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INDICE
N.1 Accesso al mercato
e alla professione
N.2 Formazione dei
prezzi
N.3 Armonizzazione
fiscale specifica
N.4 Armonizzazione
sociale
N.5 Armonizzazione per
pesi, dimensioni e velocità dei veicoli
N.6 Relazioni esterne
N.7 Trasporti ed
ambiente
LA NORMATIVA
ITALIANA PER L'AUTOTRASPORTO
- Accesso al mercato ed alla
professione
- Formazione dei prezzi
PREVISIONI DI
EVOLUZIONE
N.1 Accesso
al mercato ed alla professione
Dal 1° di gennaio 1993, un trasportatore
stabilito in uno Stato della Comunità può
liberamente trasportare merci verso un altro Stato
membro (Regolamento CEE 881/92 e prima direttiva del
Consiglio). Mentre fino a tale data un' operazione
del genere doveva essere specificatamente
autorizzata in applicazione di accordi bilaterali o
nel quadro di contingenti comunitari, a decorrere
dal 1993 tale attività é svolta in base a
condizioni qualitative di accesso cui le imprese di
trasporto devono conformarsi (Direttiva 89/438 CEE)
e che consentono loro di conseguire una licenza
comunitaria (accesso al mercato) non più
contingentata.
In un mercato unico, un'impresa di trasporto deve
però poter svolgere non solo i traffici tra Stati,
ma anche quelli interni di un altro Stato membro
(cabotaggio terrestre).
Questa liberalizzazione improvvisa ha fatto temere
distorsioni di concorrenza. Per questo motivo il
cabotaggio é stato introdotto con gradulaità,
tramite contingenti progressivamente crescenti a
decorrere dal 1° luglio 1990 (Regolamento CEE
4059/89 e 296/91).
Dal 1° gennaio 1994, il lotto di autorizzazioni é
stato elevato a 30.000. Tale valore è aumentato
annualmente del 30%, a partire dal 1° gennaio 1995.
Dal 1° luglio 1998 il cabotaggio sarà
completamente liberalizzato.
L'espansione del regime di cabotaggio ha
comportato l'adozione di misure per armonizzare la
fiscalità specifica nell'autotrasporto, al fine di
evitare competitività anomale tra i vari vettori
comunitari (Vedasi paragrafo N.3). Il cabotaggio sarà
infatti il vero livellatore del mercato unico dei
trasporti . Per questo motivo è stato definito per
ultimo (Consiglio di Ministri del 19 giugno 1993),
dopo accesi dibattiti, protrattisi per anni, che
hanno visto specialmente i tedeschi arroccati a
difesa del loro mercato interno, il più ricco
d'Europa quantitativamente e qualitativamente.
Per ottenere l'accesso alla professione e al mercato
di trasporto merci su strada, senza limitazioni
quantitative, nei traffici infracomunitari (da
subito) e nei traffici domestici (gradualmente),
l'imprenditore deve dimostrare, secondo regole
dettate dalla Comunità:
- di essere onorabile;
- di possedere adeguate
capacità finanziarie;
- di soddisfare requisiti
di capacità professionale.
Lo Stato che volesse
adottare limitazioni quantitative per l'ingresso nel
mercato domestico alle proprie imprese, aprirebbe
spazi ai vettori non residenti.
[indice]
N.2 Formazione
dei prezzi
Nel 1968 la CEE ha definito un sistema
tariffario obbligatorio a forcella per il trasporto
di merci su strada tra Stati membri. Nel 1984 le
tariffe obbligatorie furono sostituite con tariffe
di riferimento (anche se tra due o più Stati si
poteva convenire l'instaurazione di sistemi
obbligatori ). Dal 1° gennaio 1990 (Regolamento CEE
n.4058/89) l'UE ha disposto la definitiva
soppressione di qualsiasi regime tariffario,
obbligatorio o di riferimento, nei trasporti
comunitari. Nei "considerando" della norma
é detto, tra l'altro; : "la libera formazione
dei prezzi dei trasporti di merci su strada
costituisce il regime tariffario più adatto alla
creazione di un mercato libero dei trasporti".
