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TESTO
UNICO delle DISPOSIZIONI LEGISLATIVE in MATERIA
DOGANALE
TUTTE QUESTE
DISPOSIZIONI SONO SOGGETTE A VARIAZIONI PER VIA
DELLE CONTINUE E MUTEVOLI INDICAZIONI DELLE CEE.
VI INVITIAMO PERTANTO ALLA CONSULTAZIONE, PER I
PARTICOLARI DEL CASO, DELLE CIRCOLARI STESSE.
D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43. Approvazione del Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia
doganale (G.U.S.O. n. 80 del 28 marzo 1973) (*)
(*) Modificato e integrato con:
- D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 ( G.U. n. 68 del 13
marzo 1974), convertito, con modificazioni, in L. 16
aprile 1974, n. 117 (G.U. n. 115 del 4 maggio 1974);
- L. 14 agosto 1974, n. 346 ( G.U. n. 215 del 17
agosto 1974);
- L. 10 dicembre 1975, n. 724 (G.U. n. 4 del 7
gennaio 1976);
- D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (G.U. n. 60 del 5 marzo
1976); convertito, con modificazioni, in L. 30
aprile 1976, n. 159 (G.U. n. 116 del 4 maggio 1976);
- L. 6 marzo 1976, n. 51 ( G.U. n. 74 del 20 marzo
1976);
- D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960 ( G.U. n. 1 del 2
gennaio 1978);
- D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35 (G.U. n. 55 del 22
febbraio 1978);
- L. 20 aprile 1978, n. 153 (G.U. n. 124 del 6
maggio 1978);
- D.L. 26 maggio 1978, n. 216 (G.U. n. 145 del 27
maggio 1978); convertito, con modificazioni, in L.
24 luglio 1978, n. 388 (G.U. n. 207 del 26 luglio
1978);
- D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (G.U. n. 319 del
15 novembre 1978);
- D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499 (G.U. n. 250
dell’11 settembre 1981);
- L. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U.S.O. n. 329 del
30 novembre 1981);
- D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (G.U. n.270 del 30
settembre 1982), convertito, con modificazioni, in
L. 27 novembre 1982, n. 873 (G.U. n. 328 del 29
novembre 1982);
- L. 21 luglio 1984, n. 362 (G.U. n. 202 del 24
luglio 1984);
- L. 7 marzo 1985, n. 77 (G.U.S.O. n. 66 del 18
marzo 1985);
- D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 (G.U. n. 138 del 13
giugno 1985).
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO DOGANALE
Art. 1 - Linea doganale
Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati
costituiscono la linea doganale.
Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci
dei fiumi e degli altri corsi d’acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini
interni di ogni specie, la linea doganale segue la
linea retta congiungente i punti più foranei di
apertura della costa; in corrispondenza dei porti
marittimi segue il limite esterno delle opere
portuali e le linee rette che congiungono le
estremità delle loro aperture, in modo da includere
gli specchi d’acqua dei porti medesimi. Nel tratto
fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di
Livigno la linea doganale, anziché il confine
politico, segue rispettivamente le sponde nazionali
del lago di Lugano e la delimitazione del territorio
del comune di Livigno verso i comuni italiani ad
esso limitrofi (1). Il confine politico che
racchiude il territorio del comune di Campione
d’Italia non costituisce linea doganale.
(1) Con D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960, è stata
soppressa la frase “nel tratto di Gorizia al mare
la linea predetta coincide con il confine orientale
della regione Friuli-Venezia-Giulia”.
Art. 2 - Territorio doganale e territori
extra-doganali
Il territorio circoscritto dalla linea doganale
costituisce il territorio doganale.
