contenere gli elementi, le notizie e la
documentazione necessari ed ogni altro elemento
utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento
degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata
agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve
essere allegata una relazione contenente la
descrizione dell'impresa o del raggruppamento e
della sua situazione economica e di mercato che
consenta di valutare la validità
tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.
2. Non sono ammissibili le
domande presentate da imprese che non abbiano
applicato il contratto nazionale e da imprese che
siano state oggetto di sanzioni disciplinari o
amministrative comminate dall'albo degli
autotrasportatori o dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
per violazione della normativa sulle tariffe
obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6
giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle
relative alla mancata o irregolare compilazione
della lettera di vettura, per violazioni al
Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20
dicembre 1985, per trasporti abusivi.
3. L'utilizzo dei
finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi
di cui all'articolo 4 per operazioni diverse da
quelle previste e deliberate o comunque contrarie a
norme legislative o regolamentari vigenti, comporta
la revoca del finanziamento e l'obbligo della
restituzione delle somme percepite e degli interessi
calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, nonché la
radiazione dall'albo degli autotrasportatori.
4. Chiunque, avendo
usufruito del contributo di cui all'articolo 3,
svolge direttamente o indirettamente attività di
autotrasporto di merci per conto di terzi o
partecipa in qualità di socio ad una impresa avente
per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi nei dieci anni successivi
all'erogazione del contributo, é soggetto alla
revoca con effetto immediato del beneficio. Alla
revoca del beneficio consegue l'obbligo della
restituzione del contributo percepito, maggiorato
degli interessi calcolati al tasso legale, da
riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma
1.
5. Le imprese di cui
all'articolo 4 sono tenute al rimborso del
contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o
di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento
del raggruppamento entro il terzo anno
dall'erogazione del contributo medesimo. I
raggruppamenti che siano direttamente beneficiari
dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti
alla restituzione del contributo in caso di
scioglimento del raggruppamento stesso entro il
terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme
restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del
presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono
nuovamente destinate ad interventi previsti dalla
presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al
termine del predetto triennio, le somme non siano
state ulteriormente attribuite per le finalità
previste dalla presente legge, i soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, le riversano al bilancio
dello Stato.
6. Il Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione provvede alla vigilanza sulla corretta
applicazione delle norme di cui alla presente legge
e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti
amministrativi.
Art. 7.
(Disposizioni diverse)
1. Il Governo é delegato ad
emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riordino della disciplina per
l'accesso alla professione di autotrasportatore di
cose per conto di terzi, sulla base dei seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina
nazionale alla normativa comunitaria vigente in
materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi;
b) definire un sistema di
controlli con previsione di sanzioni per i casi di
abuso e di inosservanza della disciplina;
c) definire un sistema di
formazione e aggiornamento professionale degli
operatori.
2. Il Governo é delegato ad
emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riordino della disciplina
concernente il rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose
per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974,
n. 298, sulla base dei seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) introdurre un nuovo
sistema di autorizzazioni al trasporto di cose
basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo
conto della normativa vigente in materia nei Paesi
dell'Unione europea;
b) definire una disciplina
transitoria che, nel periodo di tre anni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al presente comma, armonizzi il vigente sistema
autorizzatorio con il nuovo regime;
c) definire un sistema di
controlli con previsione di sanzioni per i casi di
abuso e di inosservanza della disciplina.
3. Prima dell'emanazione dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema
di decreto legislativo é trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti, che si esprimono nei successivi trenta
giorni. Trascorso tale termine senza che il parere
sia stato reso, il Governo procede all'emanazione
del decreto legislativo. Il Governo riferisce
annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in
merito all'andamento del trasporto su strada,
relativamente agli incidenti, ai consumi energetici,
alla congestione e agli effetti della
liberalizzazione.
4. Entro il termine di cui
al comma 1, per il riordino del sistema tariffario
in un mercato aperto e concorrenziale e per il
graduale superamento del sistema di tariffe a
forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, il
Ministro dei trasporti e della navigazione invia al
Parlamento, ai fini dell'espressione del parere
delle competenti Commissioni, un apposito progetto
che preveda una fase transitoria per armonizzare il
vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le
Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere
entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto.
5. Per le finalità di cui
ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento é
definito un nuovo sistema di controlli per la
verifica della sussistenza e della permanenza dei
requisiti per l'accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il
rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto
della disciplina tariffaria.
6. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione, tenuto conto della necessità
di ristrutturare il settore e ridurre
complessivamente l'offerta di trasporto nazionale,
puó assegnare nuove autorizzazioni alle imprese
sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione
degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i
provvedimenti necessari affinché l'offerta di
trasporto merci su strada sia adeguata al la
domanda, sentito il comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori, che deve esprimere il
relativo parere nel termine di trenta giorni. Con
tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di
priorità per l'assegnazione di nuove
autorizzazioni.
