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DECRETO n. 324 del 26/06/1987
(Integrazione testo unico disposizioni legislative
doganali art. 235 e 236)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 1987, n. 324
Estensione alle imprese di spedizione internazionale
delle procedure semplificate relative a merci
spedite all'estero previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti gli articoli 235 e 236 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, concernente
delega al Governo per l'attuazione della direttiva
CEE n. 83/643 relativa all'agevolazione dei
controlli fisici e delle formalità amministrative
nei trasporti di merci tra gli Stati membri;
Visti gli articoli 1, comma 12, e 19, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1985, n. 254;
Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442,
concernente l'istituzione di elenchi autorizzati
degli esercenti l'attività di spedizione;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 23
luglio 1973) recante norme per l'attuazione delle
procedure semplificate di accertamento in materia
doganale, modificato con il decreto ministeriale 2
aprile 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 15 aprile 1977);
Ritenuta l'opportunità di integrare la disciplina
di cui al predetto decreto ministeriale 3 luglio
1973 con le norme necessarie per consentire anche
alle imprese di spedizione internazionale di fruire
delle procedure semplificate di accertamento per le
spedizioni all'estero di merci per conto dei propri
mandanti;
DECRETA
Art. 1
L'ammissione delle imprese di spedizione
internazionale all'espletamento in procedura
semplificata di accertamento relativamente alle
merci di terzi proprietari, da essi spedite
all'estero, è disciplinata dalle disposizioni di
cui ai successivi articoli del presente decreto
nonché da quelle del decreto ministeriale 3 luglio
1973, e successive modificazioni.
Art. 2
Le autorizzazioni alle procedure semplificate di
accertamento possono essere rilasciate alle imprese
di spedizione internazionale che:
A) risultino iscritte nell'apposito elenco degli
esercenti l'attività di spedizione ai sensi della
legge 14 novembre 1941, n. 1442;
B) svolgano prevalentemente attività di spedizione
da e per l'estero, in misura che l'ammontare del
fatturato dell'ultimo triennio, relativo alle
operazioni ricadenti sotto la previsione normativa
di cui all'art. 9, n. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, costituisca almeno il 51%
del volume di affari dell'impresa realizzato nello
stesso periodo;
C) predispongano sistemi di scrittura e di
contabilità che contengano ogni utile elemento
relativo ai trasporti effettuati al fine di
consentire agli organi doganali di eseguire
periodicamente gli accertamenti di propria
competenza; dovranno, in particolare, risultare i
dati di identificazione completa dei mezzi di
trasporto dei vettori, dell'acquirente e del cedente
le merci, la natura, la qualità, la quantità ed il
valore delle merci stesse, i luoghi di partenza e di
destinazione di esse, i valichi di uscita, la data
di spedizione;
D) integrino le scritture e le contabilità
aziendali con le copie delle fatture e della
documentazione di trasporto su cui sia indicato il
documento doganale emesso;
E) dimostrino, al fine di garantire il necessario
rapporto fiduciario con l'Amministrazione doganale,
di non essere state dichiarate fallite, né ammesse
a procedura di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione e
siano nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti. Inoltre, alle medesime imprese non deve
essere stata inflitta, nell'ultimo triennio, alcuna
sanzione per pena pecuniaria superiore a L.
30.000.000 per infrazioni in materia doganale e di
divieti economici e valutari;
F) abbiano legali rappresentanti, i quali non
risultino formalmente imputati per un delitto
previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi
relative alla disciplina dei divieti economici e
valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi
previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo
del libro secondo del codice penale e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre
anni e nel massimo a dieci anni e non siano stati
condannati, in seguito a sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti sopramenzionati.
Art. 3
Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
precedente articolo si prescinde dalla indicazione
della denominazione commerciale delle merci, fatte
salve, beninteso, le limitazioni e le cautele di cui
al quarto comma dell'art. 232 del testo unico n.
43/1973.
Le imprese beneficiarie delle autorizzazioni sono
ammesse a svolgere con procedura semplificata di
accertamento soltanto spedizioni di esportazione
definitiva.
Alle imprese di spedizione aventi nel territorio
della Repubblica più sedi stabili ed organizzate
possono essere rilasciate più autorizzazioni, una
per ciascuna sede. Si intendono per sedi stabili ed
organizzate i luoghi in cui l'impresa ha costituito
in via continuativa una installazione fissa completa
di uffici e attrezzature finalizzate al compimento
della propria attività di spedizione secondo quanto
attestato dalla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Art. 4
I documenti doganali di esportazione emessi dalle
imprese di spedizione beneficiarie delle procedure
semplificate di accertamento devono essere intestati
ai soggetti che richiedono il trasporto delle merci
all'estero e devono, altresì, riportare gli estremi
di identificazione della impresa autorizzata ad
effettuare la spedizione.
Il beneficiario delle autorizzazioni é tenuto a
trasmettere alla dogana, nei termini e con le
modalità prescritte dall'art. 10 del decreto
ministeriale 3 luglio 1973 e successive
modificazioni, la matrice della bolletta doganale e
la copia per gli usi statistici.
Art. 5
L'impresa beneficiaria, al fine di consentire alla
dogana l'esercizio della facoltà d'intervento
all'atto della partenza delle merci, deve
comunicare, con congruo anticipo, il programma
giornaliero di spedizione anche con cadenza
settimanale, contenente i seguenti dati:
A) il luogo in cui si trovano le merci per
l'esportazione;
B) l'ora prevista per la partenza;
C) la descrizione sommaria delle merci.