Il mare territoriale è considerato come territorio
doganale, eccetto per quanto concerne l’impiego ed
il consumo dei macchinari, materiali ed altri
prodotti di cui all’art. 132. Agli effetti
doganali le acque marittime comprese fra il lido e
le linee di base di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26/4/1977 n. 816, sono assimilate
al mare territoriale (comma così integrato
dall’art. 1 D.P.R. 16/12/1977 n. 960. E’ altresì
considerato come territorio doganale lo spazio aereo
sottoposto alla sovranità dello Stato. I territori
dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, nonché
le acque nazionali del lago di Lugano
racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel
tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi
nel territorio doganale, costituiscono i territori
extra-doganali. Sono assimilati ai territori
extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e
gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli
132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali
regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle
d’Aosta ed in quello della provincia di Gorizia,
dichiarati “zona franca” rispettivamente con
l’art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, e con l’art. 1 della legge 1°
dicembre 1948, n. 1438.
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 3 - Ordinamento amministrativo
Agli effetti dell’ordinamento amministrativo dei
servizi doganali, il territorio della Repubblica è
suddiviso in compartimenti. Ciascun compartimento è
ripartito in due o più circoscrizioni doganali;
ciascuna circoscrizione comprende una o più dogane.
Art. 4 - Compartimenti doganali
Ai capi dei compartimenti doganali è attribuita
l’alta vigilanza sugli uffici doganali del
compartimento; essi esercitano altresì azione di
direttiva e di indirizzo relativamente alla
efficienza degli uffici predetti nonchè le altre
attribuzioni espressamente previste da norme
legislative e regolamentari.
Qualora le esigenze connesse con lo sviluppo dei
traffici aerei lo giustifichino, il Ministro per le
finanze può stabilire che talune attribuzioni dei
compartimenti doganali siano devolute, limitatamente
alla parte attinente al traffico aereo, ad un
apposito ispettorato centrale alle dirette
dipendenze della direzione generale delle dogane e
imposte indirette, con sede in Roma (1).
(1) Vedi D.M. 18 dicembre 1972 (G.U. n. 333 del 27
dicembre 1972) e D.M. 15 ottobre 1977 (G.U. n. 295
del 28 ottobre 1977) con i quali è stato
rispettivamente istituito e soppresso l’I.C.S.A.D.
Art. 5 - Circoscrizioni doganali
Ai capi delle circoscrizioni doganali sono
attribuite funzioni dirigenziali di organizzazione,
di coordinamento e di vigilanza dei servizi doganali
nell’ambito della circoscrizione medesima e le
altre competenze espressamente previste da norme
legislative e regolamentari.
Art. 6 - Dogane e loro ubicazioni
Le dogane sono istituite in prossimità della linea
doganale di terra e di mare, presso i punti di
approdo dei laghi di confine e nell’ambito degli
aeroporti aperti al traffico aereo civile
internazionale; sono altresì istituite
nell’interno del territorio dello Stato, presso i
centri commerciali, industriali o turistici.
In base ad accordi con gli Stati confinanti, presso
i transiti di confine possono essere istituite, in
territorio italiano o in territorio estero, dogane
internazionali, nelle quali gli organi doganali dei
due Stati finitimi provvedono ad assicurare
l’applicazione delle norme stabilite dalle
rispettive legislazioni doganali. Le dogane
internazionali ubicate in territorio estero si
considerano, agli effetti amministrativi, poste nel
territorio della provincia italiana più vicina.
Nelle circoscrizioni doganali comprendenti più
dogane la competenza territoriale di ciascuna dogana
è stabilita dal capo della circoscrizione.
