REGOLAMENTO
(CEE) N. 3118/93 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 1993
che fissa le condizioni per l’ammissione di
vettori non residenti ai trasporti
nazionali di merci su strada in uno Stato membro
Articolo 1
1. Qualsiasi vettore di
merci su strada per conto terzi il quale sia
titolare della licenza comunitaria prevista dal
regolamento (CEE) n. 881/92 è autorizzato, alle
condizioni stabilite dal presente regolamento, ad
effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali
di merci su strada per conto terzi in un altro Stato
membro, in appresso denominati, rispettivamente, «trasporti
di cabotaggio» e «Stato membro ospitante», senza
disporvi di una sede o di un altro stabilimento.
2. Inoltre qualsiasi vettore abilitato nello Stato
membro di stabilimento, conformemente alla
legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i
trasporti di merci su strada per conto terzi di cui
ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato della prima
direttiva (1) è autorizzato, alle condizioni
stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a
seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello
stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.
3. L’ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel
quadro di trasporti di cui al punto 5
dell’allegato della prima direttiva, non è
soggetta ad alcuna restrizione.
4. Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello
Stato membro di stabilimento, conformemente alla
legislazione di quest’ultimo, trasporti di merci
su strada per conto proprio è autorizzata ad
effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio
del tipo definito al punto 4 dell’allegato della
prima direttiva.
La Commissione adotta le modalità d’applicazione
del presente paragrafo.
Articolo 2
1. Ai fini della graduale
instaurazione del regime definitivo di cui
all’art. 12, i trasporti di cabotaggio si
effettuano, durante il periodo compreso tra il 1°
gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nell’ambito di
un contingente comunitario di cabotaggio, fatto
salvo l’articolo 1, paragrafo 3.
Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere
conformi al modello di cui all’allegato I.
Il contingente comunitario di cabotaggio comprende
30.000 autorizzazioni di cabotaggio della durata di
due mesi, esso è aumentato annualmente del 30% a
decorrere dal 1° gennaio 1995.
2. Un’autorizzazione di cabotaggio può
essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro,
da presentare entro il 1° novembre di ogni anno, in
due autorizzazioni di breve durata valide un mese.
Le autorizzazioni di cabotaggio di breve
durata devono essere conformi al modello di cui
all’allegato II.
3. Il contingente comunitario di cabotaggio è
ripartito come segue tra i vari Stati membri:
| |
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1° gennaio 1998
30 giugno 1998
|
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito |
2593
2516
4252
1146
2688
3516
1169
3520
1207
3662
1525
2206 |
3371
3271
5528
1490
3495
4571
1520
4576
1570
4761
1983
2868 |
4383
4253
7187
1937
4544
5943
1976
5949
2041
6190
2578
3729 |
5698
5529
9344
2519
5908
7726
2569
7734
2654
8047
3352
4848 |
3704
3594
6074
1638
3841
5022
1670
5028
1726
5231
2179
3152 |
Articolo 3
1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui
all’articolo 2 consentono al titolare di
effettuare i trasporti di cabotaggio.
2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse
dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento
e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta
dall’autorità o dall’organismo competenti dello
Stato membro di stabilimento. Esse recano il segno
distintivo dello Stato membro di stabilimento.
3. L’autorizzazione di cabotaggio è rilasciata a
nome del vettore: Essa non può essere da
quest’ultimo trasferita a terzi. Ogni
autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata
solo per un veicolo alla volta. Per « veicolo» si
intende un veicolo a motore immatricolato nello
Stato membro di stabilimento o un complesso di
veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al
trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia
immatricolata nello Stato membro di stabilimento. Il
vettore non residente dispone del veicolo a titolo
di piena proprietà o ad altro titolo segnatamente
in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un
contratto di noleggio o di un contratto di leasing.
In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal
vettore nello Stato membro di stabilimento per
effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al
fine di portare a termine l’operazione di
cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un
incidente, il vettore non residente può noleggiare
un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse
condizioni dei vettori residenti. L’autorizzazione
di cabotaggio e, se del caso, il contratto di
noleggio devono accompagnare il veicolo a motore.
4. L’autorizzazione di cabotaggio deve essere
presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati
del controllo.
5. La data a decorrere dalla quale è valida
l’autorizzazione di cabotaggio è
obbligatoriamente apposta dall’autorità o
dall’organismo competente dello Stato membro di
stabilimento sull’autorizzazione prima della sua
utilizzazione.
