Per il trasporto di cose per conto terzi
l’imprenditore deve essere iscritto all’Albo
Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
terzi ed aver ottenuto l’apposita autorizzazione.
L’autorizzazione consente di effettuare trasporti
su tutto il territorio nazionale, vale per ogni
autoveicolo e per i rimorchi o semirimorchi
dell’impresa , sono immatricolabili cinque
rimorchi o semirimorchi per ogni veicolo a motore;
l’immatricolazione di più rimorchi o semirimorchi
è consentita solo previa autorizzazione del
Ministero dei Trasporti, tale autorizzazione è data
a:
- imprese autorizzate all’autotrasporto di cose
per conto di terzi esercenti trasporti
internazionali
- imprese esercenti trasporti
- combinati internazionali
- di containers (decreto ministeriale del 19/04/90)
Per il trasporto internazionale i veicoli devono
essere immatricolati all’estero. Le autorizzazioni
sono rilasciate dagli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti, hanno una
validità di nove anni ed alla scadenza sono
rinnovabili. I limiti a cui esse sono soggette
devono essere segnalati su un apposito documento che
accompagna il trasporto.Con la Legge 132/87 per i
motoveicoli e gli autoveicoli aventi massa
complessiva a pieno carico non superiore a 35 q. non
è più previsto il rilascio ne il pagamento di
alcuna tassa o concessione. Con decreto 1244/82 il
ministero dei trasporti ha così limitato le
autorizzazioni per trasporti specifici o speciali;
- veicoli per trasporti eccezionali
- veicoli con carrozzeria speciale adatti al
trasporto, al carico, alla competizione, allo
scarico di rifiuti solidi urbani
- veicoli con cisterna adatti al trasporto, al
carico, allo scarico di liquami e liquidi di spurgo
di pozzi neri e prodotti bituminosi a temperature
elevate
- veicoli con cisterne per il trasporto di merci
pericolose di natura varia
- veicoli con carrozzerie speciali scarrabili e con
rampe di carico per il trasporto di automezzi
- veicoli attrezzati per il trasporto di gas
compressi e liquefatti in serbatoi o bombole
- veicoli con serbatoi e sistemi di scarico a flusso
d’aria, o dotati di cisterne verticali o
ribaltabili, per materiali di tipo polverulente o
granulato
- veicoli per il trasporto di bevande in cestelli,
confezionate o pallettizzate
- autocarri ribaltabili per il trasporto di
materiale edile o prodotti agricoli alla rinfusa
- veicoli adibiti al trasporto di alimentari liquidi
- trattori stradali con il vincolo del traino
esclusivo di semirimorchi per trasporti combinati
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