Depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 7 gennaio
1997
INDICE
ART. 1
- AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
ART. 2
- ASSUNZIONE DELL' INCARICO
ART. 3
- FACOLTA' DI RECESSO
ART. 4
- ESECUZIONE DELL'INCARICO
ART. 5
- OBBLIGHI DEL MITTENTE
ART. 6
- MERCI PERICOLOSE
ART. 7
- IMBALLAGGIO
ART. 8
- ESONERO DELLA RESPONSABILITA' VETTORIALE
ART. 9
- CONTROLLI - DOCUMENTAZIONI
ART. 10 -
DIRITTO DI CONTRORDINE
ART. 11 -
RITIRI E CONSEGNE
ART. 12 -
TEMPI DI CARICO E SCARICO AL RITIRO ED ALLA
RICONSEGNA A DOMICILIO
ART. 13 -
ORARIO DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DI RITIRO E
RICONSEGNA
ART. 14 -
TERMINI DI RESA
ART. 15 -
SVINCOLO DELLE MERCI
ART. 16 -
CONTRASSEGNI
ART. 17 -
MANCATO SVINCOLO E GIACENZA
ART. 18 -
CASI DI FORTUITO
ART. 19 -
RESPONSABILITA' DI PERDITA O AVARIA
ART. 20 -
MANDATO AD ASSICURARE
ART. 21 -
NOLO E PAGAMENTI
ART. 22 -
INTERESSI DI MORA
ART. 23 -
PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE
ART. 24 -
TARIFFE DEL CORRIERE
ART. 25 -
FORO COMPETENTE
ART.
1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
Le presenti Condizioni
Generali si applicano ai rapporti
contrattuali relativi al conferimento a Corrieri di
incarichi di trasporto da effettuarsi nell'ambito
del territorio nazionale.
Ai fini delle presenti
condizioni :
a) per Corriere si intende
l'impresa di autotrasporti, iscritta all'Albo
Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto
di terzi ed autorizzata al trasporto di cose per
conto di terzi ai sensi dell'art.41 della legge
298/74, che effettua trasporti di collettame
mediante raggruppamento di più partite e spedizioni
con servizio fra località diverse, con soste
tecniche per lo smistamento e l'inoltro delle merci,
anche nella veste ed in funzione di concessionario
postale.
b) Per mittente si intende
colui che conferisce l'incarico e dispone la
consegna delle merci al Corriere.
c) Per destinatario si
intende il creditore della prestazione nella fase
finale della riconsegna della merce.
d) Per spedizione si intende
il quantitativo di merce relativo ad un singolo
documento di accompagnamento dei beni viaggianti o
eventuale documento sostitutivo
Eventuali supporti cartacei
non attinenti allo specifico incarico dato al
corriere, ove non inseriti all’interno dei colli,
a cura del mittente stesso, costituiranno oggetto di
separata tassazione secondo il listino del Corriere.
[indice]
ART.
2 - ASSUNZIONE DELL' INCARICO
L' incarico si intende
assunto dai Corrieri alle presenti Condizioni
Generali, nonché alle condizioni, regolamenti e
norme di società o enti pubblici o privati di qualsiasi
nazionalità, i cui servizi siano
richiesti dal Corriere in forza dell'incarico
ricevuto.
Si applicano altresì le norme che debbono essere
rispettate dagli enti o società ora citati.
Salvo disposizioni contrarie del mittente, il
Corriere ha facoltà di scegliere le vie da
utilizzare, i mezzi da mettere in opera, i modi di
trasporto, gli itinerari ed i dispositivi tecnici da
adottare per l'esecuzione dell'incarico.
