| DECRETO
LEGISLATIV0 14 marzo 1998, n. 84.
Riordino della disciplina
per l'accesso alla professione di autotrasportatore
di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7,
comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Con il presente decreto
si provvede al riordino della disciplina per
l'accesso alla professione di trasportatore su
strada di cose per conto di terzi da parte delle
imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c)
ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero
da parte delle aziende speciali o consorzi di cui
alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ai sensi del presente
decreto si intende per:
a) "professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi",
l'attività di un soggetto che esegue, mediante
autoveicoli, il trasporto di merci per conto di
terzi;
b) "albo", l'albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
autotrasporto di cose per conto di terzi istituito
con legge 6 giugno 1974, n 298;
c) "comitato
centrale", "comitato regionale" e
"comitato provinciale" gli organismi di
cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298
del 1974.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente
decreto si applicano alle imprese di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, sentita la
Commissione dell'Unione europea, possono essere
esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle
disposizioni del presente decreto le imprese che
effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi
soltanto una debole incidenza sul mercato dei
trasporti, in considerazione della natura della
merce trasportata o della brevità del percorso,
nonché, per il periodo di un triennio, quelle che
esercitano l'attività di autotrasporto merci su
strada per conto terzi con veicoli il cui carico
totale o carico autorizzato non superi le 6
tonnellate. Le imprese esentate devono comunque
essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso
del requisito dell'onorabilità.
Art. 3.
Requisiti
1. Le imprese debbono
dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo degli
autotrasportatori come previsto dal comma 6
dell'articolo 1 della citata legge n. 454 del 1997,
di possedere, oltre le condizioni ed i requisiti
previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298
del 1974, i requisiti di onorabilità, capacità
finanziaria e professionale secondo le disposizioni
dettate con il presente decreto.
2. Se il richiedente è una
persona fisica non in possesso del requisito
dell'idoneità professionale, gli organi competenti
possono ammetterlo all'esercizio della professione
di trasportatore su strada a condizione che egli
designi un'altra persona in possesso dei requisiti
di onorabilità e di idoneità professionale per la
direzione dell'attività di trasporto dell'azienda
in maniera continuativa ed effettiva.
3. Il requisito
dell'onorabilità deve essere posseduto dal titolare
dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone
che dirigono in maniera continuativa e effettiva
l'attività di trasporto dell'impresa; quando si
tratti di società il requisito dell'onorabilità
deve essere posseduto da tutti i soci che siano
illimitatamente responsabili nelle società di
persone e dagli amministratori per ogni altro tipo
di ente o di società e per le aziende speciali o
consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
4, Il requisito della
capacità professionale deve essere posseduto da
coloro i quali svolgono le funzioni di direzione
dell'attività di trasporto.
5. Possono assumere la
direzione dell'attività di trasporto i seguenti
soggetti:
a) titolare dell'impresa
individuale o familiare, ovvero collaboratore
dell'impresa familiare;
b) soci illimitatamente
responsabili nelle società di persone, o almeno uno
di essi;
c) amministratori in ogni
altro tipo di ente o di società, ovvero aziende
speciali e consorzi di cui alla legge n. 142 del
1990, o almeno uno di essi;
d) dipendenti dell'impresa,
cui siano attribuite le mansioni di direzione
dell'attività di trasporto o l'inquadramento
appositamente definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore.
6. Le imprese debbono
dimostrare il possesso dei requisiti di cui al
presente decreto all'atto della presentazione, ai
sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 298 del
1974, della domanda di iscrizione all'albo degli
autotrasportatori.
7. Le imprese autorizzate
prima del 1 gennaio 1978 all'esercizio della
professione di autotrasportatore sono dispensate
dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal
presente articolo.
Art. 4.
Onorabilità
1. Il requisito
dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere
allorché la persona che debba possederlo:
a) sia stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza,
ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza
personali o a misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza
definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva
non inferiore a tre anni, ovvero non inferiore a due
anni quando l'accesso alla professione possa
agevolare la commissione di reati della stessa
natura ed in ogni caso per gravi e ripetute
infrazioni di cui all'articolo 26 della citata legge
n. 298 del 1974;
b) sia stata condannata per
infrazioni gravi e ripetute alle normative che
disciplinano le condizioni di retribuzione e di
lavoro della professione, ovvero l'attività di
trasporto su strada ed in particolare le norme
concernenti il periodo di guida e di riposo dei
conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli
commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli.
2. Il requisito
dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei
confronti dei soggetti preposti all'attività di
trasporto su strada di cose per conto di terzi,
allorché gli addetti dell'impresa sottoposti alla
loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e
ripetute per le infrazioni di cui al comma 1,
lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui
all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974.
