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Il CONTO
TERZI
LEGGE 298/74: COSA
STABILISCE
CAPO II TRASPORTO PER CONTO TERZI
Art. 40 - Definizione
E' trasporto di cose per conto terzi l'attività
imprenditoriale per la prestazione di servizi di
trasporto verso un determinato corrispettivo.
Art. 41 - Autorizzazioni
Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto
di terzi è necessario che l'imprenditore sia
iscritto nell'Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto
apposita autorizzazione.
L'autorizzazione è accordata per ciascun
autoveicolo, di cui alle lett. d), e) ed f)
dell'art.26 del T.U. delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393; essa vale per il traino dei rimorchi e
semirimorchi che siano nella disponibilità della
stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'Albo
degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto
autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di
consorzi o cooperative cui partecipino imprese
iscritte all'Albo e che abbiano ottenuto
autorizzazione. Nei trasporti internazionali il
traino è stato esteso a veicoli rimorchiati
immatricolati all'estero.
L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da
parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e
delle cooperative di vario tipo è subordinata al
rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli
rimorchiati per ciascun veicolo a motore
tecnicamente idoneo al loro traino.
Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'Albo
degli autotrasportatori non possono essere
immatricolati veicoli di cui alla lett. e) dell'art.
26 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in
numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di
cui all'art. 28 dello stesso T.U. indisponibilità
della stessa impresa.
L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di
trattori in numero superiore a quanto indicato
(ovvero di cinque a uno) può essere prevista,
sentito il comitato centrale per l'Albo, con decreti
del ministero dei Trasporti emanati in attuazione di
norme internazionali, ovvero tenendo conto di
particolari tecniche di trasporto, nonché con
decreti che recepiscano accordi economici collettivi
conclusi fra le associazioni più rappresentative
degli autotrasportatori, presenti nel comitato
centrale per l'Albo, e dell'utenza, ovvero tra
associazioni di autotrasportatori.
Il ministro dei Trasporti, sentito il comitato
centrale per l'Albo, può, con il proprio decreto,
prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con
limiti relativi alle cose oggetto del trasporto,
allo portata, alle caratteristiche ed all'impiego
del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità
temporale.
Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia
soggetta deve essere fatta menzione in appositi
documenti che deve accompagnare il trasporto.
Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione alle imprese che abbiano la
sede nel territorio di competenza degli uffici
stessi e che siano iscritte all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal
fine le suddette imprese allegano alla domanda di
autorizzazione il certificato di iscrizione
all'Albo.
Il ministro dei Trasporti adotta i provvedimenti
necessari affinché l'offerta del trasporto di merci
su strada sia adeguata alla domanda, sentite le
regioni ed il comitato centrale per l'Albo, che
devono esprimere pareri nel termine di trenta
giorni. Con tali provvedimenti il ministero fissa i
criteri di priorità per l'assegnazione delle
autorizzazioni contingentate.
Art. 43 - Disciplina delle autorizzazioni
Le autorizzazioni di cui gli artt. 41 e 42 sono
rilasciate per un periodo di nove anni e, alla
scadenza, possono essere rinnovate con il parere
favorevole dei competenti comitati per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi .
Le autorizzazioni sono sospese o revocate,
rispettivamente, in caso di sospensione e di
cancellazione o radiazione disposte dai competenti
comitati per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori per conto di terzi.
In caso di morte dell'imprenditore individuale, le
autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate
agli eredi o ai legatari ai quali sia stata
trasferita, per causa di successione, la proprietà
dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione
all'Albo.
Alle imprese individuali e sociali, risultanti,
rispettivamente, dalla trasformazione di imprese
individuali e dalla trasformazione e fusione di
società sono accordate,
qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, le
autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società
originarie.
Alle società cooperative di produzione e lavoro, di
servizi e trasporto, sono già accordate, qualora
abbiano ottenuto l'iscrizione nell'Albo, le
autorizzazioni già rilasciate al cessionario
dell'azienda stessa sempre chè abbia ottenuto
l'iscrizione nell'Albo. Il cedente non può
riprendere l'attività di autotrasportatore se non
siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44 - Trasporti internazionali
Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari
di autorizzazioni o licenze per il trasporto di
cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti
internazionali alle condizioni e nei limiti previsti
dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia
e purché siano in possesso degli speciali requisiti
a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.
Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad
effettuare sul territorio italiano i trasporti
internazionali consentiti dalle norme vigenti nel
Paese di origine ed a condizione che siano fornite
del titolo valido per effettuare il trasporto
internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o
multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o
l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto
non costituisca più grave reato, sono soggetti alle
sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Art. 45 - Contrassegno
Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla
parte anteriore una striscia diagonale disposta da
destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza
di centimetri 20, variamente colorata, come appresso
indicato, per distinguere il genere di servizio a
cui è destinato.
1) rossa per i trasporti effettuati in conto
proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto terzi;
3) azzurra per i servi di piazza.
Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte
posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.
Art. 46 - Trasporti abusivi
Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente
legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto
di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza
o senza autorizzazione oppure violando le condizioni
o i limiti stabiliti nella licenza
nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da
uno a sei mesi o con una multa variante da un minimo
di lire 200.000 a un massimo di lire 600.000.
Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente
comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da
parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e
dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e
l'accertamento dei reati a norma del successivo art.
60, si procede al sequestro del veicolo.
Art. 49 - Tassa di
concessione
Per ciascuna delle licenze, siano esse provvisorie o
definitive, e per ciascuna autorizzazione è dovuta
la tassa di concessione governativa prevista dalle
vigenti disposizioni.
TITOLO III - ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A
FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA
Art. 50 - Istituzione di un sistema di tariffe a
forcella
Le disposizioni del presente titolo si applicano
agli autotrasportatori di merci effettuati per conto
di terzi.
