| INDICE
ART. 1
- Applicazione delle disposizioni
generali regolanti l'esecuzione del mandato per
spedizioni internazionali
ART. 2
- Limiti di assunzione degli incarichi
ART. 3
- Esecuzione del mandato
ART. 4
- Responsabilità dello spedizioniere
ART. 5
- Merci pericolose, nocive o soggette a
rapido deterioramento
ART. 6
- Indicazioni atte ad individuare le
cose oggetto di trasporto
ART. 7
- Ricevute rilasciate dallo
spedizioniere
ART. 8
- Inesatte indicazioni e conseguenti
limiti di responsabilità
ART. 9
- Indirizzo del mandante o del mittente
ART. 10 - Comunicazioni
tra spedizioniere e mandante
ART. 11 - Validità
del mandato
ART. 12 - Obblighi
del mandante in riferimento alla spedizione
ART. 13 - Facoltà
e responsabilità dello spedizioniere in mancanza
di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico
ART. 14 - Fatture
consolari
ART. 15 - Raggruppamento
delle spedizioni
ART. 16 - Imballaggi:
dichiarazione di esonero dalla responsabilità
ART. 17 - Lettere
di garanzia relative allo stato delle merci o
degli imballaggi
ART. 18 - Campionamento
della merce
ART. 19 - Termini
di resa
ART. 20 - Validità
dei prezzi e delle condizioni
ART. 21 - Offerte
dello spedizioniere
ART. 22 - Norme
particolari per spedizioni da e per i porti
ART. 23 - Mancato
svincolo delle merci a domicilio del destinatario
ART. 24 - Spedizioni
rifiutate o che non possono essere consegnate
ART. 25 - Noli
e altre spese gravanti sulla merce
ART. 26 - Obblighi
del mandante sulle spese a carico della spedizione
ART. 27 - Pagamento
delle somme dovute allo spedizioniere
ART. 28 - Obblighi
del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte
dallo spedizioniere
in conseguenza delle merci detenute
ART. 29 - Limiti
di responsabilità dello spedizioniere per
inesatta applicazione di noli e dazi
ART. 30 - Addebiti
e trattenute del mandante
ART. 31 - Valore
dell'assicurazione
ART. 32 - Portata
dell'assicurazione:compenso allo spedizioniere
ART. 33 - Deposito:
condizioni
ART. 34 - Controlli
e manipolazioni della merce depositata
ART. 35 - Durata
del deposito
ART. 36 - Ricevuta
di deposito - riconsegna della merce
ART. 37 - Privilegio
e diritto di ritenzione
ART. 38 - Limiti
di responsabilità di dipendenza dell'operato di
terzi
ART. 39 - Impossibilità
di assolvimento dei compiti per cause di forza
maggiore
ART. 40 - Impedimenti
e limitazioni di trasporti
ART. 41 - Massimali
risarcimento danni
ART. 42 - Danni
derivanti da insufficienza di imballaggio
ART. 43 - Luogo
e modalità (accertamento danni)
ART. 44 - Segnalazioni
dei danni allo spedizioniere
ART. 45 - Regolamento
interferenze di terzi interessati alle spedizioni
ART. 46 - Estensione
della responsabilità
ART. 47 - Termine
prescrizionale
ART.
1 - Applicazione delle disposizioni generali
regolanti l'esecuzione del mandato per spedizioni
internazionali
Le condizioni generali che
seguono si applicano a tutti gli incarichi affidati
ad uno spedizioniere anche se non siano stati
preceduti da una offerta, salvo il caso di
disposizione contraria scritta da parte del
mittente.
Viene fatta eccezione per
gli incarichi affidati a spedizionieri operanti nel
Porto di Trieste da clienti esteri o per spedizioni
destinate all'estero, ai quali si applicano le
diverse condizioni generali praticate per tali casi
dagli spedizionieri suddetti.
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ART.
2 - Limiti di assunzione degli incarichi
Gli incarichi si intendono
assunti dallo spedizioniere alle condizioni,
regolamenti e norme delle ferrovie, Compagnie di
Navigazione, marittime ed aeree, vettori in genere,
aziende ed enti portuali o di deposito o altre
imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi
devono essere richiesti dallo Spedizioniere per
conto del proprio mandante ed in forza del mandato
ricevuto.
