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FIATA
COMBINED TRANSPORT
BILL of LADING
TRADUZIONE INDICATIVA DELLE
CONDIZIONI ORDINARIE (1970) CHE REGOLANO LA POLIZZA
DI CARICO PER TRASPORTI COMBINATI DELLA F.I.A.T.A.
(In caso di discordanza fa testo l’originale
inglese)
DEFINIZIONI: Il termine “MERCHANT” significa e
comprende il Caricatore, il Mittente, il
Consegnatario, il Portatore della presente Polizza
di Carico, il Ricevitore ed il Proprietario della
merce. Per “Freight Forwarder”, Spedizioniere,
Vettore si intende l’emittente della presente
Polizza di Carico nelle forme specificate al recto
di questo documento. Il solo scopo delle rubriche
dei seguenti articoli è di facilitarne il richiamo.
CONDIZIONI
1. APPLICABILITA’
La denominazione “Polizza di Carico per Trasporti
Combinati” del presente documento non è
d’ostacolo alla sua utilizzazione anche nel caso
in cui il trasporto indicato venga eseguito con
mezzi di una sola specie.
2. EMISSIONE DELLA “POLIZZA DI CARICO PER
TRASPORTI COMBINATI”
2.1 Con l’emissione della presente “Polizza di
Carico per Trasporti Combinati” lo Spedizioniere,
Vettore (Freight Forwarder):
a) si impegna a curare o a far curare l’esecuzione
dell’intero trasporto dalla località in cui la
merce viene presa in consegna a quella che, in
questa Polizza di Carico, è designata per la
riconsegna;
b) si assume le responsabilità previste nelle
presenti Condizioni.
2.2 Limitatamente all’espletamento di quanto
previsto nella presente Polizza di Carico e in
osservanza alle disposizioni in essa contenute, la
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) è
responsabile per le azioni od omissioni di chiunque
cui lo stesso ricorra per l’esecuzione del
contratto in adempimento alla Polizza stessa.
3. NEGOZIABILITA’ E TITOLO RAPPRESENTATIVO DELLA
MERCE
3.1 La presente Polizza di Carico è da ritenersi
negoziabile, salvo che non sia espressamente
contrassegnata con la dicitura “non
negoziabile”.
3.2 Con l’accettazione della presente Polizza di
Carico il “Merchant” e i suoi giratari
convengono con lo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) che, in mancanza della indicazione “non
negoziabile”, la Polizza costituisce titolo
rappresentativo della merce e il Portatore a seguito
della girata ha il diritto di ricevere o di
trasferire le merci in essa descritte.
3.3 Salvo prova contraria, la Polizza di Carico
costituisce ricevuta da parte dello Spedizioniere,
Vettore (Freight Forwarder) per le merci come
descritte e dettagliatamente indicate al recto della
Polizza stessa. Non è tuttavia ammessa prova
contraria quando la Polizza di Carico sia stata
negoziata o trasferita, a salvaguardia del terzo che
agisce in buona fede.
4. MERCI PERICOLOSE ED INDENNIZZI
4.1 Quando il mittente consegna allo Spedizioniere,
Vettore (Freight Forwarder) merci pericolose, deve
renderlo attento sulla natura esatta del pericolo e,
se necessario, indicargli le precauzioni da
prendersi.
4.2 Le merci, la cui natura pericolosa non sia stata
portata a conoscenza dello Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder), possono in qualunque momento e luogo
essere scaricate, distrutte o rese inoffensive senza
alcun indennizzo; inoltre il mittente è
responsabile per ogni spesa, perdita o danno
derivante dall’atto della loro consegna per il
trasporto o durante il loro trasporto.
5. DESCRIZIONE DELLE MERCI E DELL’IMBALLAGGIO
EFFETTUATO DAL “MERCHANT”
5.1 Il Mittente garantisce allo Spedizioniere,
Vettore (Freight Forwarder) l’esattezza della
descrizione della merce, delle marche, del numero,
della qualità e del peso quali da lui indicati nel
momento in cui lo Spedizioniere,Vettore (Freight
Forwarder) per ogni perdita, danno o spesa derivante
o dipendente da inesattezza o insufficienza di tali
indicazioni. Il diritto dello Spedizioniere, Vettore
(Freight Forwarder) a tale indennizzo non
costituisce limitazione di alcun genere delle
responsabilità a lui imputabili a seguito di questa
Polizza, nei confronti di chiunque che non sia il
mittente.