Art. 7 - Sezioni doganali, posti doganali e posti di
osservazione
Ciascuna dogana può avere alle proprie dipendenze
una o più “sezioni”, nonchè uno o più
“posti doganali” e “posti di osservazione”,
funzionanti come sezioni. Le sezioni doganali devono
essere ubicate nell’ambito del territorio della
provincia nella quale trovasi la sede della dogana
medesima. Tuttavia, le sezioni funzionanti in
prossimità dei transiti di confine ovvero presso
stabilimenti o depositi possono essere ubicate anche
fuori del territorio predetto. Possono essere
istituite, anche fuori del territorio della
provincia, sezioni doganali destinate a funzionare
soltanto in determinati giorni della settimana o del
mese ovvero in determinati periodi dell’anno. Al
personale assegnato a tali sezioni compete il
trattamento di missione secondo le norme vigenti in
materia. I posti doganali possono essere istituiti
lungo la linea doganale, nella località dove
l’esiguità del traffico non giustifica
l’istituzione di una dogana. I posti di
osservazione possono essere istituiti lungo la linea
doganale per vigilare ed accertare l’entrata e
l’uscita delle merci, qualora la dogana sia
situata in luoghi distanti da detta linea.
Art. 8 - Classificazione delle dogane
Agli effetti della competenza per materia, le dogane
si distinguono in tre categorie. Sono di prima
categoria le dogane abilitate a compiere qualsiasi
operazione e per merci di qualsiasi specie. Sono di
seconda categoria le dogane specializzate per il
compimento di determinate operazioni ovvero di
operazioni relative a determinate merci. Sono di
terza categoria le dogane istituite in località di
non rilevante movimento commerciale, industriale o
turistico, la cui competenza è limitata
prevalentemente alle operazioni di interesse locale.
Secondo la loro ubicazione, le dogane si distinguono
in dogane di confine, dogane di mare, dogane
aeroportuali e dogane interne. Ai fini
amministrativo-contabili le dogane si distinguono in
dogane principali e dogane secondarie.
Art. 9 (1) - Istituzione, soppressione e
determinazione delle competenze delle dogane
Il Ministro delle finanze, con propri decreti,
stabilisce: i compartimenti doganali, le
circoscrizioni doganali, le dogane principali e le
dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le
sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di
osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la
competenza per materia di quelle di seconda e terza
categoria; i punti della linea doganale da
attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei
punti predetti ed il competente ufficio doganale per
l’entrata e per l’uscita delle merci; il periodo
di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo
comma dell’art. 7.
Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti
doganali e dei posti di osservazione sono stabilite,
nei limiti di competenza della dogana dalla quale
dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.
I controlli e le formalità di frontiera relativi a
merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi
doganali ovvero aventi determinate destinazioni
geografiche possono essere ripartiti selettivamente,
secondo criteri prestabiliti con decreto del
Ministro delle finanze, tra più uffici doganali di
frontiera operanti nella medesima area di confluenza
delle correnti di traffico o nella stessa zona
portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei
traffici internazionali.
La istituzione di una sezione doganale, quando viene
richiesta da un ente od impresa nel proprio
esclusivo interesse, è subordinata all’impegno da
parte del richiedente di fornire gratuitamente i
locali da adibirsi a sede dell’ufficio nonchè di
assumere a proprio carico le spese di impianto e di
esercizio dei servizi necessari ad assicurare
l’agibilità della sezione stessa.
(1) I primi tre commi di questo articolo sono stati
sostituiti dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, in
vigore dall’1 agosto 1985.
Art. 9 bis (1) - Localizzazione di determinate
operazioni doganali
Il Ministro per le finanze con proprio decreto da
pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, può stabilire che in deroga
alla competenza per materia delle dogane di
qualsiasi categoria, le operazioni doganali di
importazione e di esportazione, anche temporanea,
relative a determinate merci o a merci trasportate
con determinati veicoli od a merci viaggianti sotto
determinati regimi doganali siano accentrate presso
talune dogane (2) ovvero siano compiute presso la
dogana del luogo ove si trova il deposito o
stabilimento dell’impresa rispettivamente
destinataria e mittente.
(1) Aggiunto dall’art. 1 D.P.R. 16/12/1977 n. 960.