7. Entro il termine di cui
al comma 1, il Ministro dei trasporti e della
navigazione predispone un progetto per la riforma
organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298.
Art. 8.
(Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità)
1. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dei trasporti e della navigazione
istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro
dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e
l'intermodalità composto da quattordici componenti,
oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione,
che lo presiede, anche mediante suo delegato. I
componenti del Comitato sono:
a) il presidente del
comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori, con la qualifica di
vicepresidente;
b) un componente designato
dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a
dirigente;
c) un componente designato
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) un componente designato
dal Ministro dell'ambiente;
e) un componente designato
dal Ministro dei lavori pubblici;
f) due componenti scelti dal
Ministro dei trasporti e della navigazione;
g) cinque componenti,
indicati dalle cinque associazioni piú
rappresentative della categoria degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
h) due componenti indicati
congiuntamente dalle associazioni nazionali di
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni, presenti nel comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori.
2. Il Comitato dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ha sede presso il
Ministero dei trasporti e della navigazione,
delibera l'ammissione delle imprese agli interventi
finanziari previsti dalla presente legge, secondo il
piano di ripartizione e comunque nei limiti della
spesa autorizzata.
3. Le spese di funzionamento
del Comitato, ivi comprese quelle destinate
all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché
l'importo delle indennità e dei compensi che devono
essere corrisposti ai componenti del Comitato sono
stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al
relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a
decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 500
milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti
e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente
utilizzando le corrispondenti proiezioni di tale
accantonamento per gli anni medesimi.
Art. 9.
(Interporti)
1. Al fine di consentire il
completamento delle procedure previste dall'articolo
6 del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui
all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il
Ministro dei trasporti e della navigazione avanza
proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le
aree depresse, con riferimento agli interporti da
realizzare nelle aree stesse. Le proposte al CIPE
sono trasmesse dal Ministro dei trasporti e della
navigazione al Parlamento per l'espressione del
parere delle competenti Commissioni.
2. In attesa dell'adozione
del piano quinquennale degli interporti di cui
all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il
Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a
contributo la realizzazione di interporti
finalizzati al potenziamento della rete
interportuale nazionale, dando priorità agli
interventi nei nodi intermodali piú congestionati e
per l'incremento del trasporto combinato, tenuto
conto della prossimità alle linee ferroviarie di
primaria importanza nazionale e dei piani quadro o
di altri strumenti di pianificazione regionali
approvati, sulla base di un piano di interventi
proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua
adozione lo schema di piano é trasmesso entro il 28
febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti. Per la
realizzazione degli interventi di cui al presente
comma é autorizzato un contributo quindicennale di
lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per
il 1997, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
4. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
presenta al Parlamento un documento di indirizzo
inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato Spa
per il trasporto delle merci in Italia, da
sottoporre al previo parere delle competenti
Commissioni.
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui
agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di
impegno quindicennali di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare,
sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, quali contributi
pari alla rata di ammortamento per capitale e
interessi a fronte di mutui o altre operazioni
finanziarie attivate dai soggetti stessi con
separata evidenza contabile. A tal fine, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, stipulano un'apposita
convenzione con il Ministero dei trasporti e della
navigazione. Si intendono applicabili le
disposizioni di cui al citato comma 100.
2. L'erogazione dei mutui
agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, di cui alla presente legge, puó
essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al
comma 1, anche dalle banche di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previa stipula
di apposita convenzione con il Ministero dei
trasporti e della navigazione.
3. Per consentire
l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1,
il Ministero dei trasporti e della navigazione é
autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i
limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999,
con pagamento delle relative annualità a decorrere
dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun
limite di impegno.
4. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi
per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e
lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede,
quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150
miliardi per il 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministro del tesoro é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
della presente legge.
Art. 11.
(Modifiche al codice della strada)
1. All'articolo 10 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, la lettera b)
é sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto di
blocchi di pietra naturali o di manufatti,
prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali,
compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, anche se in uno o piú pezzi
fino alla concorrenza della massa complessiva
riportata nelle rispettive carte di circolazione e
comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a
tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi,
a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108
tonnellate se complessi ad otto assi";
b) dopo il comma 2, é
inserito il seguente:
"2- bis. Ove i veicoli
di cui al comma 2, lettera b) , per l'effettuazione
delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione si intende
concessa con il pagamento di un indennizzo
forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi
d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre
o quattro assi e le combinazioni da sei a otto
assi".
2. Tra i materiali
assimilati indicati all'articolo 54, comma 1,
lettera n) , del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono compresi:
a) quelli impiegati nel
ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli
derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti
solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri
effettuati mediante idonee apparecchiature
installate sui mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria
siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi,
trasportati mediante idonee selle di contenimento
installate sui mezzi d'opera.
3. L'articolo 202 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, cessa di avere applicazione dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 23
dicembre 1997
(Seguono le firme)
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