[indice]
ART.3
- FACOLTA' DI RECESSO
Il Corriere ha facoltà di
recedere dal contratto già concluso qualora si
avveda che la merce consegnatali ed eventualmente
già accettata:
a) non sia fornita delle
indicazioni, dell'etichettatura, dell'imballaggio
dei
documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti
amministrativi e convenzioni, anche internazionali,
vigenti;
b) per sua natura non consenta un normale
svolgimento dell'incarico;
c) possa arrecare pregiudizio a persone, animali,
cose.
d) sia soggetta a rapido deterioramento o
decomposizione.
In tal caso il Corriere ha facoltà di ritornare la
merce al mittente o anche, in caso di pericolo
imminente, di procedere alla sua distruzione. Il
mittente risponderà per le conseguenze dannose e le
spese che possano derivarne.
[indice]
ART.
4 - ESECUZIONE DELL'INCARICO
Gli incarichi trasmessi
verbalmente o telefonicamente al Corriere debbono
essere confermati per iscritto dal mittente.
In particolare incarichi
accessori al semplice trasporto o termini di resa
tassativi impegneranno il Corriere solo se
espressamente accettati per iscritto dalla Direzione
della Filiale del Corriere.
L'incarico viene accettato
dal Corriere per essere eseguito a partire dal
giorno lavorativo successivo a quello in cui gli
perviene la merce.
[indice]
ART.5
- OBBLIGHI DEL MITTENTE
Il mittente, all'atto del
conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire
per ogni singolo destinatario:
a) tutte le indicazioni e i
documenti richiesti da disposizioni normative in
vigore, con particolare riferimento alle merci
pericolose e alla loro compatibilità al
raggruppamento (art.6);
b) tutte le indicazioni ed i
documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione
dell'incarico, segnatamente: il numero dei colli, il
peso espresso in Kg, il volume espresso in metri
cubi, le misure massime di ingombro della merce,
l'indirizzo del destinatario completo di CAP e sigla
della provincia, l'indirizzo del mittente completo
di CAP e sigla della provincia, il codice fiscale
del destinatario in caso di spedizioni in porto
assegnato;
c) gli orari ed i turni di
chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o
stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la
persona incaricata del ricevimento;
d) le avvertenze da seguire
per la riconsegna della merce fermo magazzino del
Corriere;
e) l'indicazione, in modo
inequivocabile sulla BAM in prossimità dei dati
essenziali per il vettore della parola
"contrassegno" seguita dall'indicazione
dell'importo da esigere in cifre ed in lettere,
oltre alla distinta di cui all'art.16;
f) l'indicazione ben
visibile del porto (franco o assegnato);
g) l'affrancatura preventiva
di eventuali buste e/o plichi da consegnarsi al
destinatario.
Tutte le istituzioni di cui
sopra dovranno essere confermate in forma scritta o
informatica.
[indice]
ART.
6 - MERCI PERICOLOSE
Con riferimento agli art.3 e
5 delle presenti Condizioni Generali, di norma non
vengono accettate dal Corriere. Qualora gli vengano
affidate senza le indicazioni e i documenti,
previsti dalla normativa nazionale ed
internazionale, il Corriere si rivarrà sul Mittente
per eventuali pregiudizi di qualsiasi natura, che
possano essere derivati dall'accettazione
dell'incaricato.
[indice]
ART.7
- IMBALLAGGIO
Il mittente deve provvedere
a sua cura all'imballaggio delle merci in modo da
garantire un regolare espletamento delle operazioni
di carico, scarico e movimentazione, nonché
garantire una idonea prevenzione della perdita od
avaria della merce, dei danni alle persone, alle
cose ed al materiale di esercizio.
I danni che eventualmente
derivassero all'automezzo o al carico da imballaggio
inidoneo graveranno sul mittente.
Il mittente deve provvedere
a che i colli siano accuratamente sigillati con
sistema idoneo a prevenirne l'apertura ed a rendere
comunque riconoscibile il successivo
riconfezionamento. In particolare non dovrà essere
utilizzato nastro adesivo neutro.
Gli attrezzi di carico (pallets
- paretali - bancali - ecc. ) forniti dal mittente
sono considerati a tutti gli effetti parte
integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto
di esclusiva pertinenza del destinatario.
