| DECRETO
LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 155.
Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari.
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto
stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da
norme specifiche, le norme generali di igiene dei
prodotti alimentari e le modalità di verifica
dell'osservanza di tali norme.
ART. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti
alimentari, di seguito denominata
"igiene": tutte le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti
alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi
successive alla produzione primaria, che include tra
l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura,
e precisamente: la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito,
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la
vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare:
ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini
di lucro, che esercita una o più delle seguenti
attività: la preparazione, la trasformazione, la
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il
trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la
vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli
alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista
igienico;
d) autorità competente: il
Ministero della sanità, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità
sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla
legge 2; dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
e) responsabile
dell'industria alimentare: il titolare
dell'industria alimentare ovvero il responsabile
specificatamente delegato.
ART. 3
(Autocontrollo)
1. Il responsabile
dell'industria deve garantire che la preparazione,
la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, dei
prodotti alimentari siano effettuati in modo
igienico.
2. Il responsabile della
industria alimentare deve individuare nella propria
attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica
per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che
siano individuate, applicate, mantenute ed
aggiornate le adeguate procedure di sicurezza
avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato
il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei
punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points):
a) analisi dei potenziali
rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono
verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici
individuati, cioè a quei punti che possono nuocere
alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di
controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni
di ogni processo e della tipologia d'attività,
dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle
procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile
dell'industria alimentare deve tenere a disposizione
dell'autorità competente preposta al controllo
tutte le informazioni concernenti la natura, la
frequenza e i risultati relativi alla procedura di
cui al comma 2.
4. Qualora a seguito
dell'autocontrollo di cui al comma 2, il
responsabile dell'industria alimentare constati che
i prodotti possano presentare un rischio immediato
per la salute provvede al ritiro dal commercio dei
prodotti in questione e di quelli ottenuti in
condizione tecnologiche simili informando le autorità
competenti sulla natura del rischio e fornendo le
informazioni relative al ritiro degli stessi; il
prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto
la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità
sanitaria locale fino al momento in cui, previa
autorizzazione della stessa, non venga distrutto o
utilizzato per fini diversi dal consumo umano o
trattato in modo da garantirne la sicurezza; le
spese sono a carico del titolare dell'industria
alimentare.
5. Le industrie alimentari
devono attenersi alle disposizioni di cui
all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o
rigorose attualmente vigenti purché non
costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi;
modifiche a tali disposizioni possono essere
effettuate con regolamento del Ministro della sanità
previo espletamento delle procedure comunitarie.
ART. 4
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3,
possono essere predisposti manuali di corretta
prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del
Codice internazionale di prassi raccomandato c dei
principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei
manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori
dell'industria alimentare e dai rappresentanti di
altre parti interessate quali le autorità
competenti e le associazioni dei consumatori, in
consultazione con i soggetti sostanzialmente
interessati tenendo conto, se necessario, del Codice
internazionale di prassi raccomandato e dei principi
generali di igiene del Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi
1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanità
valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di
cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso
stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette
alla Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione
delle norme generali di igiene e della
predisposizione dei manuali di corretta prassi
igienica, le industrie alimentari possono tenere
anche conto delle norme europee della serie EN 29000
ovvero ISO 9000.
Art. 5
(Controlli)
1. Il controllo ufficiale
per accertare che le industrie alimentari osservino
le prescrizioni previste dall'articolo 3, si
effettua conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo
si deve tener conto dei manuali di corretta prassi
igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del
controllo di cui al comma 1 effettuano una
valutazione valutazione generale dei rischi
potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti,
in relazione alle attività svolte dall'industria
alimentare, prestando una particolare attenzione ai
punti critici di controllo dalla stessa evidenziati,
al fine di accertare che le operazioni di
sorveglianza e di verifica siano state effettuate
correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il
rischio per la salubrità e la sicurezza dei
prodotti alimentari si tiene conto del tipo di
prodotto, del modo in cui è stato trattato e
confezionato e di qualsiasi altra operazione cui
esso è sottoposto prima della vendita o della
fornitura, compresa la somministrazione al
consumatore, nonché delle condizioni in cui è
esposto o in cui è immagazzinato.
4. I locali utilizzati per
le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), vengono ispezionati con la frequenza, ove
prevista, indicata nel decreto del Presidente della
Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale
n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può
tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti
alimentari in importazione si effettua in conformità
al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanità,
d'intesa con le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali,
promuove campagne informative dei cittadini
sull'educazione sanitaria in materia di corretta
alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero
della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni
ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di
materie scientifiche e di educazione fisica,
nell'ambito delle attività didattiche previste
dalla programmazione annuale.
Art. 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo
comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la
parola: "alimentazione" sono inserite le
seguenti: ", materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con sostanze alimentari" e,
dopo la parola: "campioni" le parole:
"delle sostanze stesse" sono sostituite
dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e
oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di
zinco".
Art. 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto
costituisca reato il responsabile dell'industria
alimentare è punito con:
a) la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non
corretta attuazione del sistema di autocontrollo di
cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni per la
violazione degli obblighi di ritiro dal commercio
previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata
del controllo procede all'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere
a) e b), qualora il responsabile dell'industria
alimentare non provveda ad eliminare il mancato o
non corretto adempimento delle norme di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo
termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione
dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto
dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva
pericolo per la salubrità e la sicurezza dei
prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e
l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta
milioni.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari
devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua
entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che
vendono o somministrano prodotti alimentari su aree
pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto
mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle
disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte
per la vendita diretta ai sensi della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul
posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché
per la produzione, la preparazione e il
confezionamento in laboratori annessi agli esercizi
di vendita al dettaglio di sostanze alimentari
destinate ad essere vendute nei predetti esercizi,
l'autorità sanitaria competente per territorio
tiene conto delle effettive necessità connesse alla
specifica attività.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio
1997
(Seguono le firme)
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