3. Il requisito
dell'onorabilità è riacquistato a seguito di
provvedimento riabilitativo, o in caso di cessazione
delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate
nonché, nel caso di cui al comma 2, decorsi due
anni dal provvedimento con cui viene accertata la
perdita del requisito.
Art. 5.
Capacità finanziaria
1. Il requisito della
capacità finanziaria si intende sussistente allorché
l'impresa possa dimostrate la disponibilità di
risorse finanziarie necessarie ad assicurare il
corretto avviamento e la buona gestione
dell'impresa.
2. Con regolamento del
Ministro dei trasporti e della navigazione è
determinato il requisito della capacità
finanziaria, in misura comunque non inferiore a
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto
della normativa comunitaria in materia. Resta
comunque salva la facoltà di deroga prevista
dall'articolo 2, comma 2.
3. Ai fini dell'accertamento
della capacità finanziaria sono considerati:
a) i conti annuali
dell'impresa, ove esistano;
b) i fondi disponibili,
comprese le liquidità bancarie e la possibilità di
scoperti, e prestiti;
c) tutti gli attivi,
comprese le proprietà disponibili come garanzia per
l'impresa;
d) i costi, compreso il
prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per
veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed
installazioni;
e) il capitale di esercizio.
4. In alternativa alle
modalità di cui al comma 3, le imprese possono
produrre una attestazione rilasciata da istituti
bancari o istituti finanziari con capitale non
inferiore a cinque miliardi; il contenuto
dell'attestazione e le modalità di rilascio sono
determinati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le imprese autorizzate
all'esercizio dell'autotrasporto prima del 1 gennaio
1990, sono dispensate dall'accertamento del
requisito della capacità finanziaria.
6. Sono considerate
equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4 le
omologhe attestazioni rilasciate alle imprese
residenti in altro Stato dell'Unione europea in base
alla normativa ivi vigente.
Art. 6.
Capacità professionale
1. Il requisito della
capacità professionale consiste nella dimostrazione
del possesso della conoscenza delle materie
riportate nell'elenco allegato al presente decreto,
accertata attraverso il superamento di un esame
scritto anche nella forma di quesiti con risposta
plurima a scelta del candidato.
2. Possono partecipare
all'esame coloro che si trovino in una delle
seguenti situazioni:
a) i soggetti che comprovino
di aver frequentato appositi corsi di preparazione
all'esame e siano in possesso del relativo attestato
di frequenza;
b) i soggetti in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore;
c) i soggetti che abbiano
maturato un'esperienza di almeno un anno di diretta
collaborazione con soggetti, titolari di attestato
di capacità professionale, che svolgono attività
direzionale del trasporto in imprese iscritte
all'albo degli autotrasportatori.
3. Per i primi 5 anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
esentati dall'esame di cui al comma 1 i candidati
che comprovino un'esperienza pratica di almeno 5
anni a livello di direzione in un'impresa di
trasporti.
4. L'esame di cui al comma 1
è svolto davanti a commissioni costituite su base
provinciale, secondo criteri e modalità dettate con
decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, su proposta del comitato centrale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d), della
citata legge n. 454 del 1997.
5. A seguito del superamento
dell'esame, agli interessati viene rilasciato, da
parte delle competenti commissioni d'esame
provinciali, il relativo attestato di capacità
professionale.
6. Il soggetto cui viene
rilasciato l'attestato di capacità professionale è
inserito in un elenco provinciale che, unitamente
agli altri elenchi provinciali, costituisce l'elenco
nazionale degli abilitati alla professione di
trasportatore su strada di cose per conto di terzi.
Con regolamento del Ministro dei trasporti e della
navigazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalità di
compilazione e di tenuta degli elenchi. L'elenco
nazionale è tenuto dal Ministero dei trasporti e
della navigazione.
7. I soggetti iscritti negli
elenchi di cui al comma 6, sono tenuti a frequentare
appositi corsi di aggiornamento disciplinati con le
stesse modalità previste per i corsi di
preparazione all'esame. La mancata partecipazione ai
corsi di cui al presente comma comporta la
sospensione dagli elenchi fino ad avvenuta
dimostrazione dell'avvenuta frequenza dei corsi.
8. Con regolamento del
Ministro dei trasporti e della navigazione, da
adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati il funzionamento delle
commissioni esaminatrici, le modalità di
svolgimento delle prove ed i programmi di esame per
l'accesso alla professione di autotrasportatore. Con
lo stesso decreto è approvato un elaborato
contenente un congruo numero di domande, con più
possibilità di risposte, utilizzabili ai fini
dell'esame di cui al comma 1.
Art. 7.