I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema
di tariffe obbligatorie a forcella. Per sistema di
tariffe obbligatorie si intende un sistema di
tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui
disposizioni devono essere osservate ai fini della
determinazione dei prezzi e delle condizioni di
trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe
previste dal presente titolo.
Art. 51 - Definizione delle tariffe a forcella
Il sistema di tariffe a forcella ai sensi
dell'articolo precedente consiste in tariffe
definite ciascuna da un limite massimo e un limite
minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce
l'apertura della forcella.
L'apertura della forcella è fissata al 23% del
limite massimo della tariffa. I prezzi per un
trasporto determinato possono essere liberamente
fissati tra il limite massimo e il limite minimo,
della tariffa a forcella corrispondente. E' vietata
la stipulazione di contratti che comportino prezzi
di trasporto determinati al di fuori dei limiti
massimi e minimi delle forcelle.
le tariffe minime e massime di cui al presente
titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, nonché in quelli degli autotrasporti
di cose, in modo ben visibile al pubblico.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E
FINALI
Art. 61 - Norme transitorie riguardanti l'iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto
terzi
La norma di cui all'art. 1, 2° comma, ha effetto
dal 2 febbraio 1976.
Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al
precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi possono continuare ad
esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni
dalla data suddetta, provvedano a richiedere
l'iscrizione nell'Albo.
La domanda di iscrizione è presentata al comitato
provinciale competente a norma dell'art.12,
corredata delle certificazioni relative al possesso
dei requisiti e delle condizioni previste dall'art.
13, escluso quello di cui al n. 27. La domanda si
intende accettata se, entro sei mesi, il comitato
provinciale non provveda a notificare il rigetto con
indicazione specifica dei requisiti o delle
condizioni mancanti.
Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui
al 1° comma del presente articolo, si trovi in
attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora
iscritta nei ruoli dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito
di cui al n. 6) dell'art. 13 può essere fornita
entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività.
detto termine può, per giustificati motivi, essere
prorogato di non oltre 60 giorni del comitato
provinciale competente.
Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione
all'Albo nel termine indicato al 2° comma decade
dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.
Le norme di cui agli artt. 26 e 27 hanno effetto dal
1° gennaio 1977.
Nota - Il 1° comma è stato così sostituito
dall'art. 1, L.28 aprile 1975, n. 145. L'ultimo
comma è stato aggiunto dalla stessa disposizione di
legge. Il contributo per il 1977 è stato
determinAto con D.M. 4 agosto 1977 (G.U. n. 15
settembre 1977, n. 252). I termini sono stati
prorogati, da ultimo, con la L. 28 aprile 1978, n.
141.
Art. 62 - Norme transitorie riguardanti i trasporti
di cose per conto proprio e per conto di terzi
Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, già possiedano una licenza per
l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono
conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio
1976, domandino l'iscrizione nell'elenco degli
autotrasportatori di cose in conto proprio istituito
a norma dell'ultimo comma dell'art. 32.
La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione
delle cose o delle classi di cose al cui trasporto
l'autoveicolo è adibito.
L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione esegue la registrazione
e provvede contemporaneamente a trascrivere
l'elencazione delle cose sulla licenza a norma
dell'art. 35.
Coloro che nel termine non presentino la domanda,
redatta come indicato nel 2° comma, decadono dalla
licenza.
Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari
di licenze per l'autotrasporto di cose in conto
proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di
cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o
autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà
con le modalità e nei termini stabiliti nel
regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni
saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli
di quelle originarie.
Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il
termine, comunque non posteriore a quello indicato
al comma seguente entro il quale dovranno avere
attuazione le disposizioni di cui agli artt. 35 e 39
e del 3° comma del presente articolo.
Le norme di cui agli artt. 46 e 47 hanno effetto dal
1° gennaio 1977.
Note - Con L. 28 aprile 1975, n. 145 sono stati
modificati i commi 1° e 5° e sono stati aggiunti i
commi 6° e 7°. I termini sono stati modificati da
ultimo, con L. 28 aprile 1978, n. 141.
V. inoltre art.3 della L.8 agosto, n. 430, che si
riporta:
'Fino al termine fissato per il rilascio delle
autorizzazioni sostitutive, ai sensi del 5° comma
dell'art. 62 della L.6 giugno 1974, n. 298, e delle
relative norme di esecuzione, il ministro dei
Trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato,
con particolare riguardo all'andamento della
produzione e degli scambi e alla redittività delle
imprese del settore, determina, con proprio decreto,
sentita la commissione interregionale di cui
all'art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e il
comitato centrale dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, i
quali devono esprimere il loro parere entro trenta
giorni, il numero di nuove autorizzazioni al
trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare
per i singoli veicoli a motore o per complessi e il
riparto delle stesse per ciascuna provincia.
Il ministero dei Trasporti, con propri decreti,
provvede altresì a fissare i criteri di priorità
per l'assegnazione delle autorizzazioni.
Art. 63 - Contributo per l'iscrizione all'Albo
Per far fronte alle spese derivanti
dall'applicazione del titolo I della presente legge,
gli iscritti all'Albo sono soggetti ad un contributo
annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo
le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e
dell'Aviazione Civile, d'intesa con il ministero del
Tesoro.
La misura annuale del contributo è stabilita dal
ministro dei Trasporti e l'Aviazione Civile, sentito
il comitato centrale dell'Albo, con decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello cui il
contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun
veicoli a seconda del tipo e della portata, si deve
tener conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari
necessari alla formazione e tenuta dell'Albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce.
Il ministro per il Tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Nota - V.D.M. 26 agosto 1977 (G.U. n. 277 dell'11
ottobre 1977).
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