(2) Vedi D.M. 21 gennaio 1978 (G.U. n. 23 del 24
gennaio 1978); D.M. 10 marzo 1978 (G.U. n. 70
dell’11 marzo 1978); D.M. 27 dicembre 1979 (G.U.
n. 355 del 31 dicembre 1979); D.M. 14 novembre 1980
(G.U. n. 314 del 15 novembre 1980); D.M. 27 marzo
1981 (G.U. n. 88 del 30 marzo 1981); D.M. 1 giugno
1981 (G.U. n. 150 del 3 giugno 1981); D.M. 7 agosto
1981 (G.U. n. 219 dell’11 agosto 1981); D.M. 29
gennaio 1982 (G.U. del 2 febbraio 1982).
Art. 10 - Laboratori chimici delle dogane
L’istituzione o la soppressione dei laboratori
chimici delle dogane e imposte indirette sono
stabilite con decreto del Presidente della
Repubblica. Con decreto del Ministro per le finanze,
da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, possono essere istituite nelle
località di notevole importanza commerciale sezioni
specializzate dei competenti laboratori chimici
delle dogane imposte indirette. L’istituzione di
una sezione specializzata, quando viene richiesta da
un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse,
è subordinata all’impegno da parte del
richiedente di fornire gratuitamente i locali da
adibirsi a sede dell’ufficio e le necessarie
attrezzature tecniche, nonchè di assumere a proprio
carico le spese di impianto e di esercizio dei
servizi necessari ad assicurare l’agibilità della
sezione stessa. La soppressione delle sezioni
specializzate è disposta con analogo provvedimento
del Ministro per le finanze.
Art. 11 (1) - Orario degli uffici doganali
I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni
doganali, tenuto conto delle esigenze e delle
consuetudini della produzione, del commercio e di
traffici, stabiliscono l’orario dei dipendenti
uffici, ferme restando le disposizioni vigenti
sull’orario ordinario di lavoro degli impiegati
civili dello Stato.
L’orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane
di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume
del traffico lo giustifica, deve essere stabilito,
sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri
servizi dei quali è prescritto l’intervento in
relazione all’entrata nel territorio doganale ed
all’uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli
e delle merci, in modo da consentire che:
a) il passaggio delle frontiere sia assicurato
ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti
controlli e formalità per i veicoli che circolano
vuoti o trasportano merci in regime doganale di
transito;
b) i controlli e le formalità relativi alla
circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci
che non circolano in regime doganale di transito
possano essere espletati dal lunedì al venerdì,
per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato
per almeno sei ore senza interruzione, salvo se
questi giorni sono festivi; per le operazioni
doganali eseguite nel periodo di apertura degli
uffici oltre il limite dell’orario ordinario di
lavoro degli impiegati civili dello Stato è
addebitato il costo del servizio (2).
Nei centri elaborazione dati dei compartimenti
doganali è stabilito un orario di ventiquattro ore
al giorno.
Il Ministro delle finanze può disporre riduzioni
degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei
casi di inesistente o scarsa circolazione delle
persone e dei veicoli ovvero di mancata
utilizzazione delle apparecchiature terminali
collegate ai centri elaborazione dati. I capi delle
dogane possono consentire, su richiesta motivata
degli operatori, il compimento delle operazioni
doganali oltre l’orario di ufficio o fuori del
circuito doganale verso pagamento del costo del
servizio.
(1) Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 maggio
1985, n. 254 in vigore dall’ 1 agosto 1985.
(2) Vedi in proposito gli artt. 14, 15 e 19 del
D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, infra riportato.