Le spedizioni fino a kg 20
vengono accettate in base alle norme e condizioni
del Codice Postale.
Salvo disposizioni contrarie
del mandante, lo spedizioniere dispone della libera
scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera,
dei modi di trasporto da utilizzare, degli
itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per
assicurare l'esecuzione del contratto.
La responsabilità dello
spedizioniere o spedizioniere vettore nei confronti
del mandante non può inoltre essere superiore a
quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò
in base alle leggi, disposizioni, regolamenti e
consuetudini vigenti nel paese dei suddetti agenti o
corrispondenti esteri.
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ART.3
- Esecuzione del mandato
Lo spedizioniere è tenuto
ad eseguire il mandato affidato con la diligenza del
buon padre di famiglia, nell'interesse del mandante.
Tutte le spese derivanti
dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico
del mandante.
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ART.
4 - Responsabilità dello spedizioniere
Lo spedizioniere non assume
alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione
delle istruzioni trasmesse verbalmente o
telefonicamente che non siano stati confermati per
iscritto da una delle parti, nonché per la
osservanza di disposizioni o comunicazioni date ad
autisti o ad altri dipendenti del mandatario o di
terzi.
Le spedizioni di merci
aventi un valore superiore a 8.33 diritti speciali
di prelievo (DSP) il kg. lordo, spedizioni di
denaro, di monete, di documenti, di opere d'arte, di
gioiellerie o simili, si considerano accettate dallo
spedizioniere soltanto qualora egli abbia dato
espresso e preventivo consenso e siano comunque
coperte da assicurazione con esclusione del diritto
di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello
spedizioniere.
La consegna delle merci e
carteggi di qualsiasi specie eseguita direttamente a
mani di prestatori d'opera dello spedizioniere,
avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia
stata precedentemente concordata con lo
spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti
autorizzati.
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ART.5
- Merci pericolose, nocive o soggette a rapido
deterioramento
Salvo preventivo accordo
scritto, lo spedizioniere non è tenuto a prendere
in consegna e a spedire merci che possono recare
pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose,
oppure che siano soggette a rapido deterioramento e
decomposizione.
Qualora tali merci vengano
affidate o indirizzate allo spedizioniere senza
l'accordo di cui al comma precedente, lo
spedizioniere ha il diritto di respingerle, ovvero,
qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od
anche, in caso di pericolo imminente, di procedere
alla loro distruzione ed il mandante è tenuto a
rispondere per tutte le conseguenze dannose e spese
che potessero derivarne.
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ART.
6 - Indicazioni atte ad individuare le cose oggetto
di trasporto
Nell'incarico
conferito allo spedizioniere il mandante deve
specificare la natura della merce, il numero, la
quantità, la qualità dei colli, il peso lordo, le
dimensioni ed ogni altra indicazione utile per
l'esecuzione regolare del mandato.
Senza ordine espresso lo
spedizioniere non è tenuto a controllare tali
indicazioni.
Le merci devono essere
imballate secondo gli usi commerciali.
Il mandante risponde nei
confronti dello spedizioniere di tutte le
conseguenze dannose derivanti dalla omissione,
inesattezza o imprecisione della enunciazione dei
dati di cui sopra, come pure della mancanza,
insufficienza o improprietà dell'imballaggio, o
della mancata segnalazione sui colli delle cautele
necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Lo spedizioniere non è
tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso
ordine scritto del mandante, salvo che la pesatura
non sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti.
L'ordine scritto impartito
allo spedizioniere di far conoscere ufficialmente il
peso della merce da parte del vettore sarà
obbligatorio per lo spedizioniere, solo quando il
vettore ammetta tale riconoscimento.
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ART.7
- Ricevute rilasciate dallo spedizioniere
Le ricevute di merci
rilasciate dallo spedizioniere non implicano alcuna
garanzia in ordine alla qualità delle merci, al
contenuto dei colli, valore,peso ed imballaggio.
Inoltre, tali ricevute non
implicano alcun riconoscimento della quantità per
merci di massa, vagonate e simili, il cui peso non
è usualmente soggetto a controllo.
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ART.