Il mantenimento della tariffazione obbligatoria
nei trasporti nazionali, che dal 1° gennaio 1994
resterà applicata soltanto all'Italia, rischia di
favorire l'espansione del cabotaggio sul nostro
territorio. Risulterà infatti impossibile
controllare il rispetto tariffario da parte dei
vettori non residenti.
[indice]
N.3 Armonizzazione
fiscale specifica.
Gli oneri gravanti sui veicoli industriali,
destinati a coprire i costi che essi generano con
l'uso delle infrastrutture, sono costituiti dalla
combinazione dei seguenti elementi:
a- accise sul gasolio
b- tasse sui veicoli
c- pedaggi o diritti d'uso delle infrastrutture (vignettes)*
* Mentre
il pedaggio é corrisposto, volta per volta,
all'atto dell'utilizzo dell'infrastruttura e
proporzionalmente alla distanza chilometrica
percorsa, il diritto d'uso é una sorta di
abbonamento forfetario che consente di circolare
sull'intera rete, con limitazioni solo temporali (un
giorno, una settimana, un mese, un anno).
Per la loro armonizzazione si é previsto quanto
segue:
- le imposte sul gasolio
negli Stati membri non devono risultare
inferiori a 0,245 ECU per litro;
- dal 1° gennaio 1995
gli Stati membri applicheranno una tassa sui
veicoli i cui valori non dovranno risultare
inferiori a quelli indicati dall'UE. (Per
complessi a 5 assi la tassa non é di molto
superiore a quelle applicate attualmente in
Italia);
- gli Stati membri
possono mantenere o introdurre pedaggi e/o
diritti d'uso, dal 1° gennaio 1995, rispettando
le seguenti condizioni:
- non si devono attuare
discriminazioni secondo la nazionalità del
vettore o sull'origine/destinazione del
traffico;
- ogni controllo alle
frontiere deve essere abrogato;
- l'applicazione deve
essere limitata alle autostrade o alle strade a
più corsie con caratteristiche simili alle
autostrade. Solo negli Stati membri dove non
esistono autostrade o strade a più corsie
pedaggi e/o diritti d'uso possono essere
applicati per la rete stradale di più elevata
categoria;
- i diritti d'uso non
possono superare1.250 ECU all'anno per veicolo.
Dal 1° gennaio 1997 questo massimale sarà
ridefinito;
- i diritti d'uso devono
risultare proporzionali alla durata
dell'utilizzo dell'infrastruttura (giornalieri,
settimanali, mensili, ecc.).
Il Belgio, la Danimarca, la
Germania, il Lussemburgo e l'Olanda (Paesi dove non
esistono pedaggi) hanno concordato regole comuni per
l'applicazione di diritti d'uso nei loro territori.
Dal 1° gennaio 1995 é applicata, per l'utilizzo
della loro rete autostradale, una vignette così
differenziata:
| 750 ECU/anno |
per veicoli o
complessi veicolari con non più di tre assi |
| 1250 ECU/anno |
per veicoli o
complessi veicolari con quattro o più assi |
| 6 ECU/giorno |
per veicoli o
complessi con qualsivoglia numero d'assi,che
utilizzano saltuariamente le strade dei loro
Paesi. |
L'attuale situazione italiana (Marzo 1995) é
caratterizzata da:
- la più elevata accisa
sul gasolio rispetto a quella fissata dalla UE
(396 ECU anziché 245; 389 nel Regno Unito, 371
in Austria, 334 in Germania, 328 in Francia, 327
in Olanda);
- pedaggi autostradali
che raggiungono mediamente un onere di 15
milioni/anno per un complesso veicolare
utilizzato sulle lunghe distanze;
- tasse sui veicoli
allineate a quelle prefissate dalla comunità*
* In Italia
si possono ritenere mediamente tasse sui complessi
veicolari pesanti pari a:
- 1.300.000 lire/anno per gli autoarticolati
- 1.800.000 lire/anno per gli autotreni (3+2).
