INDICE
A) ART.1
- Disposizioni sul Comitato Centrale per l'Albo
degli
Autotrasportatori di merci per conto terzi
B) ART.2 -
Disposizioni in materia fiscale
C) ART.3 -
Disposizioni in materia di pedaggi autostradali
D) ART.4 -
Disposizione in materia di pagamento dei premi
all'INAIL
E) ART.5 -
Copertura finanziaria
A) ART.1 -
Disposizioni sul Comitato Centrale per l'Albo
degli Autotrasportatori di merci per conto terzi
1. Il Comitato centrale per l'Albo delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi opera in
posizione di autonomia sotto la vigilanza del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
2. Le quote di cui l'articolo 2 della legge 27
maggio 1993 n. 162, versate dagli
autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale,
sono utilizzate dal Comitato Centrale per
l'autotrasporto di cose , per l'assolvimento delle
competenze previste dagli articoli 8-9 della legge
6 giugno 1974 n. 298 e dal presente decreto legge,
nonché per l'espletamento di tutti gli
adempimenti connessi.
3. La normativa contabile per l'amministrazione
delle quote versate dagli autotrasportatori, di
cui all'art. 8 del D.P.R. 7 novembre 1994 n. 681,
stabilita con provvedimento del Comitato
Centrale,costituisce atto di rilevanza esterna,
soggetto a controllo preventivo della Corte dei
Conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994 n. 20. Gli impegni di spesa e gli
altri provvedimenti relativi allo svolgimento
dell'attività del Comitato Centrale sono assunti
e formalizzati, a seguito di deliberazione dello
stesso Comitato, con provvedimento adottato dal
Presidente o dal Vice Presidente delegato, con
imputazione al capitolo 1586 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione.
4. Ferme restando le competenze previste dall'art.
8 della legge 6 giugno 1974, n . 298 e quelle di
cui al D.P.R. 7 novembre 1994, n. 681, spettano al
Comitato Centrale per l'autotrasporto di cose le
attribuzioni contemplate dai commi 1,2,3. Esso
provvede inoltre a :
a) Collaborare direttamente con il Ministro dei
Trasporti e della Navigazione per la definizione
degli obbiettivi e delle priorità dell' azione
amministrativa, ai fini del concreto miglioramento
e sviluppo dell'autotrasporto di cose e a prestare
anche la propria consulenza su tutte la questioni
afferenti il settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi, ivi comprese quelle
concernenti il rispetto della normativa
comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alla Unione Europea e
ad altri accordi internazionali;
b) Esprimere pareri obbligatori sulle proposte di
programmi e direttive formulate al Ministro dei
trasporti e della Navigazione da parte dei
competenti organi della Direzione Generale
M.C.T.C. in materia di autotrasporto in conto
terzi, nonchè su provvedimenti che prevedono
interventi a sostegno del settore
dell'autotrasporto di cose, nel rispetto di quanto
previsto dall' art. 92 del Trattato C E e
predisporre la relativa normativa di attuazione;
c) Proporre al Ministro dei Trasporti e della
Navigazione la normativa e i provvedimenti
amministrativi relativi al funzionamento delle
Commissioni esaminatrici, alle modalità di
svolgimento delle prove ed ai programmi d' esame
per l'accesso alla professione di
autotrasportatore in modo da assicurare
imparzialità di giudizio e l'accertamento della
professionalità conformemente alle direttive
comunitarie.
d) Coordinare l'attività dei segretari dei
Comitati provinciali e degli stessi Comitati
vigilando su di essi;
e) Proporre al Ministro dei Trasporti e della
Navigazione, che provvede con proprio decreto, i
criteri per l'accertamento della rappresentatività
delle Associazioni di categoria degli
autotrasportatori per conto di terzi ai fini della
designazione dei rappresentati nei Comitati
Centrali e provinciali ;
f) Curare le attività formative interessanti
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche
utilizzando le somme a tal fine destinate dal
Comitato Centrale,nonché i fondi strutturali
dell' Unione Europea a gli altri finanziamenti
dello Stato e degli enti territoriali, oltre che i
contributi volontariamente versati da organismi
privati e da acquisire con la procedura di cui
all'art. 5 del D.P.R. 7 novembre 1994 , n. 681,
5. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro
ed il Ministro per la Funzione Pubblica, da
adottarsi entro il 30 giugno 1996, sono emanate le
ulteriori disposizioni occorrenti per
l'organizzazione e la funzionalità del Comitato
Centrale e dei Comitati provinciali.
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B) ART.2 - Disposizioni in
materia fiscale
1. L'ammontare del credito d'imposta a favore
delle imprese di autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 13 del decreto legge 27
aprile 1990 , n. 90 , convertito nella legge 26
giugno 1990, n. 155 e successive modificazioni, non
concorre alla formazione del reddito imponibile e
non và considerato ai fini della determinazione
del rapporto di cui all'art. 63 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni.
