Art.
1 - Campo di applicazione
1. Con il presente decreto viene data
attuazione alla direttiva del Consiglio
della Comunità Europea n. 438 del 21
giugno 1989 che modifica la direttiva del
Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974
riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti nazionali e
internazionali.
2. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano alle imprese individuali
e societarie che esercitano l'attività di
trasporto merci su strada con veicoli di
portata utile non superiore a 3,5
tonnellate o di peso totale a terra a
pieno carico non superiore a 6 tonnellate.
Le imprese di cui sopra qualora
intendessero esercitare con veicoli di
portata e peso superiore dovranno
dimostrare i requisiti di capacità
professionale e finanziaria.
3. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano altresì alle imprese
individuali e societarie che esercitano,
in ambito nazionale, attività di
trasporto di merci su strada con i
seguenti veicoli:
a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi
legali;
b) veicoli attrezzati con carrozzeria
speciale atta al carico, alla
compattazione, allo scarico e al trasporto
di rifiuti solidi urbani;
c) veicoli permanentemente attrezzati con
cisterna per il carico, lo scarico e il
trasporto di liquami o liquidi di spurgo
dei pozzi neri.
4. Alle imprese di cui ai commi precedenti
continuano ad applicarsi le norme dettate
dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n.
298.
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione
all'Albo
1. Ai fini dell'iscrizione in via
provvisoria nell'elenco di cui al sesto
comma dell'art. 13 della legge 6 giugno
1974, n. 298, le imprese individuali e
societarie oltre ai requisiti previsti dal
già citato art. 13, devono dimostrare di:
a) soddisfare il requisito della
onorabilità;
b) soddisfare al requisito della capacità
finanziaria;
c) possedere adeguata capacità
professionale.
2. Il mancato permanere dei predetti
requisiti comporta la esclusione
dall'elenco separato di cui al richiamato
sesto comma dell'art. 13 della L.
298/1974, ovvero la cancellazione
dall'Albo ai sensi del punto 6) dell'art.
20 della stessa legge.
Art. 3 - Documentazione relativa
all'iscrizione di nuove imprese nell'Albo
degli autotrasportatori
1. Le imprese di autotrasporto che
richiedono l'iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi
devono, contestualmente alla domanda
prodotta ai sensi degli artt. 12 e 13
della legge 6 giugno 1974, N. 298,
produrre l'attestato di capacità
finanziaria riferito all'impresa e quello
di capacità professionale posseduto dal
titolare dell'impresa individuale ovvero
da chi dirige in maniera permanente ed
effettiva l'attività di autotrasporto.
Art. 4 - Requisito della onorabilità
1. Il requisito della onorabilità non si
intende soddisfatto da parte di coloro che
richiedono l'iscrizione all'Albo quando:
a) ostino alla iscrizione espresse
disposizioni di leggi e regolamenti;
b) agli interessati siano state inflitte
in via definitiva sanzioni per infrazioni
gravi e ripetute alle regolamentazioni
vigenti riguardanti:
- le condizioni di retribuzione e di
lavoro della professione;
- l'attività di trasporto e in
particolare le norme relative al periodo
di guida e di riposo dei conducenti, ai
pesi e dimensioni dei veicoli commerciali,
alla sicurezza stradale e dei veicoli;
c) gli interessati abbiano riportato con
sentenza passata in giudicato, condanne
superiori a due anni di reclusione per
delitti non colposi;
d) gli interessati abbiano riportato una
qualsiasi condanna definitiva a pena
detentiva per delitti contro:
- il patrimonio;
- la fede pubblica;
- l'ordine pubblico;
- l'industria e il commercio;
e) gli interessati abbiano riportato
qualsiasi condanna per reati puniti a
norma degli articoli 3 e 4 della legge 20
febbraio 1958, n. 75;
f) gli interessati risultino sottoposti
con provvedimento esecutivo a una delle
misure di prevenzione prevista dalla
vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito
continua a non essere soddisfatto fintanto
che non sia intervenuta la riabilitazione,
ovvero una misura di carattere
amministrativo con efficacia
riabilitativa.
2. Il requisito di onorabilità viene meno
quando apposite disposizioni di legge lo
prevedono, oltre che nei casi di cui al
precedente punto 1.
3. Il predetto requisito deve essere
posseduto:
- quando si tratti di impresa individuale,
dal titolare di essa;
- quando si tratti di società, da tutti i
soci per la società in nome collettivo,
dai soci accomandatari per la società in
accomandita semplice o per azioni, dagli
amministratori per ogni altro tipo di
società;
- quando all'esercizio dell'impresa o di
un ramo di essa di una sede sia preposto
un' istitutore o un direttore, anche da
quest'ultimo.