La relativa tara, da
indicarsi separatamente, viene inclusa ai fini della
determinazione del peso tassabile della spedizione.
[indice]
ART.
8 - ESONERO DELLA RESPONSABILITA' VETTORIALE
Con riferimento agli art.5,6
e 7 delle presenti Condizioni Generali ed ai sensi
degli art.1693, 1694 e 1695 C.C., il mittente non
risponde della perdita o avaria delle cose
trasportate in conseguenza di:
a) mancato impiego di
veicoli idonei per la spedizione di merci
particolari, per le quali il mittente non ha
evidenziato le specifiche precauzioni da adottare;
b) carico, scarico,
movimentazione della merce effettuata a cura del
mittente o del destinatario o delle persone che
agiscono in loro nome e conto;
c) qualità di alcune merci
che per cause inerenti alla loro natura, sono
soggette a perdite totali o parziali o ad avaria. A
titolo esemplificativo e non esaustivo: per rottura,
ruggine, deterioramento interno, essiccazione, calo
naturale o azione di parassiti, roditori e animali
in genere;
d) qualità di alcune merci
per le quali occorrano determinate condizioni e
siano state presentate per la spedizione in modo
diverso da quello prescritto o con dichiarazione
inesatta oppure senza l'osservanza delle prescritte
norme di sicurezza;
e) insufficienza od
imperfezione di marche e numeri di colli;
Fermo restando il disposto
dell'art.3, il Corriere ha diritto al risarcimento
dei danni dovuti a fatti del mittente, al rimborso
delle spese sostenute ed alla rivalsa per eventuali
ammende o penalità.
[indice]
ART.
9 - CONTROLLI - DOCUMENTAZIONI
Il Corriere ha facoltà di
controllare:
A - Il peso lordo delle
merci
Qualora il peso lordo
accertato del Corriere risulti superiore o inferiore
a quello indicato dal mittente, la spedizione
verrà:
a) tassata per prezzo
corrispondente al peso effettivo accertato;
b) gravata di un
sovrapprezzo pari al 20% del prezzo della
spedizione, salvo restando il diritto di rivalsa del
Corriere nei confronti del mittente per eventuali
danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata
indicazione.
B - Il volume dei colli
Qualora il volume indicato
della merce risulti inferiore al rapporto previsto
alla lettera B) dell'allegato "Diritti
e Tariffe" si applica il peso ivi risultante.
C - Le misure d'ingombro
della merce
Qualora le misure d'ingombro
accertate dal Corriere risultino superiori a quelle
indicate dal mittente la spedizione verrà:
a) tassata per l'ingombro
effettivo accertato;
b) gravata di un
sovrapprezzo, salvo restando il diritto di rivalsa
del Corriere nei confronti del mittente per
eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti
dall'errata indicazione. Il Corriere ha inoltre la
facoltà di verificare a mezzo di idonei strumenti
lo stato organolettico e la temperatura delle merci
al momento del carico opponendo, se del caso, le
relative riserve.
[indice]
ART.10
- DIRITTO DI CONTRORDINE
Eventuali disposizioni del
mittente in ordine alla variazione del luogo di
destinazione del destinatario ed in generale
all'esercizio del diritto di contrordine saranno
osservate dal Corriere solo se impartite per
iscritto dietro presentazione del duplicato della
lettera di vettura, se a suo tempo richiesta, e
comunque solo se la modifica chiesta sia ancora
attuabile.
Al Corriere devono comunque
essere rimborsate tutte le spese sostenute in
seguito al contrordine e riconosciute le competenze
indicate nell'allegato "Diritti e
Tariffe".
L'ordine di tenere la merce
a disposizione di un terzo non può più essere
modificato dal momento in cui il corriere ha dato
comunicazione al destinatario originario che la
merce è a sua disposizione.