2. Gli importi di lire 25.000 e di lire 50.000
previsti , a titolo di deduzione forfetaria di
spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79
del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al comma precedente come modificato dal art. 8 del
Decreto Legge 28 marzo 1993 n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993 n. 162
sono elevati, rispettivamente, a lire 32.000 ed a
lire 65.000. La presente disposizione si applica
per il periodo d'imposta il cui termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legge e limitatamente
a tale periodo d'imposta.
3. Per l'anno 1996 sono ridotti del 50% gli
importi delle tasse automobilistiche relative agli
autocarri di portata fino ad 80 q.li. e del 30%
quelli relativi agli autocarri di portata
superiore e ai trattori stradali che, secondo le
risultanze della carta di circolazione, sono
muniti di autorizzazione per il trasporto di cose
per conto di terzi di cui all'art. 41 della legge
6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni.
Sono altresì ridotti del 50% gli importi delle
tasse automobilistiche relative ai rimorchi o
semirimorchi di portata fino a 80 q.li. e del 30%
quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di
portata superiore, trainati dai veicoli di cui al
precedente periodo. I minori introiti realizzati
dalle Regioni per effetto della riduzione degli
importi delle tasse automobilistiche, disposte ai
sensi del presente comma, sono rimborsati dal
Ministero del Tesoro dietro presentazione da parte
di ciascuna Regione di apposita rendicontazione. I
criteri e le modalità di rimborso, anche mediante
la concessione alle Regioni di anticipazioni, sono
fissati con decreto del Ministro del Tesoro di
concerto con i Ministri delle Finanze e dei
Trasporti e della Navigazione, sentita la
Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
[indice]
C) ART.3 - Disposizioni in
materia di pedaggi autostradali
1. I pedaggi autostradali per i veicoli
appartenenti alle classi B.3 , 4 , 5 che svolgono
servizi di autotrasporto di cose per conto di
terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata a
partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre
1996, commisurato al volume di fatturato annuale.
Le predette riduzioni compensate sono apportate
esclusivamente per i pedaggi a riscossione
differita mediante fatturazione e sono applicate
direttamente dalla società concessionaria della
gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a
imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che
esercitano professionalmente servizi di
autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro
cooperative e consorzi.
2. La riduzione compensata di cui all'articolo
precedente si applica secondo le percentuali e gli
scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni,
di seguito elencati:
da 100 a
200
10%
da 200 a
400
15%
da 400 a
800
20%
da 800 a
1.500
25%
oltre
1.500
30%
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute
nei precedenti articoli le Società Concessionarie
sono tenute da apportare al proprio sistema
informativo le necessarie integrazioni e modifiche
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di
cui al comma 1, sono erogati alle Società
concessionarie nel limite di Lit. 55.000.0000.000
per l'anno 1996, dal Ministero dei Lavori
Pubblici. I criteri e le modalità di rimborso
sono fissati con decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici di concerto con i Ministri dei Trasporti
e della Navigazione e del Tesoro, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere
per l'autotrasporto di cose per conto di terzi
alla data di entrata in vigore del presente
decreto restano applicabili, da parte di tutte le
società concessionarie, esclusivamente nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1.
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D) ART.4 - Disposizione in
materia di pagamento dei premi all'INAIL
1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento
all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che
esercitano attività di trasporto per conto terzi
previste alle voci 9121 - 9122 della tariffa dei
premi approvata con DM 18 giugno 1988 sarà
ripartito in quattro rate di uguale importo da
versarsi, senza aggravio per interessi, alle
scadenze del 20 febbraio, 31 maggio , 31 agosto,
30 novembre 1996.
2. I minori introiti derivanti dalla mancata
corresponsione degli interessi disposta ai sensi
del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL nel
limite di Lit. 29 miliardi per l'anno 1996 dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
dietro presentazione da parte dell'Istituto di
apposita rendicontazione.
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E) ART.5 - Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'art. 2, commi 2-3, e degli artt.3-4 del
presente decreto, pari a Lit. 208 miliardi per
l'anno 1996, si provvede quanto a Lit. 63.9
miliardi mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 7294 dello stato di
previsione del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione per l'anno medesimo, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui all' art. 2 , comma 1 , della legge 5
febbraio 1992 n. 68 e quanto a Lit. 144.1 miliardi
mediante utilizzo delle disponibilità in conto
residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294,
che sono a tal fine versate all'entrata del
bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la
relativa autorizzazione di spesa di cui alla
menzionata legge.
2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
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