LEGGE 459 / 97
RISTRUTTURAZIONE AUTOTRASPORTO - COMMENTO
La legge 454 del 23
dicembre 1997 entrata in vigore il 15 gennaio 1998,
rappresenta lo strumento per realizzare una reale
ristrutturazione del settore dell'autotrasporto di
merci in conto terzi.
La legge si prefigge nel suo
triennio di funzionamento di raggiungere tre
obbiettivi fondamentali: innovazione tecnologica
delle imprese, favorire l'esodo volontario dal
settore per le imprese monoveicolari, incentivare
l'aggregazione delle imprese di autotrasporto per
razionalizzare l'offerta di trasporto stradale.
Complessivamente la
dotazione finanza di questo strumento legislativo
ammonta a 1800 miriadi di lire (600 miliardi annui).
Per favorire gli
investimenti innovativi (articolo 2 della legge) e
la formazione professionale si prevede un intervento
di 900 miliardi, pari al 50% delle risorse. La
maggior pane di questi soldi saranno utilizzati per
innovazione tecnologica infatti si prevede il
finanziamento di apparecchiature per introdurre
tecnologie innovative nell'impresa, di programmi
informatici per la gestione aziendale e
l’interscambio dei dati, di sistemi satellitari
per la gestione del parco veicolare, di interventi
per introdurre sistemi di qualità (ISO 9000) per la
conduzione aziendale. Inoltre sono previsti
finanziamenti per la realizzazione di aree
attrezzate per l’interscambio intermodale, cosi
come per la costruzione di piattaforme logistiche e
l'acquisizione di veicoli con minor impatto
ambientale.
Tutti questi finanziamenti
sono sotto forma di mutui quinquennali o decennali
con interessi pari ad un terzo del tasso di
riferimento.
Altri 324 miliardi sono
destinati all'esodo volontario per quelle imprese,
dotate di autorizzazione da almeno dieci anni,
monoveicolari prive di dipendenti , che rinunciano
definitivamente a svolgere l'attività di
autotrasportatore restituendo allo Stato
l'autorizzazione e rottamando il veicolo (o
vendendolo a paesi terzi).
Per queste aziende sono
previsti interventi a fondo perduto pari a 60
milioni di lire per coloro che sono in possesso di
un veicolo autorizzato con peso complessivo
superiore alle 11,5 tonnellate e fino a 26
tonnellate, tale cifra aumenta a 110 milioni di lire
per i veicoli superiori alle 26 tonnellate.
Per incentivare
l'aggregazione delle imprese, riducendo la
polverizzazione, sono previsti investimenti totali
di lire 270 miliardi. Alle imprese destinatarie di
conferimenti o che risultino derivanti da fusioni
sono previsti contributi a fondo perduto fino ad un
importo totale di lire 30 milioni, ai quali vanno
aggiunti ulteriori contributi di 7 milioni per ogni
addetto stabilmente occupato nell'impresa con un
massimale di 350 milioni.
Alle imprese che provvedono
ad associarsi fra di loro, dando vita a nuovi
consorzi o cooperative, viene destinato un
contributo fino ad un importo massimo di 25 milioni
di lire, da destinarsi ad incrementare la quota di
capitale sociale del raggruppamento, intestata alla
imprese beneficiaria. Alle imprese che aderiscono a
raggruppamenti già esistenti, vengono destinati
contributi fino ad un importo massimo di 20 milioni
di lire, da destinarsi ad incrementare il fondo di
riserva, sempre conservando l’intestazione alla
impresa beneficia. Sia le quote che incrementano il
capitale sociale, che il fondo di riserva, non
possono essere cedute per la durata di tre anni.
Ai raggruppamenti di imprese
già esistenti, che associano nuove imprese, è
previsto un contributo di 20 milioni di lire per
ogni impresa associata nuova con un massimo di 300
milioni. Le stesse norme valgono per i
raggruppamenti che provvedono a fondersi fra di
loro.
La legge 454 prevede
inoltre, all'articolo 5, la possibilità di
investimenti per attrezzature e veicoli destinati al
trasporto combinato;
La gestione della legge
viene affidata ad un Comitato (articolo 8)
presieduto dal Ministro dei Trasporti e della
navigazione.
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