[indice]
ART.
11 - RITIRI E CONSEGNE
L'accettazione e la
riconsegna della merce nei locali del Corriere ad
opera del personale dello stesso determinano la fase
rispettivamente iniziale e finale dell'esecuzione
del contratto.
Il ritiro e/o la riconsegna
della merce a domicilio debbono essere
preventivamente concordate e si intendono effettuate
a ciglio camion al numero civico del mittente o del
destinatario o nel diverso luogo eventualmente
indicato nel contratto. In particolare l'ordine di
ritiro non ha valore di ricevuta.
Per il carico e lo scarico,
ritiri e le riconsegne effettuati e le riconsegne
effettuati con modalità che rendano indispensabili
prestazioni eccezionali ed accessorie a quelle
indicate al comma precedente, sarà dovuto
rispettivamente dal mittente o dal destinatario,
salvo diversa pattuizione, un corrispettivo da
valutarsi in dipendenza dell'entità della
prestazione.
[indice]
ART.12
- TEMPI DI CARICO E SCARICO AL RITIRO ED ALLA
CONSEGNA A DOMICILIO
Il mittente ed il
destinatario devono provvedere alle operazioni di
carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna
a domicilio entro i tempi strettamente necessari
all'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo
alla quantità ed alla natura delle merci; tali
operazioni devono avere inizio appena l'automezzo è
posto a loro disposizione.
Il mittente è pertanto
tenuto a preparare la merce ed i documenti prima
della messa a disposizione del veicolo da parte del
Corriere.
A richiesta del personale
del Corriere l'utente dovrà indicare sui documenti
di spedizione il periodo in cui il mezzo è rimasto
a sua disposizione, nonché la durata effettiva
delle operazioni di carico e scarico.
Per i tempi di attesa o
sosta il Corriere ha diritto alla addizionale
aggiuntiva prevista nell'allegato "Diritti e
Tariffe".
Qualora l'attesa o la sosta
presso l'utente pregiudichi la continuità e la
programmazione dei servizi successivi, il Corriere
ha facoltà di rimandare l'operazione ad apposita
giornata riservata a dette incombenze senza
pregiudizio dei servizi da effettuare ad altri
utenti, salvo, diversamente, il diritto di
richiedere, oltre alle normali competenze, gli
eventuali danni, nonché l'addebito della sosta
straordinaria impostagli dall'utente.
[indice]
ART.
13 - ORARIO DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DI RITIRO
E RICONSEGNA
I servizi di ritiro e
riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore
8 alle ore 18, salvo diversi usi locali.
L'interruzione meridiana
segue gli usi locali.
Il servizio di ritiro e
riconsegna a domicilio non si effettua:
a) nei giorni di sabato e
domenica;
b) nei giorni festivi
infrasettimanali;
c) durante il periodo di
chiusura per le ferie stabilito dalla categoria;
d) nei giorni e negli orari
in cui per la disposizione amministrativa é vietata
la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane.
e) nei giorni in cui, per
consuetudine locale o per disposizione della
Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici,
negozi e aziende restano chiusi.
Le prestazioni di servizio
richieste tassativamente per orari stabiliti sono
considerate servizi speciali e soggette ad
adeguamento tariffario come previsto nell'allegato
"Diritti e Tariffe" e non impegneranno il
Corriere se non dietro accettazione scritta della
Direzione della Filiale ai sensi dell'art.4.
L'accettazione, da parte del
destinatario delle cose spedite oltre gli orari
indicati dal mittente, toglie ogni interesse e/o
legittimazione del mittente alla riconsegna.
[indice]
ART.
14 - TERMINI DI RESA
La riconsegna della merce a
destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione
della spedizione secondo criteri della normale
diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico
e viabilità delle regioni, comuni e province
italiane e sempre che l'eventuale ritardo non sia
derivato da casi fortuiti o forza maggiore.