Corsi di preparazione
1. I corsi di preparazione
all'esame di accertamento della capacità
professionale nonché i corsi di aggiornamento sono
affidati agli enti di formazione accreditati dalla
regione sulla base del regolamento di cui al comma
2.
2. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, su proposta del
comitato centrale, sono approvati i criteri per
l'accreditamento degli enti di formazione
interessati, nonché per lo svolgimento dei corsi di
preparazione all'esame di cui all'articolo 6. .
3. Al periodico controllo
sulla attività svolta dagli enti di formazione per
l'espletamento dei corsi, l'accertamento di
irregolarità che comportano la sospensione ovvero
la revoca dell'accreditamento degli stessi enti, o
l'annullamento dei corsi, è riservato alla regione
che può esercitare i relativi poteri anche
demandando l'istruttoria ai comitati regionali.
4. Nei confronti dei
procedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente
articolo è ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art. 8.
Imprese di autotrasporto residenti in altro Stato
U.E.
1. Qualora i trasportatori
su strada di cose per conto di terzi residenti in
altro Stato membro dell'Unione europea abbiano
commesso infrazioni gravi o ripetute alle normative
relative ai trasporti su strada e tali infrazioni
possano comportare la revoca dell'autorizzazione ad
esercitare la professione di trasportatore, gli
organi accertatori comunicano al predetto Stato le
informazioni in loro possesso su tali infrazioni,
nonché sulle sanzioni comminate. In caso di revoca
dell'autorizzazione ad esercitare la professione di
trasportatore su strada nel settore dei trasporti
internazionali l'autorità che vi provvede ne
informa la Commissione dell'Unione europea che
comunica le informazioni necessarie agli Stati
membri interessati.
Art. 9.
S a n z i o n i
1. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i
criteri e le modalità in base ai quali almeno ogni
due anni, sono effettuati i necessari controlli nei
confronti delle imprese iscritte, al fine di
verificare la permanenza in capo alle stesse o ai
soggetti cui è affidata la direzione dell'attività
di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo
3, comma 1.
2. La perdita del requisiti
di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità
professionale comporta la cancellazione delle
imprese dal relativo albo.
3. I soggetti di cui
all'articolo 3 sono obbligati a comunicare all'albo
di appartenenza nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi
del fatto o dalla sua conoscenza, ogni fatto che
possa comportare il venir meno dei necessari
requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e
idoneità professionale.
4. I fatti da porre a base
della cancellazione o sospensione o radiazione
dall'albo, sono notificati all'iscritto cui è
assegnato un termine non inferiore a trenta giorni
per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha
diritto di essere personalmente sentito quando ne
faccia espressa richiesta entro il termine predetto.
5. I procedimenti di
cancellazione, sospensione e radiazione dall'albo
sono notificati all'iscritto e comunicati all'albo
nazionale.
6. L'omessa comunicazione
delle notizie di cui al comma 3, comporta la
radiazione dall'albo a carico degli stessi soggetti
inadempienti ogni qualvolta sia accertato all'esito
della procedura indicata al comma 4, che in
conseguenza dei fatti non comunicati sono venuti
meno e non sono stati acquisiti uno o più requisiti
previsti dall'articolo 3. Nell'ipotesi in cui,
invece, tali requisiti siano venuti meno solo per un
periodo di tempo determinato e siano stati nel
frattempo riacquisiti, gli organi competenti
dispongono la sospensione dell'iscrizione all'albo
per un periodo di tempo pari al doppio di quello nel
quale l'impresa ha esercitato l'attività di
autotrasporto in assenza dei necessari requisiti e
comunque non superiore ad un anno.
7. Le imprese cancellate
dall'albo a norma del comma 2 possono ottenere la
reiscrizione purché dimostrino di essere nuovamente
in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma.
8. Le imprese radiate
dall'albo non possono ottenere la reiscrizione prima
che siano trascorsi due anni dalla data del
provvedimento di radiazione.
9. I soggetti indicati
all'articolo 3, comma 4, titolari o dipendenti delle
imprese che siano state radiate o sospese dall'Albo
a norma del presente articolo non possono svolgere
analoghe mansioni o attività a favore di altre
imprese di autotrasporto di cose per conto terzi per
lo stesso periodo di durata della sospensione o
radiazione.
10. Le sanzioni disciplinari
previste dall'articolo 21 della citata legge n. 298
del 1974, per le violazioni accertate degli articoli
6, 7, 10, 62, 142, 167 commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
il nuovo codice della strada, e successive
modificazioni e integrazioni nonché degli articoli
da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modificazioni e integrazioni, sono
comminate solo a carico di coloro che dirigono
l'attività di trasporto dell'impresa, qualora
l'impresa in cui il preposto opera dimostri di aver
adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le
inflazioni commesse.