4. Il requisito della onorabilità deve
essere inoltre posseduto da tutte le
persone che dirigono l'attività di
trasporto delle imprese o società in
maniera permanente ed effettiva.
Art. 5 - Requisito della capacità
finanziaria
1. La capacità finanziaria consiste nella
disponibilità di risorse finanziarie
necessarie ad assicurare il corretto
avviamento e la buona gestione
dell'impresa.
2. Ai fini dell'accertamento della capacità
finanziaria, i competenti comitati
provinciali per l'Albo degli
autotrasportatori, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, citata in premessa,
considerano: i conti annuali dell'impresa
ove esistano; i fondi disponibili,
comprese le liquidità bancarie e le
possibilità di scoperti e prestiti; tutti
gli attivi, comprese le proprietà
disponibili come garanzia per l'impresa;
costi, compreso il prezzo di acquisto o i
pagamenti iniziali dei veicoli, edifici,
impianti e installazioni; nonché il
capitale di esercizio.
3. Per il soddisfacimento del requisito di
capacità finanziaria le imprese
interessate possono produrre
un'attestazione di affidamento rilasciata
da aziende o istituti di credito ovvero da
società finanziaria con capitale sociale
non inferiore a 5 miliardi per un importo
pari a 100 milioni nella forma prevista da
uno specifico allegato.
4. Tale importo dovrà essere integrato
nella misura pari a 5 milioni per ciascun
veicolo munito di autorizzazione.
5. Qualora ritenuto necessario ai fini
dell'accertamento del permanere del
requisito di capacità finanziaria, dovrà
essere richiesto dal competente comitato
provinciale al relativo ufficio
provinciale la consistenza del parco
veicolare dell'impresa assoggettata al
controllo nonché, all'impresa medesima,
un attestato di conferma di attestazione
di affidamento prodotta dall'impresa
stessa all'atto dell'iscrizione all'Albo
degli autotrasportatori con le eventuali
integrazioni previste al comma precedente.
(NOTA: per l'iscrizione all'Albo si veda
lo specifico capitolo).
Art. 6 - Requisito capacità
professionale
1. Ai fini del soddisfacimento del
requisito di capacità professionale gli
interessati devono dimostrare di possedere
adeguata conoscenza delle materie
riportate nell'elencazione allegata al
presente decreto.
2. A seguito del superamento dell'esame
vertente sulle predette materie davanti
alle commissioni regolarmente istituite ai
sensi del successivo art. 9 verrà
rilasciato dal competente ufficio
provinciale Mctc un attestato che abilita
l'interessato a dirigere l'attività di
trasporto esclusivamente nazionale ovvero
anche internazionale.
3. Tale attestato dovrà essere prodotto
dall'impresa all'atto della domanda di
iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori per conto terzi.
4. Gli interessati per essere ammessi a
sostenere l'esame di capacità
professionale dovranno indirizzare la
domanda alla commissione d'esame del
capoluogo di regione nella quale risultino
residenti, presso la segreteria del
comitato provinciale per l'Albo degli
autotrasportatori del capoluogo; la
residenza dovrà essere dimostrata tramite
idonea certificazione ovvero
autocertificazione ai sensi di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni.
5. La domanda, redatta in carta legale e
con firma debitamente autenticata del
richiedente, dovrà essere protocollata
dal segretario della competente
commissione d'esame.
Art. 7 - Documentazione domande d'esame
1. Le domande di cui al precedente
articolo dovranno essere corredate da uno
dei seguenti documenti:
a) attestato di frequenza a uno dei corsi
di formazione professionale;
b) diploma di scuola media superiore o
diploma di laurea;
c) dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa da imprese iscritte all'Albo
e in possesso di autorizzazione da cui
risulti che il candidato abbia svolto per
almeno un anno attività direzionale
dell'impresa nei termini di cui al
successivo art.8, secondo comma.
2. I corsi professionali sono affidati a
organismi di formazione professionale con
ampia e documentata esperienza, previa
autorizzazione del Ministero dei Trasporti
- Direzione Generale Mctc.
Art. 8 - Esenzione dall'esame
1. Sono esonerati dall'esame di capacità
professionale coloro che dimostrano di
avere un'esperienza di almeno cinque anni
in forma continuata al livello direzionale
in imprese di trasporto regolarmente
iscritte all'Albo ed in possesso di
autorizzazioni a livello nazionale ovvero
internazionale.