Art. 12 - Disposizioni relative al personale delle
dogane
Per esigenze di servizio i capi dei compartimenti
doganali possono disporre, nell’ambito del
compartimento, distacchi ed invii in missione di
personale doganale per periodi non superiori ad un
mese, informandone tempestivamente il Ministero e le
intendenze di finanza interessate. I posti di
ufficiale e di commesso nei ruoli del personale
delle dogane sono conferiti, nei limiti della metà
del numero disponibile, ai sensi rispettivamente
dell’art. 352, primo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
dell’articolo unico della legge 4 febbraio 1958,
n. 94. I posti da conferirsi ai sensi delle predette
disposizioni che restassero non utilizzati per
mancanza di aspiranti ovvero per rinuncia o per
decadenza dalla nomina e la rimanente metà dei
posti disponibili sono conferiti mediante i normali
pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti
previste da altre leggi speciali a favore di
particolari categorie di cittadini. Coloro che
vengono immessi nei ruoli organici delle carriere
del personale delle dogane devono essere assegnati,
salvo casi eccezionali, presso una dogana avente
sede in una delle circoscrizioni limitrofe al
confine terrestre o in un’isola distante oltre
dieci miglia marine dalle coste della penisola e
prestarvi effettivo servizio per almeno tre anni. In
caso di insufficienza di personale doganale, la
reggenza di piccole dogane di terza categoria e di
sezioni doganali di modestissimo traffico può
essere affidata, con provvedimento del Ministro per
le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia
di finanza. Salvo casi particolari, il funzionamento
dei posti doganali e dei posti di osservazione è
assicurato dai comandi di brigata del Corpo predetto
competenti per territorio.
CAPO III - PRESCRIZIONI AI FINI DELLA VIGILANZA E
DEI CONTROLLI E POTERI DEGLI ORGANI DOGANALI
Art. 13 - Edifici in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale
E’ vietato di eseguire costruzioni ed altre opere
di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di
stabilire manufatti galleggianti in prossimità
della linea doganale e nel mare territoriale, nonché
di spostare o
modificare le opere esistenti senza
l’autorizzazione del capo della circoscrizione
doganale. La predetta autorizzazione a carattere
autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre
autorità, quando siano prescritte.
Art. 14 - Espropriazione od occupazione temporanea
di locali per la tutela degli interessi doganali
Si può procedere, per causa di pubblica utilità,
all’espropriazione od occupazione temporanea di
terreni o di locali occorrenti per gli uffici e
posti doganali o necessari per l’esercizio della
vigilanza. In caso di urgente necessità gli organi
dell’amministrazione doganale o competenti comandi
della guardia di finanza, previa compilazione dello
stato di consistenza degli immobili da occupare,
possono procedere alla immediata occupazione dei
terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al
prefetto della provincia, per gli ulteriori
provvedimenti di sua spettanza.
Art. 15 - Restrizioni per il deposito di merci
estere nei territori extra-doganali
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, può vietare la costituzione,
nei territori elencati nell’art. 2, quarto comma,
di depositi di determinate merci estere, ovvero
limitarli ai bisogni degli abitanti.
Art. 16 - Passaggio della linea doganale
Le merci possono attraversare la linea doganale
soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel
punto di attraversamento stabilito non esista una
dogana o una sezione doganale o un posto doganale,
il trasporto fra il punto stesso e la località sede
dell’ufficio doganale, il trasporto fra il punto
stesso e la località sede dell’ufficio competente
deve avvenire sia per le merci in entrata sia per
quelle in uscita, lungo le vie all’uopo prescritte
in base al primo comma dell’art. 9. Il capo della
circoscrizione doganale, con provvedimento motivato,
può vietare o limitare il movimento delle merci nei
punti di attraversamento della linea doganale
durante le ore notturne; può altresì vietare o
limitare l’esecuzione, durante le ore predette, di
operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci
nei porti o punti di approdo e negli aeroporti
internazionali.
Art. 17 - Spazi doganali
Sono spazi doganali i locali in cui funziona un
servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la
dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a
mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della
guardia di finanza. La delimitazione degli spazi
doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare
situazione di ciascuna località, dai competenti
organi doganali e deve essere approvata dal
Ministero delle finanze.
Art. 18 (1) - Carico e scarico delle merci. Circuito
doganale
Il carico, lo scarico, l’imbarco, lo sbarco ed il
trasbordo delle merci lungo la linea doganale e
negli aeroporti debbono essere effettuati con il
permesso della dogana e secondo le modalità dalla
stessa stabilite.