Non esistono quindi, per i nostri vettori , effetti distortivi
nei traffici infracomunitari (i vettori
tedeschi e inglesi - con tasse sui veicoli
nell'ordine degli 8/9 milioni anno-sono più
penalizzati). Risulta però che l'insieme dei tre
carichi fiscali é in Italia il più elevato
d'Europa, ossia il costo del trasporto su strada
italiano interno, per quanto concerne la fiscalità
specifica, é più alto che in altri paesi. (I
nostri pedaggi autostradali compensano le più alte
tasse dei veicoli tedeschi ed inglesi, che non
pagano l'uso delle infrastrutture nei loro pesi,
mentre il nostro gasolio ha il prezzo più elevato).
[indice]
N.4 Armonizzazione
sociale.
Nel 1969 l'UE ha emanato norme, aggiornate nel
1985 (Regolamenti CEE n.3820/85 e 3821/85), mirate
all'armonizzazione delle condizioni di concorrenza,
nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro
e della sicurezza sociale. Le disposizioni, tra
l'altro, limitano i tempi di guida dei conducenti,
prescrivendo riposi giornalieri e settimanali.
In particolare incarichi accessori al semplice
trasporto o termini di resa tassativi impegneranno
il Corriere solo se espressamente accettati per
iscritto dalla Direzione della Filiale del Corriere.
La maggiore o minore rigidità da parte degli Stati
membri nell'applicazione delle norme e dei
controlli, specie sul rispetto dei tempi di guida
giornalieri, incide notevolmente sui costi di
trasporto. Inoltre una diversa severità delle
verifiche sui vettori residenti piuttosto che su
quelli non residenti, ovvero sulle grosse imprese
piuttosto che sugli artigiani, é fonte di
importanti distorsioni concorrenziali. In Italia si
verificano entrambe le discriminazioni, oltre ad un
generale lassismo nei controlli. Se si operasse
diversamente i costi dell'autotrasporto si
accrescerebbero con valori percentuali a due cifre.
[indice]
N.5 Armonizzazione
per pesi, dimensioni e velocità dei veicoli.
Per decenni l'UE ha discusso sull'armonizzazione
dei limiti massimi di peso e di dimensione oltre
ché
di altre caratteristiche tecniche per veicoli
stradali, con il fine di:
- rendere più economica la
produzione dei veicoli;
- sopprimere la necessità
di controlli tecnici alle frontiere;
- facilitare le verifiche
durante la circolazione infracomunitaria
Le forti diversificazioni
produttive fra i vari fabbricanti europei hanno
originato contrasti, impedendo il raggiungimento di
un accordo tecnico costruttivo. Soltanto nel 1985 si
é giunti ad un compromesso (Direttiva 85/3 CEE)
riferito alla circolazione dei veicoli anziché alla
loro costruzione.
Ogni paese della Comunità può mantenere la propria
legislazione nazionale, relativamente a pesi e
dimensioni, ma non può vietare la circolazione sul
proprio territorio a veicoli immatricolati negli
stati della EU che rispettino i valori indicati
dalla direttiva , anche se questi risultano diversi
da quelli ammessi dalle norme interne.
Nel dicembre 1993 la Commissione dell'UE ha
presentato una proposta di direttiva finalizzata ad
estendere la regolamentazione alla circolazione
all'interno di ogni Stato membro.
Anche per quanto concerne la velocità, in attesa di
definire limiti validi sull'intero territorio degli
Stati membri, la UE ha deciso di impedire
tecnicamente e costruttivamente il superamento di
velocità, tra gli 85 ed i 90 Km/h, da parte dei
veicoli con peso complessivo superiore a 12
tonnellate. Le disposizioni sono entrate in vigore
(dal 1994) per i veicoli di nuova immatricolazione.
[indice]
N.6
Nel 1993 sono entrati in vigore, con validità
fino all'anno 2003, due accordi che la UE ha siglato
separatamente con Austria e Svizzera per il transito
delle merci sui loro territori.
