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ESTRATTO
da "SPEDIZIONIERE DOGANALE"
NUOVO FORMULARIO
UNICO
LO SPEDIZIONIERE DOGANALE
DECRETO MINISTERIALE 11 Novembre 1987*
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
VISTO l’articolo 350 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 1938 che
approva le istruzioni sui registri e sugli altri
stampati per le scritture doganali e le successive
integrazioni e modifiche;
VISTO il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio,
del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione
delle formalità negli scambi di merci all’interno
della Comunità;
VISTO il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio,
del 18 febbraio 1985, relativo all’adozione del
modello di formulario di dichiarazione da utilizzare
negli scambi di merci all’interno della Comunità,
modificato con regolamento (CEE) n. 2791/86 della
Commissione;
VISTO il regolamento (CEE) n. 2855/85 della
Commissione, del 18 settembre 1985, recante
disposizioni di applicazione dei suddetti regolamenti
(CEE), modificato con regolamento (CEE) numero 2792/86
della Commissione, del 22 luglio 1986;
VISTO il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio,
dell’8 luglio 1985, che istituisce modelli
comunitari di dichiarazione d’esportazione e
d’importazione, modificato con regolamento (CEE) n.
1059/86 del Consiglio dell’8 aprile 1986;
VISTO il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio,
del 13 dicembre 1976, relativo al transito
comunitario, e le successive modifiche;
VISTO il regolamento (CEE) n. 2793/86 della
Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i
codici da utilizzare per la compilazione dei formulari
di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, n. 1900/85 e n.
222/77 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CEE) n. 1062/87 della
Commissione, del 27 marzo 1987, recante disposizioni
di applicazione e misure di semplificazione del regime
di transito comunitario;
VISTA la decisione 87/267/CEE del Consiglio del 28
aprile 1987 con cui è stata approvata la convenzione
fra la Comunità economica europea e i paesi dell’EFTA,
relativa alla semplificazione delle formalità negli
scambi di merci;
VISTA la decisione 87/415/CEE del Consiglio, del 15
giugno 1987, relativa alla conclusione della
convenzione tra la Comunità economica europea e i
paesi dell’EFTA, relativa ad un regime comune di
transito;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
recante misure in materia tributaria, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e,
in particolare, i commi 62, 63 e 64 dell’articolo 5
del testo coordinato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 dell’8.3.1983 nonché il proprio
decreto 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25.3.1983 con il quale sono stati
stabiliti i casi nei quali gli obbligati debbono
indicare nelle dichiarazioni doganali in forma scritta
codici sostitutivi del codice fiscale;
RILEVATA la necessità di stabilire i modelli dei
formulari da utilizzare negli scambi con i Paesi terzi
non appartenenti all’EFTA corrispondenti ai modelli
dei formulari stabiliti dal regolamento (CEE) n.
679/85 e dalla Convenzione con i paesi dell’EFTA,
nonché di completare le disposizioni comunitarie
laddove ne sia stata demandata la facoltà ai singoli
Stati membri;
CONSIDERATA l’opportunità di estendere l’uso dei
predetti formulari anche alle operazioni di spedizione
da una dogana all’altra, di cabotaggio e di
circolazione, non comprese nell’ambito di
applicazione della normativa comunitaria;
DECRETA
Art. 1
In conformità alle disposizioni emanate dalla Comunità
economica europea, sono approvati gli allegati modelli
dei formulari per le dichiarazioni doganali, qui di
seguito elencati:
1) modello del formulario a 8 esemplari (allegato I);
2) modello del formulario a 4 esemplari (allegato II);
3) modello del formulario complementare a 8 esemplari
(allegato III);
4) modello del formulario complementare a 4 esemplari
(allegato IV);
Sono altresì approvate le annesse istruzioni per la
stampa, l’uso e la compilazione dei predetti
formulari (allegato V).
Art. 2
I formulari di cui all’art. 1 sostituiscono i
formulari T/EX e Tbis/EXc previsti dal D.M. 14
dicembre 1977, il formulario IM previsto dal D.M. 5
novembre 1981 ed ogni altro stampato attualmente in
uso per le dichiarazioni doganali, ad eccezione di
quelli previsti da accordi internazionali o nel quadro
di procedure semplificate.
I riferimenti ai modelli sostituiti, contenuti in
vigenti norme legislative e regolamentari,
s’intendono effettuati ai modelli dei formulari di
cui all’art. 1.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
1988.
Roma, 11 novembre 1987
*Diramato con circolare 18 novembre 1987 n. 3137/II -
Direzione Generale delle Dogane.
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