2. Tale esperienza dovrà risultare da
idonea documentazione atta a certificare
che gli interessati siano regolarmente
inseriti nella struttura delle predette
imprese in qualità d'imprese individuali,
di socio amministratore nelle società in
nome collettivo, di socio accomandatario
nelle società in accomandita semplice e
di amministratore per ogni altro tipo di
società, di dipendente a livello
direzionale da regolare iscrizione agli
istituti previdenziali ed assicurativi, di
collaborazione per le imprese familiari.
3. Ai richiedenti in possesso dei predetti
requisiti verrà rilasciato, a cura
dell'ufficio provinciale di residenza
dell'interessato, un attestato di capacità
professionale per trasporti nazionali,
ovvero nazionali ed internazionali, a
seconda che la loro esperienza sia
maturata in imprese che esercitano a
livello nazionale ovvero internazionale.
Art. 9 -
Composizione commissioni d'esame
1. Le commissioni d'esame istituite con
decreto del Ministero dei Trasporti su
base regionale sono composte come segue:
Presidente: dirigente o funzionario almeno
dell'ottavo livello della Mctc
Membri: un funzionario almeno del settimo
livello della Mctc; due docenti della
scuola media superiore: uno di diritto ed
uno di ragioneria; tre rappresentanti
delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori designati dal comitato
centrale per l'Albo degli
autotrasportatori di merci per conto di
terzi.
2. In corrispondenza di ciascuno dei
componenti di cui sopra viene nominato un
supplente almeno di ottavo o settimo
livello rispettivamente per il presidente
ed il funzionario della Mctc; della
medesima specializzazione per i docenti od
appartenenti alle stesse associazioni di
categoria. Il supplente partecipa alle
sedute d'esame in caso di assenza o di
impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte
dai corrispondenti segretari dei comitati
provinciali capoluoghi di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei
segretari le funzioni di segreteria
saranno svolte da altro funzionario nel
medesimo ufficio provinciale, da nominarsi
in qualità di supplente in seno alla
corrispondente commissione di esame, a
seguito di designazione da parte del
direttore dell'ufficio stesso.
5. Gli esami avranno frequenza almeno
mensile e si svolgeranno con sede nel
capoluogo di regione per i candidati
residenti nella regione medesima.
6. Avverso la mancata ammissione all'esame
è ammesso ricorso al Ministro dei
Trasporti.
Art. 10 -
Attività delle commissioni d'esame
1. Le commissioni d'esame, valutata la
regolarità delle domande d'ammissione,
redigeranno il relativo elenco dei
candidati ammessi, che sarà affisso, a
cura della segreteria, nei locali del
comitato provinciale per l'Albo capoluogo
di regione.
2. La data dell'esame dovrà essere
comunicata agli interessi a mezzo lettera
raccomandata R.R. da inviare al domicilio
indicato nella domanda, almeno venti
giorni prima della data stessa.
Art. 11 -
Attestato di capacità professionale
1. Le commissioni d'esame trasmettono, al
termine di ogni sessione d'esame, l'elenco
dei candidati che abbiano superato l'esame
di capacità professionale all'ufficio
provinciale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione capoluogo di
regione, che rilascerà all'interessato
di cui all'art.6 del presente decreto.
Art. 12 -
Modalità ripetizione d'esame
1. I candidati che non abbiano superato
l'esame alla prima prova possono
ripresentare domanda di ammissione ad una
seconda prova d'esame, che non potrà
essere sostenuto prima di tre mesi dalla
prima prova, fatta salva la documentazione
già prodotta.
2. I candidati che abbiano sostenuto la
seconda prova con esito negativo, potranno
ripresentare ulteriori domande di
ammissione all'esame che non potrà essere
sostenuto prima di dodici mesi dalla data
dell'ultimo esame non superato.
Art. 13 -
Modalità svolgimento esame
1. L'esame consisterà in una prova
scritta basata su domande relative alle
materie riportate nell'allegato, che
verranno predisposte dalle singole
commissioni d'esame.
2. L'amministrazione provvederà
direttamente o a mezzo affidamento a terzi
alla predisposizione di uno studio per
l'attuazione del sistema di esami mediante
quiz quale modalità alternativa rispetto
alla previsione del precedente comma.
3. A tal fine dovrà essere elaborato un
numero di quiz congruo per ogni gruppo di
materie.
4. I risultati dello studio saranno
trasmessi al comitato centrale per l'Albo
degli autotrasportatori per il parere di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, art.
8 lettera e).