L'eventuale indicazione di
termini di resa o di orari di precedenza
nell'esecuzione dell'incarico, da parte del mittente
non impegnano in alcun modo il Corriere salvo
espressa accettazione per iscritto da parte della
Direzione della Filiale ai sensi dell'art.4.
I termini della resa si
intendono sospesi:
a) nei giorni di sabato e
domenica;
b) nei giorni festivi
infrasettimanali;
c) durante il periodo di
chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
d) nei giorni e negli orari
in cui per disposizione amministrativa è vietata la
circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
e) nei giorni in cui, per
consuetudine locale o per disposizione della
Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici,
negozi e aziende restano chiusi.
f) per cause di forza
maggiore.
L'accettazione da parte del
destinatario delle cose spedite oltre i termini
indicati dal mittente toglie ogni interesse e/o
legittimazione del mittente alla riconsegna.
[indice]
ART.
15 - SVINCOLO DELLE MERCI
Lo svincolo della merce si
intende effettuato con la sottoscrizione della bolla
di consegna o di altro documento equipollente e con
il contestuale pagamento del porto e dell'assegno
eventualmente gravanti la merce.
Il destinatario può
disporre delle cose trasportate solo dopo aver
svincolato la spedizione.
La riconsegna della merce al
destinatario, nel luogo di destinazione indicato
sulla lettera di vettura o altro documento
equipollente, si intende effettuata a mani di
qualunque persona ivi presente.
Per le riconsegne fermo
magazzino del Corriere il mittente deve
tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per
la riconsegna della merce.
L'eventuale richiesta del
destinatario di riconsegnare la merce, in tutto o in
parte, in luogo diverso da quello originario di
destinazione, potrà essere soddisfatta dal Corriere
solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della
spedizione e sempre che essa formi oggetto di un
nuovo e specifico accordo contrattuale.
[indice]
ART.16
- CONTRASSEGNI
Il mandato di contrassegno
deve essere conferito dal mittente con lettera
separata dagli altri documenti di trasporto oltre
che con l'indicazione del contrassegno stesso sui
documenti di trasporto ai sensi dell'art.5, lettera
"e". In detta lettera di incarico, redatta
in duplice originale su carta intestata del mittente
e debitamente sottoscritta, dovrà essere
specificato dal mittente stesso:
a) il numero stampigliato
dalla tipografia autorizzata del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti, o documento
sostitutivo cui la merce si riferisce;
b) il peso lordo;
c) il valore del
contrassegno espresso in cifre e lettere;
d) modalità di incasso:
- assegno circolare intestato al Corriere
- contanti
- assegno di c/c intestato al mittente;
e) il nome e l'indirizzo del
destinatario.
La Direzione della Filiale
del Corriere renderà al mittente uno dei due
originali controfirmato per accettazione
dell'incarico, così come previsto dall'art.4
secondo comma delle presenti Condizioni Generali.
L'inosservanza da parte del
mittente di quanto richiesto al 1° comma del
presente articolo comporterà l'esonero del vettore
dalle responsabilità relative al mandato di
incasso.
Per i contrassegni di valore
superiore a £2.000.000 lo svincolo deve avvenire
presso la Filiale del Corriere previi accordi
telefonici con il destinatario.
Il Corriere non assume
comunque responsabilità alcuna per eventuali
irregolarità, falsificazioni e/o scopertura degli
assegni circolari e/o di c/c accettati dal Corriere
per ordine del mittente.
[indice]
ART.
17 - MANCATO SVINCOLO E GIACENZA
Il Corriere, nel caso di
impedimenti alla consegna della merce al
destinatario, una volta che abbia dato comunicazione
della giacenza al mittente, potrà tenere la merce
in giacenza nei propri magazzini o depositarla in
quelli di terzi o nei Magazzini Generali.