5.2 Senza alcun pregiudizio per l’Art. 6 lettera
(A) numero (2) (d), il “Merchant” è
responsabile per ogni perdita, danno o avaria
derivanti da imballaggio difettoso o insufficiente
della merce, come pure per la caricazione erronea
e/o l’imballaggio difettoso nei “containers”,
nei rimorchi e sui pianali, quando la caricazione
e/o l’imballo siano stati eseguiti dal
“Merchant” stesso o per suo conto; il
“Merchant” inoltre è responsabile per difetti o
inadeguatezza dei “containers”, dei rimorchi e
dei pianali nel caso in cui siano forniti da lui
stesso ed è tenuto ad indennizzare lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) per ogni
ulteriore spesa così provocata.
6. LIMITI DELLE RESPONSABILITA’
A. 1) Il Vettore, Spedizioniere (Freight Forwarder)
è responsabile per la perdita o i danni sofferti
dalla merce dal momento della presa in carico a
quella della riconsegna.
2) Il Vettore, Spedizioniere (Freight Forwarder) è
peraltro liberato da ogni responsabilità derivante
o dipendente da:
a) errore o negligenza del Mittente o del
Consegnatario;
b) esecuzione di istruzioni date da persona
autorizzata;
c) mancanza o difetto d’imballaggio di merci per
loro natura esposte a perdita o danneggiamento se
prive di imballo o con imballo inadeguato;
d) maneggio, caricazione, stivaggio o discarica
eseguiti dal Mittente, dal Consegnatario o da
qualsiasi altra persona agente per loro conto;
e) vizi intrinsechi della merce;
f) insufficienza o inadeguatezza delle marche e dei
numeri sulle merci o sugli imballi o sulle unità di
carico;
g) scioperi o serrate, interruzione del lavoro o
riduzione della mano d’opera, qualunque sia la
loro causa e siano essi parziali o generali;
h) ogni altra causa o avvenimento dei quali lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non possa
evitare il sopraggiungere o impedire le conseguenze
con l’impiego di ragionevole diligenza.
3) Qualora, in forza del numero 2 del presente
Articolo, lo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) non sia in alcun modo tenuto a rispondere
di taluni fatti che diano origine alla perdita o al
danno, egli è responsabile solo nella misura in cui
i fatti di cui risponde a seguito del presente
Articolo, abbiano contribuito alla perdita o al
danno.
4) Spetta allo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) l’onere di provare che la perdita o il
danno sono dovuti a una o più d’una delle cause o
a uno o più d’uno degli avvenimenti specificati
sub (a), (b) e (h) del presente Articolo. Se lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) riscontra
che la perdita o il danno possono essere
riconducibili nelle circostanze di fatto a uno o più
d’uno delle cause o avvenimenti previsti nei punti
da (c) a (g) del paragrafo 2 del presente Articolo,
si presume che tale ne sia stata la causa. Tuttavia
il reclamante ha facoltà di provare che la perdita
o il danno sono stati in realtà causati nè in
tutto nè in parte da una o più di tali cause o
eventi.
B. Se, nonostante quanto disposto in altri Articoli
delle presenti condizioni, è possibile dimostrare
dove si sono verificati la perdita o il danno, lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) ed il
“Merchant” hanno il diritto di pretendere che la
responsabilità dello Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) venga determinata secondo le norme di una
convenzione internazionale o legge nazionale, quando
i) a tali norme non può derogarsi con contratto
privato a danno del reclamante, e inoltre
ii) quando tali norme avrebbero avuto applicazione
se il “Merchant” avesse concluso con lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) un
contratto separato e diretto per quella particolare
tratta del trasporto nella quale il danno o la
perdita si sono verificati ed avesse ottenuto quale
prova di tale contratto uno specifico documento, che
deve essere emesso se tale convenzione
internazionale o tale legge nazionale trovano
applicazione.