8 - Inesatte indicazioni e conseguenti limiti di
responsabilità
Qualora lo spedizioniere, a
seguito di indicazioni errate o inesatte, si sia
assunto di spedire merci che per loro natura non
possono essere accettate o possono essere accettate
solo a condizioni speciali dalle imprese di
trasporto, ossia merce di peso e di volume
eccezionale, oppure il cui traffico sia soggetto a
prescrizioni di controllo, come, per esempio,
sostanze stupefacenti, esplosive, infiammabili,
corrosive, radioattive o mefitiche, il mandato è da
ritenere senz'altro nullo. Se tuttavia la spedizione
ha ugualmente luogo il mandante è responsabile
verso lo spedizioniere per tutte le conseguenze
dannose e spese che possano derivarne.
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ART.
9 - Indirizzo del mandante o del mittente
Il mandante è tenuto a
segnalare tempestivamente allo spedizioniere il
proprio indirizzo completo ed ogni eventuale sua
variazione.
Lo spedizioniere non
risponde delle conseguenze che possano derivare
dalla mancata o intempestiva segnalazione dei
cambiamenti di indirizzo.
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ART.10
- Comunicazioni tra spedizioniere e mandante
Senza ordine esplicito
scritto, lo spedizioniere non è tenuto a spedire
per posta raccomandata o assicurata comunicazioni,
documenti o altro.
Lo spedizioniere non è
tenuto a controllare l'autenticità della firma
delle comunicazioni o documenti riguardanti in
qualche modo la merce oppure i poteri del
firmatario, se non nel caso in cui sia stato
diversamente concordato con il mandante o in cui il
difetto di autenticità o di potere sia chiaramente
riconoscibile.
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ART.
11 - Validità del mandato
Una disposizione del
mandante allo spedizioniere riguardante la merce si
considera valida fino alla revoca,salvo che la
disposizione non sia già stata attuata dallo
spedizioniere.
Il mandato allo
spedizioniere può essere revocato solo se egli non
abbia ancora concluso il contratto di trasporto col
vettore.
Allo spedizioniere dovranno,
comunque, essere rimborsate tutte le spese sostenute
fino al momento della revoca e corrisposto un
adeguato compenso per l'attività prestata secondo
le tariffe depositate presso le C.C.I.A.A. o, in
mancanza, secondo i prezzi di mercato.
Un ordine di tenere la merce
a disposizione di un terzo non può più essere
revocato dal momento in cui lo spedizioniere ha dato
comunicazione al terzo che la merce è a sua
disposizione.
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ART.12
- Obblighi del mandante in riferimento alla
spedizione
Le comunicazioni del
mandante che l'incarico è da eseguirsi per conto di
un terzo non esonera il mandante dai suoi obblighi
verso lo spedizioniere
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ART.
13 - Facoltà e responsabilità dello spedizioniere
in mancanza di istruzioni circa l'espletamento
dell'incarico
Il mandante è tenuto a far
pervenire allo spedizioniere in tempo utile i
documenti necessari per la è presa in consegna e la
spedizione della merce, unitamente alle istruzioni
relative.
In difetto di istruzioni
adeguate o attuabili, lo spedizioniere può operare
secondo il proprio discernimento nell'interesse del
mandante.
Quando il mandante, anziché
impartire allo spedizioniere precise istruzioni, si
limita ad inviare copia della lettera di credito, lo
spedizioniere opera in conformità alle condizioni
espresse nella lettera di credito, senza per altro
assumere responsabilità per l'interpretazione delle
stesse.
Il mandante è responsabile
di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi
in seguito all'invio di documenti e/o istruzioni
errati, non chiari, insufficienti, non forniti o
forniti tardivamente.
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ART.
14 - Fatture consolari
Le fatture consolari vengono
compilate dallo spedizioniere o dal suo
rappresentante nel porto marittimo solo a seguito di
espressa richiesta del mandante, corredata dai
necessari documenti ed in base ai dati risultanti
dai documenti medesimi.
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ART.
15 - Raggruppamento delle spedizioni
Lo spedizioniere ha la
facoltà di effettuare la spedizione della merce
raggruppandola con altro, salvo ordine scritto
contrario.
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ART.16
- Imballaggi: dichiarazione di esonero dalla
responsabilità
Lo spedizioniere è
esonerato da ogni responsabilità relativa a
perdite, mancanze, avarie e deterioramento causate
ai colli ed alle merci da insufficiente imballaggio
o imballati in imballaggi usati od in imballaggi che
si alterano con il tempo, per manipolazione o per i
prodotti contenuti.