Articolo 4
I trasporti effettuati in base a un’autorizzazione
di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei
resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme
all’autorizzazione, entro otto giorni dalla
scadenza della validità di quest’ultima,
all’autorità o all’organismo competente dello
Stato membro di stabilimento che ha rilasciata
l’autorizzazione.
Il modello del libretto figura nell’allegato III.
Articolo 5
1. Alla fine di ciascun
trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può
essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui
all’articolo 7, l’autorità o l’organismo
competente di ciascuno Stato membro comunica alla
Commissione i dati relativi alle operazioni di
cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai
vettori residenti; questi dati sono espressi in
tonnellate trasportate e in t/km. Tale comunicazione
è effettuata mediante una tabella il cui modello
figura nell’allegato IV.
2. La Commissione trasmette con la massima
tempestività agli Stati membri prospetti
riassuntivi elaborati in base ai dati ricevuti
ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 6
1. L’esecuzione dei
trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva
l’applicazione della normativa comunitaria, alle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in vigore nello Stato membro
ospitante, nei seguenti settori:
? a) prezzi e condizioni che disciplinano il
contratto di trasporto;
? b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali: se del
caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli
vigenti nello Stato membro di stabilimento del
vettore, ma non possono in nessun caso violare i
valori tecnici certificati della prova della
conformità di cui all’articolo 1, paragrafo 1
della direttiva 86/364/CE del Consiglio;
? c) disposizioni relative al trasporto di talune
categorie di merci, in particolare merci pericolose,
derrate deperibili, animali vivi;
? d) durata della guida e del riposo;
IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi
di trasporto. In questo settore, l’articolo 21,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE
si applica alle prestazioni di cui all’articolo 1
del presente regolamento.
1? Le norme tecniche di costruzione e di
equipaggiamento a cui devono rispondere i veicoli
utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio
sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla
circolazione nei trasporti internazionali.
2? Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono
essere applicate ai vettori non residenti alle
medesime condizioni che detto Stato Membro impone ai
propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi
discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla
nazionalità o sul luogo di stabilimento.
3? Qualora si constati che è necessario, tenuto
conto dell’esperienza pratica, modificare
l’elenco dei settori delle disposizioni dello
Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, modifica detto elenco.
Articolo 7
1) In caso di grave
perturbazione del mercato dei trasporti nazionali
all’interno di una determinata zona geografica,
dovuta all’attività di cabotaggio o aggravata da
tale attività, qualsiasi Stato membro può
ricorrere alla Commissione ai fini dell’adozione
di misure di salvaguardia comunicandole le
informazioni necessarie e le misure che intende
adottare nei confronti dei vettori residenti.
2) Ai fini del paragrafo 1 per:
- «grave perturbazione del mercato dei trasporti
nazionali all’interno di una determinata zona
geografica» si intende il manifestarsi, su tale
mercato, di problemi ad esso specifici, tale da
provocare un’eccedenza grave, e suscettibile di
protrarsi nel tempo, dell’offerta rispetto alla
domanda, eccedenza che implica una minaccia per
l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un
gran numero di imprese di trasporto di merci su
strada;
- «zona geografica» si intende una zona
comprendente tutto il territorio di uno Stato membro
o parte di esso, o estesa a parte o all’insieme
dei territori di altri Stati membri.
3) Sulla base, in particolare, degli ultimi dati
trimestrali di cui all’articolo 5, la Commissione
esamina la situazione e, previa consultazione del
comitato consultivo istituito dall’articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 3916/93, decide, entro il
termine di un mese a decorrere dal ricevimento della
richiesta dello Stato membro, se occorra o meno
prendere misure di salvaguardia e, in caso
affermativo, le adotta. Queste misure possono
giungere fino ad escludere temporaneamente la zona
in questione dal campo di applicazione del presente
regolamento. Le misure prese a norma del presente
articolo rimangono in vigore per un massimo di sei
mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi
limiti di validità.La Commissione notifica
immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le
decisioni adottate in applicazione del presente
paragrafo.
4) Qualora la Commissione decida di adottare misure
di salvaguardia concernenti uno o più stati membri,
le autorità competenti dei medesimi sono tenute a
prendere provvedimenti di portata equivalente nei
confronti dei vettori residenti e ne informano la
Commissione.
5) Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio
la decisione della Commissione di cui al paragrafo
3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica.
-Il consiglio deliberando a maggioranza
qualificata, nei trenta giorni successivi alla
richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di
più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere
dalla data in cui è stata presentata la prima
richiesta, può prendere una decisione diversa.