7. PARAMOUNT CLAUSE
Le Norme dell’Aia contenute nella Convenzione
Internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1924 per
l’unificazione di talune norme concernenti le
Polizze di Carico , così come sono in vigore nel
Paese di caricazione, sono applicabili a qualunque
trasporto di merci via mare o per navigazione
interna, sia che la merce sia caricata sopra coperta
che sotto coperta.
8. LIMITE DELL’INDENNIZZO
8.1 Quando lo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) è tenuto al risarcimento per il danno o
la perdita delle merci, tale risarcimento va
calcolato secondo il valore
delle merci nel luogo e al momento della consegna al
Consegnatario a norma di contratto, e nel luogo e al
momento in cui la consegna avrebbe dovuto essere
eseguita.
8.2 Il valore della merce viene stabilito secondo le
mercuriali o, mancando queste, secondo il prezzo
corrente di mercato; in mancanza di tutti e due,
secondo il prezzo normale per merci della stessa
natura e qualità.
8.3 L’indennizzo, però non può superare i 30
(trenta) Franchi per kilogrammo di peso lordo delle
merci perdute o danneggiate (per “Franco”
intendendosi una unità costituita da mgr 65,5
d’oro al titolo 900 millesimi).
9. RITARDI, PERDITE
CONSEQUENZIALI, ecc.
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non
garantisce il tempo d’arrivo. Nell’ipotesi in
cui venisse tenuto responsabile di un ritardo, con
conseguenti perdite o danni diversi dalla perdita o
dal danneggiamento della merce, la sua responsabilità
è limitata ad un ammontare pari al doppio del nolo
rappresentato da questa Polizza di Carico, oppure
pari al valore della merce stabilito a norma
dell’art. 8 quando l’indennizzo così risultante
costituisce un ammontare inferiore.
10. ECCEZIONI
10.1 L’esonero ed i limiti di responsabilità
previsti in queste Condizioni trovano applicazione
ad ogni pretesa promossa contro lo Spedizioniere,
Vettore (Freight Forwarder) per perdita o danno alle
merci, tanto se la pretesa sia contrattuale che
extracontrattuale.
10.2 Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder)
non può beneficiare delle limitazioni previste al
paragrafo 3 dell’Art. 8, ove sia possibile provare
che la perdita o il danno dipendono da un fatto o da
un’omissione dello Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) commessi o con l’intenzione di
provocare il danno o per colpa grave, o con la
consapevolezza della probabilità del verificarsi di
un danno.
11. RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI E DEI
SUBCONTRAENTI
11.1 Se un’azione per danneggiamento o perdita
della merce è promossa contro una delle persone
indicate al paragrafo 2 dell’Art. 2, questa ha
diritto di valersi degli stessi mezzi di difesa e
gode dei limiti di responsabilità dei quali lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) ha il
diritto di valersi a norma delle presenti
Condizioni.
11.2 Tuttavia, quando risulti che la perdita o il
danno dipendono da un’azione od omissione di una
delle dette persone commessi con l’intenzione di
causare il danno o per colpa grave o con la
consapevolezza del probabile risultato di un danno,
questa non può godere del beneficio della
limitazione di responsabilità previsto al paragrafo
3 dell’Art. 8.
11.3 Salvo a quanto previsto al paragrafo due
dell’articolo dieci e al paragrafo 2 del presente
Articolo, l’ammontare totale delle somme
imputabili allo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) e alle persone menzionate al paragrafo 2
dell’Art. 2 non può in nessun caso superare i
limiti previsti in queste Condizioni.
12. METODO E PERCORSO DEL TRASPORTO
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) si
riserva una ragionevole autonomia per quanto
concerne i mezzi, il percorso e la procedura da
seguire per il maneggio, il magazzinaggio e il
trasporto delle merci.
13. CONSEGNA
Se il “Merchant” non si presenta per il ritiro
della merce o di parte di essa nel luogo e nel
momento nei quali il Vettore, Spedizioniere (Freight
Forwarder) ha il diritto di esigerne dallo stesso il
ritiro, lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder)
ha diritto di depositare in magazzino la merce o
parte della stessa a rischio e pericolo del “Merchant”.
A seguito di ciò la responsabilità dello
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) per la
merce o la parte di essa immagazzinata come sopra
detto (a seconda del caso), cessa del tutto e il
costo del magazzinaggio (pagato o pagabile dallo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) oppure
dai suoi incaricati o da sub-contraenti) deve essere
corrisposto senz’altro dal “Merchant” allo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) non
appena questi ne faccia richiesta.