Lo spedizioniere è autorizzato, in questo caso, a
ricevere da vettori, depositari e ricevitori in
genere, riserve circa le condizioni dell'imballo
delle merci.
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ART.
17 - Lettere di garanzia relative allo stato delle
merci o degli imballaggi
Lo spedizioniere non è
tenuto a rilasciare lettere di garanzia onde
ottenere che vengano omesse sui documenti di
trasporto osservazioni relative allo stato della
merce o al suo imballaggio.
Qualora, tuttavia, lo spedizioniere nell'interesse
del proprio mandante, ritenga opportuno rilasciare
tali lettere di garanzia, ha diritto di esigere
dallo stesso, a sua volta, una garanzia analoga e,
in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i
documenti relativi, nonché di essere rimborsato di
tutte le spese eccezionali che ne potessero
derivare.
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ART.
18 - Campionamento della merce
Il campionamento delle merci
affidate allo spedizioniere viene effettuato senza
sua responsabilità anche quando questa operazione
non esige particolari conoscenze tecniche o impianti
speciali.
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ART.
19 - Termini di resa
Salvo accordi speciali per
iscritto, non vengono garantiti dallo spedizioniere
termini di resa né un determinato ordine di
precedenza nell'esecuzione della spedizione.
La semplice indicazione del tempo di consegna da
parte del mandante non costituisce obbligo per lo
spedizioniere.
In nessun caso lo spedizioniere può essere ritenuto
responsabile delle conseguenze per informazioni
errate fornite dalle imprese di trasporto o loro
agenti riguardanti le date o termini di carico,
scarico o di consegna.
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ART.
20 - Validità dei prezzi e delle condizioni
I prezzi e le condizioni
offerte dallo spedizioniere sono validi solo se
prontamente accettati dal mandante per l'esecuzione
immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia,
eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e
tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi
devono essere utilizzati dallo spedizioniere
nell'interesse del proprio mandante , nonché nel
costo della mano d'opera o nel corso dei cambi.
Lo spedizioniere non è tenuto a segnalare le
sopravvenute variazioni in corso della spedizione.
I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni
sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle
tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza
dello spedizioniere stesso.
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ART.21
- Offerte dello spedizioniere
Le offerte dello
spedizioniere e l'accordo con lo stesso sui prezzi e
prestazioni si riferiscono solo e sempre a
prestazioni specificate; qualora non sia stato
diversamente convenuto, si intendono valide solo per
merci di volume, peso e qualità normali, nei
seguenti limiti:
- spedizioni
ferroviarie: secondo le tabelle delle condizioni di
trasporto delle amministrazioni ferroviarie
- spedizioni camionistiche: 3 mc. = 1000
kg. 1 metro lineare = 1900
kg.
- spedizioni marittime: secondo le tabelle delle
condizioni di trasporto delle Compagnie marittime
- spedizioni aeree: secondo le prescrizioni I.A.T.A.
i prezzi dati in forma
forfetaria si intendono rilasciati solo con lo
scopo di agevolare il mandante nei suoi conteggi
commerciali e sue pratiche amministrative senza che
ciò possa modificare la veste dello spedizioniere.
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ART.
22 - Norme particolari per spedizioni da e per i
porti
A) Le operazioni di imbarco
e sbarco si eseguono secondo i regolamenti e gli usi
locali dei porti e secondo le norme fissate dai
vettori in virtù di clausole figuranti in polizza
di carico o contratto di noleggio.
B) Salvo patto contrario, i prezzi convenuti non
comprendono le spese supplementari risultanti da
imbarchi, trasbordi o sbarchi delle merci durante la
notte, sabato, domenica o giorno festivo legale,
giorno di pioggia ecc...
C) Qualora lo spedizioniere curi l'inoltro e l'instradamento
ai porti di imbarco delle merci a lui affidate per
la spedizione, egli non è responsabile dei ritardi
che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi nè
conseguentemente di mancati imbarchi, soste,
guardianaggi e detention charges, scarico a terra,
danni o noli "vuoto per pieno" richiesti
dalle Compagnie di navigazione e/o da loro Agenti
ecc..