Sia per l'accordo tra UE e Svizzera come quello tra
UE ed Austria, l'obiettivo primario, dichiarato, é
la difesa ambientale.
Per il perseguimento di tale obiettivo sono
previsti:
- massimo sviluppo del
trasporto combinato;
- massima produzione del
trasporto su rotaia;
- penalizzazione del
trasporto stradale tramite:
- limiti di
inquinamento
- riduzione progressiva
da tali limiti
- limitazione dei pesi
totali ammessi per i veicoli (differenziati
in modo da favorire l'intermodalità)
- incremento
progressivo dei diritti d'uso per i transiti
- limitazione dei
transiti con un sistema ecopunti.
Gli investimenti
infrastrutturali previsti sono destinati
esclusivamente alla modalità ferroviaria.
Per regolare il traffico stradale attraverso
l'Austria, convenendo che occorre ridurre
l'inquinamento e il rumore provocati dai veicoli, le
parti hanno individuato un sistema di
contingentamento (Ecopunti ), concordando che
occorrerà puntare alla riduzione delle emissioni di
NOx, in quanto questo obiettivo costituisce il
maggiore impegno tecnico.
L'emissione globale di NOx degli autocarri di peso
superiore a 7,5 t, immatricolati in una Parte
contraente e che transitino attraverso l' Austria,
verrà ridotta del 60% nel giro di 12 anni, entro la
fine del 2003, con scalarità annue prefissate.
[indice]
N.7 Trasporti
ed ambiente.
Il tema dell'ambiente (sviluppo sostenibile -
mobilità durevole), è ormai determinante per
l'indirizzo delle scelte comunitarie, anche nel
settore dei trasporti.
L'uso della leva fiscale é stato preannunciato
ripetutamente (Carbon Tax).
Il mittente deve provvedere a che i colli siano
accuratamente sigillati con sistema idoneo a
prevenirne l'apertura ed a rendere comunque
riconoscibile il successivo riconfezionamento. In
particolare non dovrà essere utilizzato nastro
adesivo neutro.
Per quanto concerne i veicoli stradali, che
continueranno ad essere sistema importante per la
mobilità delle merci, si preannunciano innovazioni
importanti sia dal lato dei consumi che delle
emissioni gassose e sonore.
Ma anche sul versante dei pesi e delle dimensioni
sono ipotizzabili, nel lungo periodo, grosse novità.
In occasione di un simposio, organizzato a Bruxelles
il 21 gennaio 1993, l'Amministratore delegato
dell'IVECO, ha tenuto un intervento su "La
possibilità che l'aumento delle portate e delle
dimensioni massime consentite possa contribuire a
risolvere il problema della congestione del
traffico".
L'esponente IVECO, preso atto dei previsti
incrementi del traffico merci europeo per il
prossimo ventennio, si domanda come l'industria
produttrice dei veicoli potrà contribuire a rendere
la mobilità delle cose "sostenibile"
per la congestione del traffico, per l'ambiente, per
l'economia.
Osservato che il supporto delle altre modalità di
trasporto sarà scarso e che ridotto sarà il
contributo derivante dalla costruzione di nuove
strade per carenza di spazio e di risorse nonché
per indirizzi politici contrari, constatata che.,
anche dopo il 2000, toccherà pur sempre al "normale
camion" spostare le merci attraverso
l'Europa.
Ma la necessità di assicurare una "mobilità
sostenibile" alle merci richiede una
riduzione della congestione del traffico (con
ricadute anche per l'inquinamento ambientale).
Il trasporto combinato, favorevole al
decongestionamento, se attuato massicciamente non
produce vantaggi per l'ambiente, il consumo
energetico del trasporto in vagone ferroviario è
identico a quello di un veicolo stradale da 38t con
indice di carico 70%.
Effetti benefici per ridurre la congestione da
traffico e l'inquinamento ambientale potranno
derivare dall'adozione di strumenti telematici e dal
contenimento di percorrenze a vuoto.
