| DECRETO
LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 85.
Riordino della disciplina concernente il rilascio
delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività
di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma
dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre
1997, n. 454.
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio
2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attività
di trasportatore su strada per conto di terzi le
imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
2. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono disciplinati i
criteri e le modalità di rilascio del certificato
d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonché
i controlli in merito all'uso del certificato
stesso.
Art. 2.
1. A partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono
titolari le imprese di autotrasporto per conto
terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa
per una massa complessiva corrispondente alla somma
delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La
conversione è comunque subordinata alla
dimostrazione della disponibilità nell'ambito della
propria organizzazione aziendale, di un congruo
numero di addetti con qualifica adeguata ad essere
impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed
iscritti nei libri matricola dell'impresa.
2. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalità per la dimostrazione del
possesso dei requisiti necessari alla conversione di
cui al comma 1.
3. Le imprese di
autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di
aziende relativi al trasporto di cose in conto
proprio da parte di altre imprese, possono
convertire il relativo tonnellaggio
nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione
che non si produca diminuzione del personale addetto
ai veicoli in organico al momento della
presentazione della domanda di conversione.
4. Fermo restando il
disposto dell'articolo 7, comma 6, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, allo scopo di garantire la
gradualità del processo di liberalizzazione e di
realizzare la ristrutturazione del settore in
conformità ad obiettivi di cui alla citata legge n.
454 del 1997, le imprese di cui al comma 1 sono
autorizzate ad aumentare la capacità di trasporto
fino al raddoppio della massa complessiva
autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini
dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale
tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3.
5. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione può concedere un ulteriore
aumento della capacità di trasporto riferita
all'autorizzazione, di cui al comma 1:
a) agli imprenditori
iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000,
realizzino ovvero entrino a far parte di società
costituite ai sensi delle norme di cui al libro V,
titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II,
sezioni II e II-bis del codice civile;
b) alle imprese risultanti
dai processi di conferimento, incorporazione o
fusione tra più imprese iscritte all'albo degli
autotrasportatori.
6. Con lo stesso decreto di
cui al comma 2 il Ministro dei trasporti e della
navigazione, determina le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Le imprese che hanno
usufruito dei benefici di cui all'articolo 3, comma
7, della legge n. 454 del 1997, ovvero che, nel
triennio precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno rinunciato, a favore di
altre imprese, a singoli titoli autorizzativi o
parte del tonnellaggio ad esse attribuito, non
possono aumentare la capacità di trasporto.
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge
n. 454 del 1997, qualora un'impresa di trasporto su
strada per conto terzi eserciti tale attività,
esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di
peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti
e delle condizioni o indicate all'articolo 13 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, è iscritta all'albo in
via definitiva, documentando, attraverso la carta di
circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei
veicoli.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo
1998
(Seguono le firme)
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