- Alla decisione del Consiglio sono applicabili i
limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo
comma.
- Le autorità competenti degli Stati membri
interessati sono tenute ad adottare misure di
portata equivalente nei confronti dei vettori
residenti e ne informano la Commissione.
- Se entro il temine di cui al secondo comma il
Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione
della Commissione diviene definitiva.
- Se la Commissione ritiene che le misure di cui al
paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta
una proposta al Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata.
Articolo 8
1) Gli Stati membri si
accordano mutua assistenza per l’applicazione del
presente regolamento.
2) Fatte salve le azioni penali l’autorità
competente dello Stato membro ospitante può
applicare sanzioni contro il vettore non residente
che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia
commesso nel suo territorio infrazioni al presente
regolamento o alle normative nazionali o comunitarie
in materia di trasporti. Essa applica dette sanzioni
senza discriminazioni e conformemente al paragrafo
3.
3) Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono
consistere segnatamente in un avvertimento o, in
caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto
temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul
territorio dello Stato membro ospitante in cui è
commessa l’infrazione. Qualora venga presentata
un’autorizzazione di cabotaggio falsificata,
il documento falsificato viene immediatamente
ritirato e trasmesso al più presto all’autorità
competente dello Stato membro di stabilimento del
vettore.
4) L’autorità competente dello Stato membro
ospitante notifica a quella dello Stato membro di
stabilimento le infrazioni constatate e le sanzioni
eventualmente applicate nei confronti del vettore e
può, in caso di infrazione grave o ripetuta,
corredare detta notifica di una richiesta di
sanzione.
-In caso di infrazione grave o ripetuta,
l’autorità competente dello Stato membro di
stabilimento
valuta l’opportunità di applicare una sanzione
appropriata nei confronti del vettore in questione;
essa deve tener conto della sanzione eventualmente
applicata nello Stato membro ospitante e assicurarsi
che le sanzioni adottate nei confronti del vettore
siano complessivamente proporzionate
all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato
luogo a dette sanzioni.
- La sanzione adottata dall’autorità competente
dello Stato membro di stabilimento, previa
consultazione delle autorità competenti dello Stato
membro ospitante, può arrivare fino al ritiro
dell’autorizzazione ad esercitare la professione
di vettore di merci su strada.
- L’autorità competente dello Stato membro di
stabilimento può altresì, in applicazione del
diritto interno, deferire il vettore in questione ad
un organo nazionale competente.
- Essa informa l’autorità competente dello Stato
membro ospitante delle decisioni adottare in
conformità dei commi precedenti.
Articolo 9
Gli Stati membri
garantiscono che il richiedente o il titolare di
un’autorizzazione di cabotaggio possa presentare
un ricorso giurisdizionale contro la decisione di
rifiutare o di ritirare detta autorizzazione nonché
contro qualsiasi altra sanzione di carattere
amministrativo adottata nei suoi confronti
dall’autorità competente dello Stato membro di
stabilimento o di quello ospitante.
Articolo 10
Gli Stati membri adottano in
tempo utile e comunicano alla Commissione le
disposizioni legislative regolamentari e
amministrative relative all’esecuzione del
presente regolamento.
Articolo 11
Ogni due anni e, per la
prima volta, al più tardi il 30 giugno 1996, la
Commissione presenta al Consiglio una relazione
sull’applicazione del presente regolamento.
Articolo 12
1) Il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 1994.
2) Il regime di autorizzazione e di contingentamento
comunitari dei trasporti di cabotaggio di cui
all’articolo 2 cessa di essere applicabile il 1°
luglio 1998.
3) A decorrere da tale data qualsiasi vettore non
residente rispondente ai requisiti di cui
all’articolo 1 è ammesso ad effettuare, a titolo
temporaneo e senza restrizioni quantitative,
trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato
membro senza disporvi di una sede o di un altro
stabilimento.
-- Se del caso la Commissione presenta al Consiglio,
tenendo conto dell’esperienza acquisita,
dell’evoluzione del mercato dei trasporti, nonché
dei progressi compiuti in materia di armonizzazione
nel settore dei trasporti, una proposta sulle
modalità di accompagnamento del regime definitivo
relative ad un idoneo sistema di osservazione dei
mercati dei trasporti di cabotaggio e
all’adeguamento delle misure di salvaguardia di
cui all’articolo 7.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo addì 25
ottobre 1993
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