Ma una possibilità importante - che secondo
l'Amministratore Delegato IVECO non é stata presa
interamente in considerazione - é data dall'aumento
dei limiti di peso e di dimensione dei veicoli
industriali. Poiché la quantità di merce da
trasportare é il fattore che determina il numero
dei veicoli in circolazione, il passaggio da una
combinazione a 5 assi da 40 t (massimo attualmente
consentito nella circolazione comunitaria) ad un
complesso a 6 assi da 48 t, significherebbe un
riduzione del 27% dei veicoli circolanti.
L'aumento dei pesi complessivi dei veicoli consente
minori consumi (riduzione incidenza tara e riduzione
aerodinamica) e quindi minore inquinamento. Un
aumento del peso complessivo da 40 a 60 t si
tradurrebbe in una riduzione del 20% per il consumo
di combustibile per le emissioni gassose.
Poiché il trasporto delle merci - aggiunge
l'Amministratore delegato IVECO - avviene con pesi
specifici sempre più ridotti, anche l'aumento delle
dimensioni veicolari é necessario quanto quello dei
pesi. La larghezza dei veicoli dovrebbe essere
elevata a 2,60m, la lunghezza dell'autoarticolato a
18m e quella dell'autotreno a 18,75.
Sul lungo periodo e per i percorsi sulla Rete
Stradale Transeuropea potrebbero essere adottate
combinazioni ad 8 assi, lunghe 26,50 e con peso
complessivo a 60 t (come già avviene negli USA e in
Australia con due rimorchi agganciati a un'unica
motrice).
[indice]
LA NORMATIVA ITALIANA PER
L'AUTOTRASPORTO.
Accesso al mercato e alla professione.
In Italia é previsto un albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, al quale
debbono essere iscritte tutte le imprese che
intendono svolgere attività di trasporto su strada,
dietro corrispettivo, con veicoli di peso
complessivo superiore a 6.000Kg.
Per ottenere l'iscrizione occorre dimostrare il
possesso dei requisiti previsti dall'UE per
l'accesso alla professione (onorabilità, capacità
finanziaria e professionale).
Soltanto chi é registrato nell'albo può ottenere
una autorizzazione all'autotrasporto di cose per
conto di terzi.
Senza titolo autorizzativo non é consentito
immatricolare veicoli di peso complessivo superiore
a 6.000Kg.
Le autorizzazioni sono liberamente ottenibili
soltanto per automezzi di peso complessivo non
eccedente 11.500 Kg. Per i veicoli aventi peso
superiore, le autorizzazioni sono contingentate ed
il loro rilascio é sospeso dal 1982.
Formazione dei prezzi.
La normativa italiana (Legge 6 giugno 1974,
n.298 e successive modificazioni), prevede che per
trasporti su strada di partite di merce aventi peso
superiore a 5.000 Kg. siano obbligatoriamente
applicate tariffe a forcella, variabili tra un
valore minimo ed un valore massimo.
Le tariffe sono emanate dal Ministero dei Trasporti,
ovvero possono essere definite dalle parti, tramite
accordi collettivi che debbono essere stipulati tra
le associazioni nazionali dei trasportatori e degli
utenti.
[indice]
PREVISIONI DI EVOLUZIONE
Non é facile delineare uno scenario evolutivo
per l'autotrasporto italiano; saranno determinati
per la sua definizione i provvedimenti che saranno
assunti a livello politico per adeguarci alle
direttive comunitarie.
naturalmente tali provvedimenti potranno essere
tralasciati, ovvero come é successo nel 1993 - a
mercato Unico già completato - essere definiti in
senso opposto (dirigismo) rispetto a quanto indicato
dall'Unione Europea (deregolamentazione liberista).
In questo caso si aggraverà il nostro distacco dal
mercato europeo. Le nostre imprese di trasporto
avvizziranno sul mercato nazionale, sempre più
incapaci di reggere anche su di esso la concorrenza
delle aziende non residenti in Italia.
