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LEGGE 162 del
27/05/93
Art. 1
1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
'Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto
di cose per conto di terzi a chi esercita
abusivamente l'attività di cui all'art. 1o ai
soggetti di cui all'art. 46 della presente legge, è
punito con ammenda da lire 500mila a lire un
milione. Si procede altresì al sequestro della
merce trasportata, di cui può essere disposta la
confisca con la sentenza di condanna.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento
della conclusione del contratto di autotrasporto di
cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il
trasporto, sono annotati nella copia del contratto
di trasporto da consegnare al committente, pena la
nullità del contratto stesso, i dati relativi gli
estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e
dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto
di terzi rilasciati dai competenti comitati
provinciali dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui
risulti il possesso dei prescritti requisiti di
legge.
Art. 2
1. Per contratti stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai
diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di
cose per conto di terzi, per i quali è previsto il
sistema di tariffe a forcella,istituito dal titolo
III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il
termine di prescrizione quinquennale.
2. Il termine di prescrizione applicabile ai
contratti in cui la prestazione di autotrasporto di
cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente
ad altra prestazione, stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, è
quello del contratto nel quale la prestazione di
autotrasporto di cose per conto di terzi è
ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione
è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa tra
committente e vettore.
Art. 3
1. L'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di
esecuzione approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 9 gennaio1978, n. 56, si interpreta
nel senso che non è ammessa la stipulazione di
alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione
di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi
o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli
stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298; e
successivi provvedimenti attuativi, e a quelli
derivanti dagli accordi collettivi previsti
dall'art. 13 del decreto del Ministro dei Trasporti
18 novembre 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14
dicembre 1982.
Art. 4
1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di
terzi iscritta all'albo di cui all'art. 1 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del
procedimento di ingiunzione di cui agli art. 633 e
seguenti del codice di procedura civile per il
pagamento di crediti derivanti dal sistema di
tariffe a forcella, istituito dal titolo III della
citata legge n. 298 del 1974, deve documentare
l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il
conteggio tariffario, vistato dal competente
comitato provinciale del suddetto albo, con
l'indicazione di tutti gli elementi utili per il
calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio
richiesto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma I, il giudice, su
istanza del ricorrente, può concedere provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.
642 del Codice di procedura civile.
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