Le suddette spese speciali
derivanti dalle operazioni di cui ai punti A), B), e
C) sono a carico del mandante.
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ART.23
- Mancato svincolo delle merci a domicilio del
destinatario
L'incarico e la
responsabilità dello spedizioniere finiscono, per
le merci da consegnare al domicilio del
destinatario, con la presentazione delle merci
sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o
davanti ad un luogo di scarico normale che il
destinatario avrà indicato in anticipo. Il
destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello
scarico a sue spese, rischio e pericolo. Qualora il
destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione di
merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha
diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per
sosta automezzo, per ritorno della merce a
magazzino, per il magazzinaggio e la successiva
riconsegna a domicilio.
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ART.
24 - Spedizioni rifiutate o che non possono essere
consegnate
Salvo istruzioni scritte
contrarie, lo spedizioniere potrà far ritornare al
mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o
che, per una ragione qualsiasi, non possono essere
consegnate. Quanto sopra a rischio e per conto del
mandante.
Durante la giacenza per qualunque impedimento alla
riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio
e pericolo del mandante senza che lo spedizioniere
sia tenuto alla loro assicurazione.
Lo spedizioniere inoltre non assume responsabilità
per mancanze, avarie ecc.., nonché per confische,
vendite all'asta, distruzione od altro che potessero
verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi
vigenti nel Paese ove la merce è giacente.
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ART.25
- Noli e altre spese gravanti sulla merce
L'incarico di svicolare
merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, lo
spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla
merce, rivalse ed assegni del mittente, dazi
doganali ed altre spese.
Lo spedizioniere non può essere ritenuto
responsabile dall'avente diritto per spese di sosta,
danni, ecc.. derivanti dal mancato anticipo di noli
e altre spese.
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ART.
26 - Obblighi del mandante sulle spese a carico
della spedizione
Il mandante, salvo patto
contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i
mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo
spedizioniere ha contratto a proprio nome, per conto
del mandante: nessun obbligo ha lo spedizioniere di
anticipare somme per conto del mandante.
Qualora, previo accordo, il mandante non anticipi i
fondi, o qualora le somme a lui richieste dallo
spedizioniere non pervengano tempestivamente, a
quest'ultimo devono essere riconosciute, oltre alle
normali competenze, alla commissione per anticipo
fondi, ed agli interessi per il ritardo, anche le
eventuali perdite sui cambi, qualora, al momento
dell'incasso della valuta nella quale è stato
stabilito il conteggio, questa abbia subito un
ribasso.
L'avere lo spedizioniere accettato di gravare sulle
merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o
l'avere il mandante ordinato allo spedizioniere di
addebitare determinate spese al destinatario o
terzi, non esonera il mandante dall'obbligo del
relativo pagamento, qualora, per mancato svincolo
della merce da parte del destinatario o per altra
ragione , lo spedizioniere non possa realizzare il
suo credito.Il mandante è tenuto a rimborsare, a
semplice richiesta dello spedizioniere, eventuali
differenze a debito per noli, dazi e altre spese
riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito
emessi da amministrazioni statali, vettori, ecc..
entro i termini di prescrizione stabiliti per ognuno
di essi.
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ART.27
- Pagamento delle somme dovute allo spedizioniere
Le fatture dello
spedizioniere sono da regolare a vista. In caso di
ritardato pagamento, senza necessità di messa in
mora, si fa luogo all'applicazione di interessi
nella misura dei tassi passivi correnti sul mercato
finanziario, senza che ciò influisca sulla
esigibilità del credito.
[inizio pagina]
ART.
28 - Obblighi del mandante sulle intimazioni di
pagamento fatte dallo spedizioniere in conseguenza
delle merci detenute
Il mandante è obbligato a
manlevare immediatamente lo spedizioniere da
intimazioni di pagamento per rilievi, noli, dazi,
contributi di avaria, multe od altri esborsi che gli
vengono richiesti in qualità di disponente o
detentore di merci per conto terzi.
In mancanza, lo spedizioniere è autorizzato a
prendere le misure che ritiene opportune a sua
garanzia e procedere, occorrendo, alla alienazione
od anche alla distruzione della merce a norma
delle leggi vigenti nel Paese ove si trova la merce
o delle Convenzioni Internazionali applicabili.