Ciò premesso si può prevedere che:
- l'Europa dei Trasporti
sarà caratterizzata a breve, dal rinvigorimento
prodotto dal completamento del Mercato Interno e
dalla ripresa economica;
- il reinserimento dei
paesi dell'Est nell'area del mercato europeo
produrrà incrementi nell'interscambio delle
merci con tempi più dilatati;
- lo scenario della
domanda di traffico agli albori del XXI secolo
sarà caratterizzato da:
- riduzione della
movimentazione delle materie prime a favore
dei semilavorati, prodotti direttamente nei
paesi detentori delle commodities;
- diffusione dei punti
di consumo e produzione dei beni;
- semplificazione dei
traffici comunitari (abbattimento frontiere
interne);
- sofisticazione della
domanda indotta dalla razionalizzazione
logistica;
- espansione delle
tecniche just in time, door to door, ecc.;
- aumento delle
esigenze in qualità (Total Quality);
- esplosione della
politica della difesa dell'ambiente (rilancio
delle modalità meno inquinanti, mare e
rotaia, e contenimento di quelle più
dannose, strada ed aereo);
- minore
regolamentazione e ritiro progressivo dal
mercato da parte degli operatori pubblici.
Si può ipotizzare, anche
sull'esperienza dei paesi dove la deregolamentazione
é in atto ormai da oltre un decennio (USA), che
soffriranno le aziende medie.
I piccoli (padroncini) continueranno a svolgere il
lavoro (autonomo) alla guida dei propri veicoli
operando per organizzatori del trasporto, come
attualmente operano in prevalenza, italiani o
comunitari, qualora questi riescano ad introdursi
nel nostro mercato in modo sempre più massiccio.
La loro situazione di disagio dovrà trovare
soluzioni di tipo sociale*
* Confetra sostiene che la vertenza tariffaria tra i
vettori e sub-vettori potrà essere superata solo
con la definizione di una specie di Accordo
Collettivo del Lavoro Autonomo, sul tipo di quello
concordato per i lavoratori dipendenti, per definire
una tariffa obbligatoria da corrispondere, comunque,
ai "padroncini".
Si espanderà il tradizionismo in parallelo con il
trasporto combinato.
Le grandi imprese vedranno rafforzata la loro
posizione grazie alla possibilità di incrementare
le economie di scala conseguenti ai maggiori volumi
di traffico consentiti dall'ampliamento dei mercati
domestici.
Questo sviluppo non sarà possibile per i
medio-piccoli che cederanno quote alle grandi
imprese e ai trasportatori intermodali. La strategia
di difesa di queste imprese, a dimensione artigiana,
tenderà ad individuare nicchie di mercato con forte
specializzazione dei veicoli e delle prestazioni,
oppure le indurrà all'aggregazione per offrire
trasporti combinati, ecc.
Sempre meno sarà richiesto autotrasporto puro.
Sempre più si aggiungeranno ad esso altri servizi.
La domanda di servizi logistici intergrati avrà
forte espansione, limitatamente ad imprese
medio-grandi a causa delle importanti risorse
necessarie per gli indispensabili investimenti
infrastrutturali, telematici, ecc.
Due nuove esigenze dovranno essere soddisfatte da
chiunque svolga attività di trasporto:
- assicurazione della
qualità
- gestione delle
informazioni in tempo reale.
La prima sarà garantita con
il ricorso alla certificazione della qualità
(occasione che si presenta all'azienda per
aggiornare la propria organizzazione interna, per
individuare aree di inefficienza, per aggredire
oneri anomali, ecc.). La conduzione aziendale con il
Sistema Qualità é un formidabile strumento per
ridurre i costi di produzione dei trasporti.
La seconda, la gestione dell'informazione in tempo
reale, obbligherà ad adottare tecniche telematiche
con le quali comunicare con i clienti (EDI), con i
veicoli (tracking), con le merci (tracing), ecc.
La modalità stradale, per le aziende che saranno
riuscite ad evolvere adeguatamente, resterà ad ogni
modo uno strumento importante per il soddisfacimento
della domanda di trasporto, comunque sofisticata.
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