| DELIBERAZIONE 30
gennaio 1998
Disposizioni in merito
all’iscrizione all’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi in
attuazione dell’art. 1, punto 6, della legge 23
dicembre 1997, n. 454
Art. 1
Ai sensi dell’art. 1,
punto6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono
tenuti ad iscriversi all’Albo degli
autotrasportatori tutte le persone fisiche e
giuridiche che esercitano imprenditorialmente
l’attività di autotrasporto di cose per conto
terzi, con gli autoveicoli di cui all’art. 54,
lettere c), e), f), h), i), n), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2
La domanda volta a
conseguire l’iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori deve essere presentata, ai sensi
degli articoli 12 e seguenti della legge 6 giugno
1974, n. 298, presso il comitato provinciale per
l’Albo degli autotrasportatori competente per la
provincia ove l’impresa ha sede.
Art. 3
Tutte le persone fisiche e
giuridiche che, alla data di entrata in vigore della
legge 12 dicembre 1997, n. 454, già esercitano
imprenditorialmente l’attività di autotrasporto
di cose per conto di terzi, con gli autoveicoli di
cui al precedente ar. 2, di massa complessiva
inferiore alle 6 tonn., e che hanno già presentato
o che presenteranno domanda di iscrizione
all’Albo, ai sensi degli articoli 12 e seguenti
della legge 6 giugno 1974, n. 298, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente delibera,
possono continuare ad esercitare la propria attività
anche nelle more del perfezionamento
dell’iscrizione all’Albo.
Art. 4
Le imprese indicate
all’art. 3 della presente delibera, che inoltrano
domanda di iscrizione all’Albo oltre il termine di
60 giorni previsto dallo stesso art. 3, nonché quelle di nuova costituzione, a prescindere dalla
data in cui quest’ultime presentino domanda di
iscrizione all’Albo, possono esercitare
legittimamente l’attività di autotrasporto solo
al momento dell’emanazione del provvedimento di
iscrizione deliberato dal competente comitato
provinciale. |