Il mandante è tenuto ad informare tempestivamente
lo spedizioniere di tutti gli obblighi di ordine
giuridico, doganale, ecc.. che gli derivano dalla
detenzione della merce, e di tutte le conseguenze
dell'omissione risponde nei confronti dello
spedizioniere.
[inizio pagina]
ART.29
- Limiti di responsabilità dello spedizioniere per
inesatta applicazione di noli e dazi
In mancanza di precisi
accordi contrari, lo spedizioniere non assume alcuna
responsabilità per le informazioni relative a
tassi di nolo, diritti , tasse, spese, tariffe ecc..
Lo spedizioniere non è responsabile per l'inesatta
applicazione di noli e dazi e non risponde neppure
delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di
dazi o altre disposizioni dell'Autorità.
[inizio pagina]
ART.
30 - Addebiti e trattenute del mandante
Addebiti o trattenute del
mandante su quanto spettante allo spedizioniere sono
ammissibili solo se relativi a crediti scaduti e
riconosciuti da quest'ultimo.
[inizio pagina]
ART.31
- Valore dell'assicurazione
Lo spedizioniere non è
tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di un
ordine scritto ed espresso dal mandante. Egli
stipula l'assicurazione come semplice intermediario
alle condizioni delle polizze e delle clausole
speciali delle Compagnie di assicurazione scelte da
lui e senza alcuna propria responsabilità, anche se
non ha comunicato al mandante il nome
dell'assicuratore.
In mancanza di esatta precisazione da parte del
mandante dei rischi da assicurare, vengono coperti
solo i rischi ordinari.La semplice indicazione del
valore della merce non costituisce incarico di
assicurazione.
A tutti gli effetti, l'assicurazione sarà da
considerarsi operante non appena lo spedizioniere
sia in grado di concluderla. Se lo spedizioniere ha
effettuato l'assicurazione a nome suo ma per conto
del mandante, egli è solo tenuto, su richiesta a
cedere al mandante i suoi diritti nei confronti
dell'assicuratore. Se l'assicuratore dovesse mettere
in qualsiasi modo, in dubbio l'applicabilità della
polizza, il mandante farà ricorso solo contro
l'assicuratore e lo spedizioniere non avrà alcuna
responsabilità in proposito. In nessun caso lo
spedizioniere può essere considerato come
coassicuratore.
Qualora l'assicurazione venisse coperta dal mittente
o dal destinatario, il mandante si impegna ad
ottenere che nelle condizioni di assicurazione sia
escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei
confronti dello spedizioniere.
[inizio pagina]
ART.
32 - Portata dell'assicurazione:compenso allo
spedizioniere
In caso di danno spetta al
mandante quale risarcimento soltanto quanto lo
spedizioniere ha ricevuto dall'assicuratore. Lo
spedizioniere assolve i suoi obblighi cedendo al
mandante, dietro sua richiesta, i diritti verso
l'assicuratore e quindi, in caso di perdita o avaria
o altro danno previsto dalla polizza, spetta al
mandante agire nei confronti degli assicuratori o
terzi responsabili. Il mandante può dare incarico
allo spedizioniere di procedere, per suo conto e
rischio, alle pratiche relative alla realizzazione
dei diritti.
Per la trattazione delle pratiche relative ai danni
ed avaria eseguita dai periti nominati dalle
Compagnie di assicurazione o dai Vettori, per
l'esercizio della rivalsa nei confronti dei terzi
responsabili ed altre pratiche del genere, lo
spedizioniere ha diritto ad uno speciale compenso
oltre a quello che gli deriva normalmente dal
mandato di spedizione.
[inizio pagina]
ART.
33 - Deposito: condizioni
L'eventuale deposito della
merce viene effettuato a scelta dallo spedizioniere
nei propri locali o in quelli di terzi (privati o
pubblici). Se lo spedizioniere ha immagazzinato la
merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra lo
spedizioniere ed il suo mandante sono valide le
stesse condizioni vigenti fra lo spedizioniere ed il
terzo depositario.
Se lo spedizioniere ha immagazzinato la merce in
propri depositi non è tenuto ad adottare speciali
misure per la sicurezza e sorveglianza dei depositi
e soddisfa ai suoi obblighi se vi abbia dedicato la
cura necessaria nel limite delle consuetudini
locali.
