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DDT -
DOCUMENTO di TRASPORTO
ABROGAZIONE DELLA BOLLA DI
ACCOMPAGNAMENTO DELLE MERCI: CHIARIMENTI
MINISTERIALI
La circolare del Ministero delle Finanze n.
255/E del 16 settembre 1996 fornisce le disposizioni
necessarie all'applicazione della normativa
abrogativa della bolla d'accompagnamento delle merci
viaggianti (DPR 472 del 14 agosto 1996 - Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996). L'obbligo
di emissione della bolla d'accompagnamento delle
merci viaggianti è cessato a partire dal 27
settembre 1996. L'abrogazione dell'obbligo di
emissione della bolla d'accompagnamento delle merci
viaggianti non comporterà la fine dei controlli sui
beni viaggianti allo scopo di acquisire informazioni
o dati utili all'accertamento di una corretta
applicazione delle norme fiscali. I beni dovranno
essere quindi accompagnati da un diverso documento
di trasporto.
CONSEGNE DI BENI E FATTURAZIONE IMMEDIATA
Nel caso di fatturazione immediata la merce può
essere accompagnata dalla fattura stessa ovvero può
viaggiare senza alcun documento qualora la fattura
venga spedita o consegnata al cessionario. In questo
caso il momento di emissione della fattura e quello
d'inizio del trasporto, pur avvenendo nello stesso
giorno, possono non coincidere, essendo legittimo
emettere fattura (vedi nota A) entro le ore
ventiquattro del giorno in cui con la consegna o la
spedizione è stata effettuata l'operazione (vedi
nota B)
CONSEGNA DI BENI E FATTURAZIONE DIFFERITA
Nei casi di fatturazione differita ai sensi
dell'art. 21 4° comma DPR 633/72 la merce deve
essere accompagnata da un documento di trasporto od
altro documento idoneo a identificare i contraenti.
Si dovrà quindi provvedere, come cita il comma 3
dell'art. 1 del DPR 472/96, alla compilazione di
'nuovo' documento di trasporto con le seguenti
caratteristiche:
- generalità del cedente
- generalità del cessionario
- generalità del trasportatore
- descrizione dei beni, quantità, qualità e natura
- data del trasporto.
Il documento
potrà essere redatto in carta semplice ed in forma
libera, mentre nulla è previsto rispetto alla
numerazione dello stesso. Al nuovo documento è
equiparato qualsiasi altro documento di trasporto
(tipo la nota di consegna, la lettera di vettura, la
polizza di carico ecc.) purché riporti i dati
sopraelencati così come previsto dal comma 3
dell'art. 1. I documenti di trasporto o di consegna
che consentono la fatturazione differita, devono
essere conservati a norma dell'art. 39, 3° comma
DPR 633/72 (fino al momento di definizione del
periodo di imposta cui si riferiscono, fermi
restando gli obblighi civilistici ).
CONSEGNE DI BENI IN CONTO DEPOSITO, LAVORAZIONE,
ECC.
Nei trasporti di beni da consegnare a terzi senza
titolo traslativo della proprietà (tipo deposito,
conto lavorazione ecc.) il documento di trasporto
con le caratteristiche di cui all'art. 1 comma 3°
DPR 472/96 ('nuovo' documento, lettera di vettura,
polizza di carico ecc.) è sufficiente a vincere le
presunzioni di acquisto e di vendita senza fattura,
stabilite dall'art. 53, DPR 633/72 a condizione che
contenga la causale non traslativa della proprietà.
ESCLUSIONE
La bolla sarà ancora necessaria per le cessioni che
riguardano tabacchi, prodotti sottoposti al regime
delle accise, fiammiferi, prodotti soggetti ad
imposte di consumo e soggetti a vigilanza fiscale.
NOTA A: (la fattura si considera emessa
all'atto della sua consegna o spedizione all'altra
parte - art. 21, 1° comma DPR 633/72) .
NOTA B: (la data di effettuazione coincide
con la consegna purché l'effetto traslativo o
costitutivo non sia differito - art. 6 DPR 633/72).
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