11. L'impresa iscritta
all'albo perde il requisito dell'onorabilità
allorché abbia provveduto per tre volte alla
sostituzione del soggetto preposto alla direzione
dell'attività di trasporto, ai sensi del comma 4
dell'articolo 10. In tal caso l'impresa non può
essere reiscritta all'albo degli autotrasportatori
prima del decorso di un anno dalla data della sua
cancellazione.
Art. 10.
Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto
1. Nel caso di decesso o di
incapacità fisica o giuridica di colui che dirige
l'attività di trasporto dell'impresa, ed in assenza
di altro soggetto dotato del requisito della capacità
professionale che possa assumerne la direzione, e
consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi
della vigente normativa, al proseguimento
dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo
provvisorio la direzione della attività di
trasporto anche in assenza dell'attestato di capacità
professionale, dandone previa comunicazione agli
organi competenti, sempre che siano in possesso del
requisito dell'onorabilità.
2. L'esercizio provvisorio
di cui al comma 1 è consentito per un periodo di
dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi,
concessa dagli organi competenti, in casi
particolari debitamente giustificati.
3. Nelle ipotesi di cui ai
commi 1 e 2 la direzione dell'attività di trasporto
può essere definitivamente proseguita dal soggetto
che, pur non possedendo il requisito della capacità
professionale, ha acquisito, negli ultimi 3 anni,
un'esperienza pratica nella gestione giornaliera
dell'impresa, sempre che tale soggetto sia in
possesso del requisito dell'onorabilità.
4. Nel caso in cui venga a
determinarsi la perdita dei requisiti
dell'onorabilità ovvero della capacità
professionale da parte del soggetto preposto alla
direzione dell'attività di trasporto, è consentito
all'impresa di provvedere, al fine di evitare
l'applicazione delle sanzioni di cui al presente
decreto, alla sostituzione del preposto entro il
termine di tre mesi dalla data in cui si è
verificato il venir meno dei requisiti.
Art. 11.
Iscrizione provvisoria
1. Entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di
iscrizione nell'elenco separato di cui al penultimo
comma dell'articolo 13 della citata legge n. 298 del
1974, le imprese devono comprovare l'avvenuta
iscrizione al registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.
2. Nel periodo indicato al
comma 1, il certificato di iscrizione nell'elenco
separato viene rilasciato ai soli fini
dell'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle
imprese.
3. Le imprese già iscritte
nell'elenco separato a decorrere dal 18 febbraio
1996, che non abbiano ancora comprovato l'iscrizione
nel registro delle imprese di cui al comma 1,
debbono comprovare tale iscrizione entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Il requisito
dell'iscrizione al registro delle imprese
sostituisce quello previsto dall'articolo 13, comma
3, della citata legge n. 298 del 1974.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo
1998
(Seguono le firme)
ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
A. MATERIE LA CUI CONOSCENZA
E' RICHIESTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE HANNO
INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI
NAZIONALI.
1. Diritto:
Elementi di diritto civile,
commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è
necessaria per l'esercizio della professione e
vertenti in particolare:
sui contratti in genere;
sui contratti di trasporto: in particolare sulla
responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
sulle società commerciali;
sui libri di commercio;
sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza
sociale;
sul regime fiscale.
2. Gestione commerciale e
finanziaria dell'azienda:
modi di pagamento e di
finanziamento;
calcolo dei prezzi di costo;
regime dei prezzi e condizioni di trasporto;
contabilità commerciale;
assicurazioni;
fatture;
ausiliari di trasporto;
le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti
su strada;
tecnica commerciale.
3. Accesso al mercato:
disposizioni relative
all'accesso alla professione ed allo esercizio;
documenti di trasporto.
4. Norme ed esercizio
tecnici:
pesi e dimensioni dei
veicoli;
scelta del veicolo;
collaudo ed immatricolazione;
norme per la manutenzione dei veicoli;
carico e scarico dei veicoli;
trasporti di sostanze pericolose;
trasporti di prodotti alimentari;
principi applicabili in materia di tutela
dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la
manutenzione dei veicoli.
5. Sicurezza stradale:
disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative applicabili in
materia di circolazione;
sicurezza di circolazione;
prevenzione degli incidenti e misure da prendersi in
caso di incidente;
nozioni sui nuovi modelli di impresa e sulle più
moderne tecnologie.
B. MATERIE LA CUI CONOSCENZA
E' RICHIESTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE HANNO
INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.
Materie elencate sub A);
disposizioni applicabili ai
trasporti di merci o di viaggiatori su strada, fra
gli Stati membri e fra la Comunità ed i Paesi-terzi,
risultanti dalla legislazione nazionale, da norme
comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;
pratiche e formalità
doganali;
principali regolamentazioni
di circolazione negli Stati membri.
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