Nel caso in cui partite di merci vengano dal
mandante affidate allo spedizioniere con l'incarico
di depositarle per lunga permanenza a magazzino,
fermo restando quanto sopra stabilito, il mandante
è libero di visitare i locali di deposito o farli
visitare, previo accordo con lo spedizioniere ed il
depositario.
Eccezioni o rilievi debbono essere fatti
immediatamente.
[inizio pagina]
ART.
34 - Controlli e manipolazioni della merce
depositata
Qualunque verifica,
lavorazione, prelievo campioni o manipolazione di
merce da eseguirsi durante la permanenza a
magazzino, dovrà essere previamente concordata ed
eseguita da incaricati dello spedizioniere,o, ove
nulla osti, anche dal personale del mandante,
sempre, però con l'assistenza retribuita dello
spedizioniere.
[inizio pagina]
ART.
35 - Durata del deposito
Lo spedizioniere può
recedere in qualsiasi momento dal contratto di
deposito con preavviso di un mese a mezzo lettera
raccomandata all'ultimo indirizzo comunicatogli.
Una recessione senza preavviso è ammessa nel caso
in cui la merce possa recare danno ad altre merci.
Lo spedizioniere, qualora abbia motivo di dubitare
che i suoi diritti non siano coperti dal valore
delle merci, è autorizzato a fissare al mandante un
termine entro il quale questi deve provvedere alla
copertura delle sue spettanze: in mancanza di che lo
spedizioniere è autorizzato a vendere la merce ed a
rivalersi sul ricavato delle proprie spettanze.
[inizio pagina]
ART.
36 - Ricevuta di deposito - riconsegna della merce
Ad avvenuto immagazzinamento
della merce, lo spedizioniere rilascerà, a
richiesta, conferma di ricevimento e rispettivamente
d'immagazzinamento.
La riconsegna della merce verrà effettuata
solamente dietro disposizione scritta, firmata dal
mandante o dall'avente diritto, secondo le
disposizioni del mandante; le conferme di
ricevimento o di immagazzinamento della merce, non
hanno valore agli effetti della riconsegna e non
costituiscono prova di proprietà delle merci.
[inizio pagina]
ART.
37 - Privilegio e diritto di ritenzione
Lo spedizioniere ha nei
confronti del mandante, per eventuali suoi crediti
scaduti o in scadenza che gli derivano dalle sue
prestazioni, il privilegio ed il diritto di
ritenzione sulle merci ed altri valori in suo
possesso.
[inizio pagina]
ART.
38 - Limiti di responsabilità di dipendenza
dell'operato di terzi
Lo spedizioniere non
risponde dell'operato delle imprese di trasporto,
come pure di altri spedizionieri, depositari,
assicuratori, banche, le cui prestazioni ha
richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli
è responsabile solo per colpa commessa nella loro
scelta o nella trasmissione delle istruzioni, e non
dell'operato dei singoli prescelti o incaricati.
Mancando la colpa nella scelta e nella trasmissione
delle istruzioni, lo spedizioniere è tenuto soltanto
a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del
proprio mandante, nonché a cedere a quest'ultimo
l'azione spettategli in forza dei relativi
contratti verso i terzi eventualmente responsabili.
Qualora lo spedizioniere emetta un documento per il
trasporto combinato Fiata Bill of Loading (FBL)
riconosciuto dalla Camera di Commercio
Internazionale (C.C.I.) lo spedizioniere assumerà
le responsabilità previste dalle condizioni
generali riportate sul retro del documento stesso ed
il trasporto si intenderà effettuato in base a
dette Condizioni Generali.
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ART.
39 - Impossibilità di assolvimento dei compiti per
cause di forza maggiore
Avvenimenti che non siamo
causati dallo spedizioniere, ma che gli impediscano
in tutto o in parte di assolvere ai suoi obblighi,
ivi compresi scioperi e serrate, nonché tutte le
cause di forza maggiore previste dalle convenzioni
internazionali, esonerano lo spedizioniere, per il
periodo della loro durata, da responsabilità nei
riguardi degli incarichi pregiudicati da tali
eventi. In tali casi lo spedizioniere è
autorizzato, ma non obbligato, a recedere dal
contratto, anche se l'incarico sia stato già
parzialmente eseguito.