Le aree e i locali destinati dalla dogana al
compimento delle operazioni doganali costituiscono
il circuito doganale, il quale di regola coincide
con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze,
su proposta del capo della circoscrizione doganale e
sentita la camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato competente per territorio,
provvede nell’ambito degli spazi doganali alla
delimitazione del circuito doganale con proprio
decreto, copia del quale deve essere affisso presso
ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al
pubblico.
Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel
circuito doganale o, fuori di esso, solo previa
autorizzazione del capo della dogana.
(1) Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 maggio
1985, n. 254 in vigore dall’1 agosto 1985; per
l’efficacia delle norme innovative, v. art. 19 di
detto D.P.R. infra riportato.
Art. 19 - Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di
trasporto e sui bagagli delle persone
I funzionari doganali, per assicurare l’osservanza
delle disposizioni stabilite dalla legge in materia
doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è
demandata alle dogane, possono procedere,
direttamente od a mezzo dei militari della guardia
di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di
qualsiasi genere che attraversano la linea doganale
in corrispondenza degli spazi doganali o che
circolano negli spazi stessi. Quando sussistono
fondati sospetti di irregolarità i mezzi di
trasporto predetti possono essere sottoposti anche
ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente
accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti
di merci. Il detentore del veicolo è tenuto a
prestare la propria collaborazione per
l’esecuzione delle verifiche predette osservando
le disposizioni a tal fine impartite dagli organi
doganali. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli
altri oggetti in possesso delle persone che
attraversano la linea doganale in corrispondenza
degli spazi doganali o che circolano negli spazi
stessi.
Art. 20 - Controllo doganale delle persone
I funzionari doganali, per assicurare l’osservanza
delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia
doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è
demandata alle dogane, possono invitare coloro che
per qualsiasi motivo circolino nell’ambito degli
spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori
portati sulla persona. In caso di rifiuto ed ove
sussistano fondati motivi di sospetto il capo del
servizio può disporre, con apposito provvedimento
scritto specificatamente motivato, che le persone
suddette vengano sottoposte a perquisizione
personale. Della perquisizione è redatto processo
verbale che, insieme al provvedimento anzidetto,
deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla
Procura della Repubblica competente. Il procuratore
della Repubblica, se riconosce legittimo il
provvedimento, lo convalida entro le successive
quarantotto ore.
Art. 20 bis (1) - Visite, ispezioni e controlli
fuori degli spazi doganali
Le disposizioni dei precedenti art. 19 e 20 si
applicano, al fine di assicurare l’osservanza
delle norme in materia doganale e valutaria, anche
fuori degli spazi doganali nei confronti delle
persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto
che comunque attraversano il confine terrestre della
Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed
aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e
dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di
ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in
partenza per l’estero ovvero in arrivo
dall’estero. In tali casi alla competenza dei
funzionari doganali è sostituita quella degli
organi della guardia di finanza.
(1) Articolo aggiunto dal D.L. 4 marzo1976, n. 31,
in vigore dal 6 marzo 1976 e convertito in L. 30
aprile 1976, n. 159.