Art. 14 -
Disposizioni relative alla capacità
professionale
1. Il requisito della capacità
professionale deve essere posseduto:
a) qualora trattasi di impresa
individuale, anche a carattere familiare,
dal titolare o dalla persona o dalle
persone da lui designate che dirigono
l'attività di trasporto dell'azienda in
maniera permanente ed effettiva. La
persona o le persone designate dovranno
risultare regolarmente inserite nella
struttura dell'impresa di autotrasporto in
qualità di amministratore, dipendente o
collaboratore familiare.
b) Qualora trattasi di società, dalla o
dalle persone che dirigono l'attività di
trasporto della società in maniera
permanente ed effettiva.
Art. 15 -
Trasporti nazionali ed internazionali
1. L'esame per i candidati che intendono
essere abilitati a dirigere imprese che
svolgono esclusivamente trasporti
nazionali, verterà sulle materie
specificate nell'elenco allegato II rubricato
sotto il punto A).
2. Per i candidati che intendono
effettuare anche trasporti internazionali
l'esame, oltre che sulle materie indicate
al comma precedente verterà su quelle
specificate nell'elenco allegato II rubricato
sotto il punto B).
Art. 16 -
Esercizio dell'attività internazionale
1. Possono esercitare attività di
autotrasporto internazionale di merci in
conto terzi le imprese iscritte all'Albo
degli autotrasportatori di cose per conto
terzi che abbiano conseguito l'attestato
di capacità professionale relativo ai
trasporti internazionali.
Art. 17 -
Proseguimento provvisorio attività
1. In caso di decesso del titolare
dell'impresa individuale in possesso del
requisito di capacità professionale,
l'attività di trasporto può essere
proseguita provvisoriamente per il periodo
massimo di un anno prorogabile per sei
mesi in casi particolari debitamente
giustificati, dagli eredi del titolare
medesimo, i quali entro tale periodo
dovranno soddisfare al requisito di
capacità professionale.
2. In caso di incapacità fisica o
giuridica del titolare dell'impresa
individuale, l'attività di autotrasporto
di cose per conto di terzi può essere
provvisoriamente proseguita dal delegato
alla cura degli interessi del titolare
medesimo fino al perdurare dello stato di
incapacità fisica o giuridica e comunque
non oltre il termine di un anno dal
momento in cui si è verificata
l'incapacità medesima, prorogabile per
sei mesi in casi particolari debitamente
giustificati. Entro e non oltre tale
termine l'impresa dovrà dimostrare il
requisito di capacità professionale.
3. Qualora trattasi di società, in caso
di decesso o di incapacità fisica della
persona nominata dalla società medesima
che dirigeva, in via permanente ed
effettiva, l'attività di autotrasporto di
cose per conto di terzi della società,
l'attività medesima può essere
provvisoriamente proseguita da altra
persona, designata dalla società la quale
entro un periodo massimo di un anno -
prorogabile per sei mesi in casi
particolari debitamente giustificati -
dovrà risultare in possesso del requisito
di capacità professionale.
4. Nei casi di cui sopra, l'attività di
una azienda di trasporto potrà essere in
via eccezionale proseguita definitivamente
da una persona che pur non possedendo il
requisito di capacità professionale
possieda tuttavia un'esperienza pratica di
almeno tre anni nella gestione di tale
azienda.
5. le persone che, ai sensi dei commi
precedenti, dirigeranno o proseguiranno
l'attività di autotrasporto di cose per
conto di terzi, dovranno comunque
risultare in possesso del requisito
dell'onorabilità.
Art. 18 -
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni incompatibili con il presente
decreto.
2. Rimangono in vigore in particolare le
disposizioni di cui all'articolo unico del
d.m. 8 marzo 1988 e le disposizioni
transitorie relative al completo
svolgimento della sessione d'esame del 30
novembre 1988 ai sensi di quanto previsto
dall'art. 2 del d.m. 28 ottobre 1988 come
modificato dal d.m. 22 novembre 1988 e
integrato dall'art. 7 del d.m. 11 febbraio
1989 e tutte le disposizioni relative alla
costituzione delle commissioni d'esame.
3. L'art. 16 del presente d.m. sostituisce
il primo comma dell'art.1 del d.m. 3
febbraio 1988, n. 82
4. E' abrogato il d.m. 4 luglio 1985
concernenti l'istituzione
dell'abilitazione speciale per le imprese
di autotrasporto internazionale di merci.
5. Il primo comma dell'art. 1 del d.m. 16
maggio 1983 è sostituito dal seguente:
'Le attività di trasporto, per le quali
occorre l'abilitazione di cui all'art. 16
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni e integrazioni,
sono le attività di trasporto di merci
pericolose e trasporti eccezionali.
Art. 19 -
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
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