Analogamente al mandante compete, in questi casi, lo
stesso diritto, qualora non gli venga garantita la
continuità dell'esecuzione dell'ordine. In caso di
recesso dello spedizioniere o del mandante,
quest'ultimo deve rimborsare allo spedizioniere
tutte le spese di trasporto, magazzinaggio,
noleggio, giacenza, sosta, assicurazione, consegna,
ecc.. sostenute, comprese quelle causate da forza
maggiore.
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ART.
40 - Impedimenti e limitazioni di trasporti
Lo spedizioniere non è
tenuto a controllare né a richiamare l'attenzione
del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge
o di autorità riguardanti la spedizione, come
limitazioni di importazione, di esportazioni, di
transito.
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ART.
41 - Massimali risarcimento danni
Premesso quanto indicato
dagli artt. 2 e 4 delle presenti Condizioni
Generali, nei casi di responsabilità dello
spedizioniere essa é comunque limitata al
chilogrammo lordo del valore precisato all'art. 4 .
Quando il valore dichiarato risulti superiore al
valore commerciale corrente ed in ogni altro caso di
discordanza sul valore, viene preso per base, ad
ogni effetto il valore commerciale corrente nel
luogo e nell'epoca in cui viene stipulato il
contratto di spedizione.
Nel caso di mancanze, avarie o ritardi per
spedizioni di campioni e di merci destinate a fiere,
esposizioni ecc.., la responsabilità dello
spedizioniere è limitata al valore della merce
dichiarato all'atto della spedizione e comunque
entro i limiti di cui al primo comma del presente
articolo.
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ART.
42 - Danni derivanti da insufficienza di imballaggio
Lo spedizioniere non
risponde dei danni di qualsiasi specie relativi a
merci non imballate o insufficientemente imballate.
Merci che in base alle condizioni od usi inerenti al
relativo contratto di trasporto, siano considerate
non imballate o insufficientemente imballate, sono
considerate tali anche nei confronti dello
spedizioniere.
Danneggiamenti all'imballaggio esternamente
riconoscibili subito o che si manifestano
successivamente possono essere riparati dallo
spedizioniere a spese del mandante, senza che con ciò
egli assuma alcuna conseguente responsabilità.
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ART.
43 - Luogo e modalità (accertamento danni)
Lo spedizioniere non
risponde per danni constatati dopo l'avvenuta
consegna dei colli in regolari condizioni esterne.
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ART.
44 - Segnalazioni dei danni allo spedizioniere
Onde mettere lo
spedizioniere in grado di far valere eventuali
diritti verso terzi, ogni danno, anche se non
riconoscibile esteriormente, deve essere
tempestivamente segnalato per iscritto al vettore
cui è stato affidato il trasporto dallo
spedizioniere in esecuzione dell'incarico ricevuto,
accertato nelle forme di legge e portato
immediatamente a conoscenza dello spedizioniere.
Se allo spedizioniere perviene una comunicazione di
danno quando egli non è più in grado di far valere
i suoi diritti nei confronti dei terzi, lo
spedizioniere non è responsabile delle conseguenze.
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ART.
45 - Regolamento interferenze di terzi interessati
alle spedizioni
Se un terzo , che sia
direttamente o indirettamente interessato al mandato
conferito allo spedizioniere o alla sua esecuzione,
elevi in dipendenza di ciò delle pretese nei
confronti dello spedizioniere, il mandante è tenuto
a liberare immediatamente lo spedizioniere da
tali pretese che dovranno essere regolate tra il
mandante stesso ed il terzo.
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ART.
46 - Estensione della responsabilità
Lo spedizioniere è libero
di assumersi responsabilità maggiori di quelle
previste dalle norme che precedono con una espressa
pattuizione preventiva, e dietro corrispettivo di
uno speciale compenso.
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ART.
47 - Termine prescrizionale
Fermo il disposto
dell'articolo 2951 del Codice Civile circa il
termine di prescrizione dei diritti derivanti dal
contratto di spedizione, lo spedizioniere ha diritto
di ottenere in qualsiasi momento dal proprio
mandante l'equivalente degli importi che, in
dipendenza dell'esecuzione degli incarichi
affidatigli, egli sia tenuto a corrispondere
ad Enti pubblici o privati a favore dei quali
valgono dei termini di prescrizione superiori a
quello di cui sopra.
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