Art. 6
L'impresa beneficiaria dell'autorizzazione, fermo
restando il disposto degli articoli 9 e 10 del
decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive
modificazioni, é tenuta, prima della spedizione, a
verificare l'esistenza
e la regolarità di qualsiasi autorizzazione o
licenza eventualmente prescritta da altre
disposizioni nonché la regolarità della
documentazione valutaria e di ogni altra
documentazione relativa all'esportazione da
effettuare.
L'impresa medesima, inoltre, dovrà accertarsi della
conformità delle merci e dei colli al contenuto
della dichiarazione doganale, ivi compresa
l'identificazione del mezzo di trasporto delle merci
stesse. Essa dovrà procedere al suggellamento o
all'identificazione con altri sistemi, secondo
quanto precisato nell'autorizzazione alla procedura
semplificata, dei colli, dei contenitori o dei
veicoli al fine di garantire l'integrità di essi e
l'identità delle merci.
In dipendenza dell'attività sopra indicata e di
ogni altro adempimento connesso all'espletamento
delle formalità doganali l'impresa beneficiaria é
solidalmente responsabile con il proprietario delle
merci agli effetti tributari e valutari.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addì 26 giugno 1987
Il Ministro: Guarino
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
NOTE
Nota all'art. 2, lettera A):
La legge n. 1442/1941 reca: 'Istituzione di elenchi
autorizzati degli spedizionieri.
Nota all'art. 2, lettera B):
Il testo del n. 4 dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972
é il seguente:
'Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali).
- Costituiscono servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali:
(Omissis).
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle
operazioni doganali;
(Omissis)'.
Nota al primo comma dell'art. 3:
Il testo del quarto comma dell'art. 232 del T.U. n.
43/1973 é il seguente:
'L'amministrazione può rifiutare o revocare
l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano
o siano venute meno le condizioni prescritte per il
rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o
sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla
facilitazione determinate merci per motivi di tutela
degli interessi fiscali o di carattere economico,
sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica
sicurezza, ovvero, può prescrivere per determinate
merci la osservanza di particolari cautele.
Nota all'art. 4, secondo comma:
Il testo vigente dell'art. 10 del D.M. 3 luglio 1973
é il seguente:
'Art. 10.- Per le spedizioni all'estero con
procedura semplificata i beneficiari sono tenuti ad
inviare alla dogana, entro il quinto giorno
lavorativo successivo a quello della partenza della
merce, la matrice della bolletta doganale emessa e
la copia da servire per gli usi statistici.
In base alle matrici ricevute, la dogana procede al
discarico dei modelli dal registro di cui al secondo
comma del precedente articolo.
Periodicamente la dogana, sulla base delle scritture
e delle contabilità dell'impresa nonché dei
riscontri tecnici eventualmente eseguiti a norma
dell'art. 236, quarto comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, procede al
controllo delle matrici delle bollette ricevute.
Note all'art. 6, primo comma:
- Il testo dell'art. 9 del D.M. 3 luglio 1973 é il
seguente:
'Art. 9. - Per le merci che devono essere spedite
all'estero dai beneficiari, la dichiarazione
doganale é compilata sui normali modelli
corrispondenti al tipo di operazione da effettuarsi.
I modelli da utilizzare per la compilazione,
numerati progressivamente e intestati all'impresa
beneficiaria, devono essere preventivamente vidimati
mediante la firma di un funzionario della dogana,
che ne prende nota su un apposito registro di carico
e scarico. Tale annotazione comporta per l'impresa
l'onere del rigoroso rendiconto.
La spedizione delle merci, dai luoghi precisati
nell'autorizzazione, può avvenire anche prima della
compilazione della dichiarazione doganale, qualora
dette merci siano scortate da documento di transito
comunitario o da lettera di vettura ferroviaria
internazionale.
Fino a quando le imprese speditrici non siano state
fornite dello speciale timbro ufficiale di cui
all'art. 236, primo comma, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, i modelli delle dichiarazioni
saranno altresì preventivamente muniti del timbro
ufficiale della dogana.
Il beneficiario é tenuto, per le merci spedite
all'estero con procedura semplificata, a suggellare
i colli, contenitori o veicoli; le merci che non
possono essere sottoposte a suggellamento sono
identificate con altri sistemi. Le disposizioni per
il suggellamento o l'identificazione sono precisate
nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento o di
identificazione adottati devono essere indicati sui
documenti che accompagnano la merce e nella
dichiarazione.
- Per il testo dell'art. 10 del D.M. 3 luglio 1973
v. nota all'art. 4, secondo comma.
AGGIORNAMENTO su MATERIA DOGANALE
GAZZETTA UFFICIALE n. 291 - 14/12/90
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374
Riordinamento degli istituti doganali e revisione
delle procedure di accertamento e controllo in
attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24
luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in
tema di procedure di immissione in libera pratica
delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazioni delle merci
comunitarie.
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 375
Adeguamento delle disposizioni concernenti il
contrabbando avente per oggetto i tabacchi lavorati
esteri.
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 376
Riordinamento della disciplina doganale relativa ai
magazzini generali contenuta nel regolamento
approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.
GAZZETTA UFFICIALE CEE, L 246 - 10/09/90
Regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del
30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni
di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del
Consiglio relativo ai depositi doganali.
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