Art. 21 - Servizio di riscontro
Ai valichi di confine, ai varchi dei territori
extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte
dei depositi doganali e dei depositi franchi
militari della guardia di finanza procedono al
riscontro sommario ed esterno dei colli e delle
merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la
corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li
scortano e di provvedere agli altri adempimenti
demandati ai militari stessi dalle disposizioni in
vigore. Il servizio predetto è altresì espletato,
relativamente alle merci oggetto di operazioni
doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali
operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti,
nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi,
lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei
canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta
negli aeroporti, nonchè presso le stazioni
ferroviarie di confine ed internazionali, sulle
banchine dei porti o punti di approdo e negli scali
aeroportuali durante il carico, l’imbarco o il
trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili
ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi
di trasporto. I militari addetti al servizio di
riscontro hanno facoltà di prescindere
dall’eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad
una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia
tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne
siano espressamente richiesti dal capo
dell’ufficio doganale o dai funzionari addetti
alle visite di controllo ovvero dai superiori
gerarchi del Corpo (1). Se non emergono discordanze
o, comunque, non sussistono fondati sospetti di
irregolarità, i militari della guardia di finanza
appongono sui documenti doganali, quando è
prescritta, l’attestazione di riscontro; in caso
diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta
al capo dell’ufficio doganale od a chi per esso affinché
in loro presenza la merce sia sottoposta a
visita di controllo. Qualora i militari della
guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di
cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o
lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul
documento doganale nei casi in cui sia prescritta
l’attestazione di riscontro. La predetta
annotazione sostituisce a tutti gli effetti
l’attestazione di risconto.
Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le
relative annotazioni nel registro di riscontro non
vengono effettuati presso gli uffici di passaggio
quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77,
adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità
europee il 13 dicembre 1976, nell’art. 11, lettera
d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime
di transito comunitario. Tuttavia i militari della
Guardia di finanza, quando nell’esercizio del
servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di
irregolarità, inoltrano immediatamente motivata
richiesta al capo dell’ufficio doganale o a chi
per esso, affinché in loro presenza la merce sia
sottoposta a visita di controllo (2).
(1) Per l’importazione di tabacchi lavorati vedi
deroga introdotta con L. 10 dicembre 1975, n.724,
art. 5. Per l’esportazione di armi da sparo e
munizioni vedi deroga introdotta con art. 5 del D.L.
6 luglio 1974, n. 258 (convertito nella L. 14 agosto
1974, n. 393) e con art. 16 della L. 18 aprile 1975,
n. 110.
(2) Comma ultimo aggiunto da L.7 marzo 1985, n. 77
entrata in vigore il 19 marzo 1985.
Art. 22 (1) - Servizio di vigilanza
I capi delle dogane, d’intesa con i comandanti
competenti del Corpo, possono consentire che il
servizio di vigilanza affidato ai militari della
Guardia di finanza venga organizzato ed attuato con
particolari accorgimenti, che non richiedano la
continua presenza dei militari, o che venga
espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche
nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli
dove si svolgono le attività di cui al primo comma
dell’art. 18.
(1) Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 maggio
1985, n. 254 in vigore dall’ 1 agosto 1985.
Art. 23 - Zona di vigilanza doganale terrestre
Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea
doganale della frontiera terrestre verso l’interno
è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il
trasporto e il deposito delle merci estere sono
soggetti a speciale sorveglianza ai fini della
difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale
zona di vigilanza è stabilita fino a cinque
chilometri dal lido verso l’interno. Nel
delimitare la zona di vigilanza può essere superata
o ridotta l’estensione territoriale indicata nel
precedente comma quando, per il miglior esercizio
della sorveglianza ovvero per la maggiore
demarcazione della zona stessa, sia ritenuto
opportuno seguire le delimitazioni costituite da
rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti
navigabili di essi, da lagune e altre acque, da
strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone
di vigilanza per le quali esistono particolari
esigenze di sorveglianza ai fini della difesa
doganale e sono determinate, anche se non ricorrano
le condizioni di cui al precedente comma, le
distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre
e dal lido lungo la frontiera marittima verso
l’interno che possono essere stabilite,
rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri (1).
(1) Terzo comma aggiunto dal D.P.R. 8 maggio 1985,
n. 254 in vigore dall’1 agosto 1985.
Art. 24 - Delimitazione e modificazione della zona
di vigilanza doganale terrestre
La zona di vigilanza doganale terrestre è
delimitata e modificata con decreto del Presidente
della Repubblica da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale (1).
(1) Vedi allegato al D.P.R. 23 dicembre 1962, n.
2074, in vigore dall’1 giugno 1963.