14. NOLO E SPESE
14.1 Il nolo deve essere pagato per contanti senza
riduzioni e, sia prepagato sia se pagabile a
destino, deve essere considerato come acquisto al
ricevimento della merci e non rimborsabili o
rinunciabile in alcun caso .
14.2 Il nolo e tutte le altre somme indicate in
polizza di carico devono essere pagate nella divisa
indicata nella polizza di carico o, a scelta dello
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) nella
divisa del Paese di partenza o di destinazione al
cambio più elevato vigente, per effetti bancari a
vista al giorno della partenza per i noli anticipati
e, per i noli pagabili a destino, al cambio più
elevato tra quello del giorno in cui viene
notificato al “Merchant” all’arrivo a destino
della merce o quello del giorno del ritiro
dell’ordine di consegna (delivery order) oppure, a
scelta dello Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) al cambio del giorno della data della
Polizza di Carico.
14.3 Tutte le somme dovute, tasse e gravami o altre
spese devono essere pagate dal “Merchant”.
14.4 Il “Merchant” dovrà rimborsare lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) in
proporzione al carico per ogni costo per
dirottamento, ritardo od altro incremento del costo
di qualsiasi natura causati da guerra, operazioni
belliche, epidemie, scioperi, disposizioni
governative e cause di forza maggiore.
14.5 Il “Merchant” garantisce la correttezza
della dichiarazione del contenuto,
dell’assicurazione, del peso, delle misure e del
valore delle merci ma lo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) si riserva il diritto di ispezionare il
contenuto e di verificare il peso, le misure o il
valore. Se in tale ispezione si constata che la
dichiarazione non è corretta si concorda che dovrà
essere pagata allo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder), come danno liquidato per il suo costo
ispettivo e per le perdite di nolo su altre merci, o
una somma equivalente a 5 volte la differenza tra
l’importo corretto e il nolo addebitato o il
doppio della differenza tra il nolo addebitato e il
nolo dovuto, qualunque delle due ipotesi comporti la
somma minore, indipendentemente dalla cifra indicata
in Polizza di Carico come nolo da pagare.
15. RITENZIONE (LIEN)
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) avrà
diritto di ritenzione (lien) sulle merci per
qualsiasi importo dovuto in base a questa Polizza di
Carico compreso il magazzinaggio e le spese per
l’incasso delle stesse potrà rinforzare tale
ritenzione (lien) in qualsiasi modo egli riterrà
opportuno.
16. AVARIE GENERALI
Il “Merchant” dovrà indennizzare lo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) in
relazione ad ogni reclamo di avaria generale che
possa essere a lui rivolto e dovrà fornire allo
Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder) le
garanzie che questi potesse richiedere a tale
riguardo.
17. RISERVE
Salvo prova del contrario le merci si considereranno
riconsegnate, da parte dello Spedizioniere,Vettore (Freight
Forwarder), così come descritte in Polizza di
Carico a meno che siano state presentate riserve
scritte allo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder), o alle persone indicate nella clausola 2
paragrafo 2 di cui sopra, per perdite o danni delle
merci e circa la natura generale degli stessi, nel
luogo della consegna, prima o al momento del
passaggio delle merci in custodia della persona
avente titolo al ritiro in base a questa Polizza di
Carico o, se la perdita o il danno non sono
apparenti entro i sei giorni consecutivi seguenti
tale passaggio.
18. DECADENZA
Lo Spedizioniere, Vettore (Freight Forwarder),
cesserà di essere responsabile in virtù delle
clausole di queste “Condizioni” a meno che sia
stato chiamato in giudizio entro 9 mesi dalla
consegna delle merci. Nel caso di perdita totale
delle merci tale periodo comincerà a decorrere 2
mesi dopo la data di cui le merci sono state prese
in carico dallo Spedizioniere,Vettore (Freight
Forwarder).
19. GIURISDIZIONE
L’azione legale contro lo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) potrà essere espletata soltanto nel
luogo (Paese) dove lo Spedizioniere, Vettore (Freight
Forwarder) ha la sua principale sede di attività e
dovrà essere decisa secondo le leggi di tale Paese.
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