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IL CONTO
PROPRIO
LEGGE 298/74: COSA
STABILISCE
CAPO I IL CONTO PROPRIO
Art. 31 - Definizione
Il trasporto di cose in conto proprio è il
trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da
persone giuridiche, enti privati o pubblici,
qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie,
quando occorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in
usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti
privati o pubblici, che lo esercitano o da loro
acquistati con patto di riservato dominio o presi in
locazione con la facoltà di compera ed i preposti
alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non
esercitate personalmente dal titolare della licenza,
risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività
economicamente prevalente e rappresenti solo
un'attività complementare accessoria nel quadro
dell'attività principale delle persone, enti
privati o pubblici predetti. Il regolamento di
esecuzione specificherà le condizioni che debbono
ricorrere affinché il trasporto sia da considerare
attività complementare o accessoria dell'attività
principale;
c) le merci trasportate appartengono alle stesse
persone, enti privati o pubblici o siano dai
medesimi prodotte e vendute, prese in comodato,
prese in locazione o debbano esser da loro
elaborate, trasformate, riparate, migliorate o
simili o tenute in deposito in relazione ad un
contratto di deposito o ad un contratto ad
acquistare o a vendere.
Art. 32 - Licenze
L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio
è subordinato ad apposita licenza rilasciata
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione. La licenza è
accordata per ciascun veicolo o trattore e vale per
i rimorchi o semirimorchi da essi trainati che siano
nella disponibilità della stessa impresa avente in
disponibilità il veicolo a motore. La licenza è
rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non
superiore a 3.000 chilogrammi, su presentazione di
domanda in cui debbono essere precisate le esigenze
del trasporto del richiedente ed elencate le cose o
le classi di cose da trasportare. Il rilascio di
licenza per autoveicoli aventi portata utile
superiore a 3.000 chilogrammi avviene su
presentazione di domanda, sentito il parere della
commissione in cui al successivo art. 33. Nel caso
di cui al precedente comma, la domanda, oltre a
contenere le precisazioni e l'elencazione prevista,
deve essere corredata dalla documentazione, che
sarà specificata nel regolamento di esecuzione,
necessaria a dimostrare che le esigenze del
richiedente o l'attività economica da esso svolta
giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del
tipo e della portata indicati. Le domande possono
essere presentate anche prima dell'acquisto del
veicolo. La licenza deve essere concessa entro il
termine perentorio di 45 giorni dalla data della
presentazione della domanda, per i veicoli di cui al
2° comma del presente articolo, o dalla data del
completamento della documentazione richiesta, per i
veicoli di cui al 3° comma. Le imprese di nuova
costituzione possono ottenere la licenza
provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile,
avente validità per 18 mesi, a condizione che
favoriscano la documentazione essenziale comprovante
l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. La
licenza viene resa definitiva per effetto della
presentazione della completa documentazione. Al
rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione
in un elenco degli autotrasportatori di cose in
conto proprio istituito presso ciascun ufficio
provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
Art. 35 - Elencazione delle cose
Gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione devono
elencare sulla licenza le cose o le classi di cose
per le quali essa è rilasciata. L'elencazione è
tassativa e il trasporto di cose in essa non
comprese è punito a norma del successivo art. 46.
Nota - Entrato in vigore il 1° Aprile 1979 (art. 2
L. 28 Aprile 1978, n. 141).
Art. 36 - Revoca delle
licenze
La licenza è revocata qualora sia accertato che
le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono
venute meno. Gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
revocano la licenza direttamente o previo parere
della speciale commissione di cui all'art. 33, a
seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al 2°
comma dell'art. 32 o quella del 3° comma dello
stesso articolo. Allo scadere di ciascun quinquennio
dalla data di rilascio della licenza, gli uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio
ad una verifica delle condizioni in base alle quali
la licenza stessa fu rilasciata e, qualora
constatino sostanziali modificazioni delle stesse,
dare corso al procedimento di revoca previsto dal
precedente comma. Alla revoca della licenza fa
seguito la cancellazione dall'elenco di cui
all'ultimo comma dell'art. 32.
Art. 39 - Elencazione e dichiarazione circa le
cose trasportate
Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su
licenza di cui al 3° comma dell'art. 32, deve
essere accompagnato dall'elencazione delle cose
trasportate, che devono rientrare fra quelle
previste nella licenza, e dalla dichiarazione
contestuale che esse sono di proprietà del titolare
della licenza o che ricorre ad una delle altre
condizioni previste dalla lett. c) dell'art. 31.
L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte
dal titolare della licenza, o da un suo legale
rappresentante, e dal conducente per le cose che
devono da lui essere prese in consegna.
L'elencazione e la dichiarazione, nella forma
prescritta del regolamento di esecuzione, devono
essere redatte in due copie, di cui una da
conservarsi dal titolare della licenza per tutto il
biennio successivo all'anno di emissione. La copia
della dichiarazione che accompagna il trasporto deve
essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed
agenti di polizia e dei funzionari incaricati del
servizio di polizia stradale. La copia della
dichiarazione conservata dal titolare della licenza
deve essere esibita tutte le volte che essa sia
richiesta dai funzionari del ministero dei Trasporto
e dell'Aviazione civile - Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e
funzionari di cui al comma precedente. Qualora le
cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a
controlli da parte dello Stato, per finalità
diverse da quelle previste dal presente titolo e
sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia
prevista l'emissione di un documento di
accompagnamento delle cose stesse, il ministro per i
Trasporti e l'Aviazione civile-d'intesa con gli
altri dicasteri interessati - può disporre con
proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in
sostituzione della dichiarazione di cui al presente
articolo. Si ricorda che i veicoli in conto proprio
devono essere contrassegnati da una striscia rossa.
La 'deregulation' della '132'
La Legge n. 132 del 1987 ha introdotto notevoli
modifiche alla disciplina dei trasporti in conto
proprio. Sono in particolare:
- I trasporti in conto proprio possono essere
effettuati con i veicoli in locazione con facoltà
di compera .
- La licenza viene rilasciata per ciascun autocarro o
trattore e vale per i rimorchi e per i semirimorchi
da essi trainati che siano in disponibilità della
stessa impresa.
- Per i veicoli di portata fino a 3.000 chilogrammi
è sufficiente una domanda che precisi le esigenze
del trasporto e le cose o le classi di cose da
trasportare.
- Per i veicoli di portata superiore ai 3.000
chilogrammi la licenza viene rilasciata, previa
presentazione della domanda, sentito il parere della
Commissione delle licenze, (articoli 2 e 3). Viene,
inoltre eliminato l'ultimo comma dell'articolo 3 del
DL 16/87, che prescriveva che tutti i trasporti
fossero accompagnati da dichiarazione che le cose
trasportate sono di proprietà del titolare della
licenza ... ecc., ecc. A seguito di tale
eliminazione, si ha come conseguenza che i trasporti
con autoveicoli fino a 30 quintali di portata sono
esenti dall'obbligo di qualsiasi dichiarazione,
mentre, i trasporti eseguiti con veicoli di portata
superiore 30 quintali, non essendo state abrogate le
disposizioni, devono essere accompagnati
dall'elencazione di cui all'articolo 39
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