Art. 25 - Esercizio della vigilanza nella zona
terrestre
Per accertare la legittima provenienza delle merci
estere soggette a diritti di confine, che sono
trasportate o si trovano depositate nella zona di
vigilanza doganale terrestre, può procedersi a
perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi
degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a
sequestro quando vi sono indizi che esse siano state
introdotte di contrabbando nel territorio doganale.
Il detentore delle merci indicate nel comma
precedente deve dimostrarne la legittima
provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di
fornire tale dimostrazione, o quando le prove
addotte siano inattendibili, è ritenuto
responsabile di contrabbando, salvo che risulti che
egli si trova in possesso della merce in conseguenza
di altro reato da lui commesso.
Art. 26 - Restrizioni per il deposito di merci nella
zona di vigilanza doganale terrestre
Con decreto del Presidente della Repubblica possono
essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a
speciali controlli i depositi da istituirsi nelle
zone di vigilanza lungo il confine della terra, per
le merci che più facilmente possono essere
sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello
stesso decreto sono determinate le condizioni e le
modalità per l’istituzione e l’esercizio di
detti depositi.
Art. 27 - Restrizioni per la navigazione nella zona
di vigilanza doganale terrestre
Con decreto del Presidente della Repubblica possono
essere imposte speciali discipline per la
navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella
zona di vigilanza doganale terrestre.
Art. 28 - Esercizio della vigilanza nei laghi di
confine
Salva l’osservanza degli accordi internazionali,
nelle acque nazionali del Lago Maggiore e del lago
di Lugano i militari della guardia di finanza
debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano
indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina
dogana per i necessari accertamenti.
Art. 29 (1) - Zona di vigilanza doganale marittima
E’ sottoposta a vigilanza doganale la zona
costituita dalla fascia di mare che si estende dalla
linea doganale fino al limite esterno del mare
territoriale.
(1) Così sostituito dall’art. 1 D.P.R. 16
dicembre1977 n. 960, in vigore dal 3 gennaio 1978.
Art. 30 - Esercizio della vigilanza nella zona
marittima
Nella zona di vigilanza doganale marittima, i
militari della guardia di finanza possono recarsi a
bordo delle navi di stazza netta non superiore a
duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano
il manifesto prescritto a norma dell’articolo 105
e gli altri documenti del carico. Se il capitano non
è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo,
ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di
violazione di norme doganali, la nave è scortata
alla più vicina dogana per i necessari
accertamenti. Per le navi di stazza netta superiore
a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui
movimenti delle navi medesime entro la zona di
vigilanza, ma quando si tenta l’imbarco o lo
sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici
doganali, i militari suddetti hanno la facoltà di
salire a bordo, di richiedere i documenti del carico
e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana
per i provvedimenti del caso.
Art. 31 - Casi di naufragio
Nel caso di naufragio gli addetti
all’amministrazione delle dogane ed i militari
della guardia di finanza, dopo aver prestato i
soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le
rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi
doganali di concerto con gli organi locali
dell’Amministrazione della marina mercantile. Alle
merci recuperate da naufragio può essere data
qualsiasi destinazione doganale consentita dalla
legge, che sia richiesta dagli eventi diritto.
Art. 32 - Vigilanza doganale negli aeroporti
All’arrivo, alla partenza e durante gli
stazionamenti di un aeromobile, i funzionari
doganali e i militari della guardia di finanza
possono procedere agli accertamenti di loro
competenza riguardanti l’aeromobile, il suo
equipaggio , le persone presenti a bordo e le cose
trasportate. Nel regolamento per l’applicazione
del presente testo unico saranno stabilite le norme
per l’esercizio della vigilanza sugli aeromobili
che fanno scalo in aeroporti non doganali.
Art. 33 - Costituzione ed esercizio di aeroporti
L’autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato,
non può essere concessa senza il preventivo accordo
con il Ministero delle finanze ai fini della
vigilanza doganale.
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