Trascorsi 30 giorni dalla
comunicazione della giacenza al mittente senza che
il mittente stesso abbia fornito per iscritto
istruzioni concrete, complete ed attuabili, il
Corriere potrà far ritornare la merce a rischio del
mittente e con addebito allo stesso di ogni spesa.
Trascorsi ulteriori 30
giorni senza che la giacenza si sia risolta, il
Corriere potrà provvedere al recupero dei propri
crediti gravanti sulla spedizione, mediante
richiesta al Giudice (Pretore) dell'esecuzione di
vendita o assegnazione della merce giacente ai sensi
degli art.2756, 2761, 2797, 2798 del C.C. salvo ed
impregiudicato ogni suo altro diritto per spese e
competenze non recuperate.
[indice]
ART.
18 - CASI DI FORTUITO
Ai sensi dell'art.1694 C.C.
si presumono casi fortuiti o di forza maggiore:
a) il furto;
b) la rapina;
c) il saccheggio;
d) gli scioperi;
e) le serrate;
f) le sommosse;
g) gli atti di terrorismo;
h) la pirateria;
i) l'incendio;
l) le calamità;
m) le interruzioni della
viabilità
[indice]
ART.
19 - RESPONSABILITA' DI PERDITA O AVARIA
Si applica la norma di cui
all'art.1693 C.C, nonché la Legge 22 agosto 1985,
n. 450 così come modificata dall'art.7 del D.L.
29.3.1993, n. 82 convertito nella legge 27.5.93,
n.162
[indice]
ART.
20 - MANDATO AD ASSICURARE
Il Corriere non è tenuto ad
assicurare la merce se non a seguito di mandato
conferitogli per iscritto antecedentemente alla
consegna delle merci, ed accettato, pure per
iscritto, dalla Direzione della Filiale.
In tal caso il Corriere si
impegna, come semplice mandatario, a stipulare in
nome e per conto del mandante l'assicurazione di
danno richiestagli, alle condizioni generali delle
polizze trasporti delle Compagnie di Assicurazione.
[indice]
ART.21
- NOLO E PAGAMENTI
Il mittente può prescrivere
che la spedizione avvenga:
a) in porto franco, cioè
con corrispettivo a carico del mittente;
b) in porto assegnato, cioè
con corrispettivo a carico del destinatario; Ove la
prescrizione di porto non sia indicata nel
contratto, sulla lettera di vettura o su altro
documento equipollente, la spedizione sarà
effettuata in porto assegnato.
Le spedizioni di merce
soggetta a rapido deterioramento e/o il cui valore
presumibile non raggiunga il costo della spedizione
saranno accettate solo in porto franco.
Il pagamento, salva
l'esistenza di diversi accordi scritti che lo
prevedevano a ricevimento fattura o dilazionato fino
ad un massimo di 30 giorni dall'emissione della
fattura, deve essere effettuato:
a) per i porti assegnati;
all'atto della riconsegna;
b) per i porti franchi;
all'atto del ricevimento della merce da parte del
Corriere.
[indice]
ART.
22 - INTERESSI DI MORA
Il ritardo nei pagamenti
dovuti al Corriere darà automaticamente luogo ad un
interesse di mora di quattro punti superiore al
tasso ufficiale di sconto.
[indice]
ART.23
- PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE
Il Corriere, a copertura di
tutti i suoi crediti comunque dipendenti
dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche
già eseguiti, relativi pure a prestazioni
periodiche o continuative, può esercitare il
diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua
detenzione.
[indice]
ART.
24 - TARIFFE DEL CORRIERE
Ai rapporti indicati
nell'art.1, regolati da libera pattuizione tra le
parti o riferentisi al listino sottoposto dal
Corriere, sono applicabili le integrazioni descritte
nell'allegato "Diritti e Tariffe"
[indice]
ART.25
- FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie
che possono insorgere in dipendenza di contratto di
trasporto è esclusivamente competente l'Autorità
Giudiziaria del luogo ove il Corriere ha la propria
sede legale o direzione amministrativa.
[indice]
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